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Entro il 30 aprile rottamazione quater anche per i decaduti della versione ter. Sul proprio sito Agenzia Entrate Riscossione pubblica chiarimenti e Faq aggiornate sulla definizione agevolata 2023 e, nell’ambito della tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2023, comunica la nuova possibilità di aderire alla definizione agevolata delle cartelle

esattoriali anche per quanti non hanno pagato le rate della sanatoria precedente, scaduta lo scorso 5 dicembre. Al riguardo si ricorda che anche coloro che hanno aderito alla rottamazione-ter, in regola o no con i pagamenti, entro il 30 aprile possono presentare domanda di accesso alla nuova definizione agevolata che prevede, oltre alla cancellazione di sanzioni e interessi di mora, anche quella degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio. Chi non ha pagato entro l’ultimo termine del 2022 può presentare la domanda per la nuova rottamazione, anche per debiti già compresi in precedenti provvedimenti: il ricalcolo degli importi dovuti, a cura di AdER, si troverà nella comunicazione che la stessa invierà entro il 30 giugno 2023, compresi eventualmente anche quelli nel frattempo annullati dallo dei debiti fino a 1.000 euro.

Dal 20 marzo le domande per il bonus alberghi e strutture ricettive. Fino al 20 aprile si possono presentare le domande per il contributo a fondo perduto e il finanziamento agevolato, compreso nel PNRR e destinato alle imprese del turismo per interventi di riqualificazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e potenziamento delle infrastrutture. La domanda si presenta online, sul portale di Invitalia tramite Spid, Cns o Cie, da parte di alberghi, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, compresi quelli acquatici e faunistici. Si tratta di un contributo diretto alla spesa che copre fino al 35% dell’investimento, e in un finanziamento agevolato al tasso fisso dello 0,50% con durata che va da un minimo di 4 a un massimo di 15 anni, inclusi 3 anni di preammortamento. Vengono finanziati investimenti compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025, nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri, realizzazione di piscine termali (soltanto per gli stabilimenti termali), digitalizzazione, acquisto o rinnovo di arredi. Lo stanziamento è di 780 milioni di euro, metà dei quali destinati agli interventi di riqualificazione energetica e il 40% alle imprese ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Spese di ristrutturazione, vendita dell’immobile e rate residue. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati in un appartamento spetta una detrazione dall’IRPEF che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Cosa succede alle quote rimanenti e chi le detrae, se qualche anno dopo l’immobile viene venduto, è stabilito dalla norma, l’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR, in base al quale in caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi in questione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte viene trasferita per i restanti periodi d’imposta, “salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Ciò significa che si può decidere, ad esempio, di lasciare la detrazione al venditore anche per il periodo successivo alla vendita, ma in linea generale la quota detraibile relativa all’anno della vendita spetta per intero al venditore, proprietario al 31 dicembre dell’anno di riferimento, come si legge nella circolare 95 del 2000. Se non ci sono accordi particolari e le parti non decidono diversamente in sede di rogito, le quote residue spettano all’acquirente per i restanti periodi d’imposta, anche se con una scrittura privata la scelta può essere differente. Lo specifica la circolare 7 del 2021, spiega, inoltre, in assenza di uno specifico accordo nell’atto di compravendita, il beneficio per il venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata autenticata dal notaio e firmata dalle parti contraenti.

Modello 730/2023, approvata la versione definitiva. Con un provvedimento dello scorso 6 febbraio è stata approvata la versione definitiva del modello semplificato e delle relative istruzioni. Intanto due conferme: 30 settembre per la scadenza sella presentazione (che essendo sabato, slitta al 2 ottobre) e 30 aprile per la disponibilità del precompilato. Passiamo a una veloce rassegna delle novità, a partire dalla sostituzione delle detrazioni per i figli a carico di età inferiore a 21 anni con l’assegno unico. Poi c’è la modifica degli scaglioni IRPEF, operativa dal 1° gennaio 2022: invariata l’aliquota del 23%, da applicare ai redditi fino a 15.000 euro, il secondo scaglione è sceso dal 27 al 25% per i redditi fino a 28.000 euro, mentre il terzo dal 38% al 35% per i redditi fino a 50.000 euro, con il 43% per i redditi oltre tale soglia. E il limite di reddito per fruire del cuneo fiscale è calato da 28.000 a 15.000 euro. Sono state anche rimodulate le detrazioni spettanti per i redditi da lavoro dipendente e da pensione. Tra le altre novità segnaliamo: a) la detrazione del 75% del limite di spesa, calcolato in funzione del tipo di edificio, per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti; b) la detrazione del 20% del canone di locazione, ma non oltre 2.000 euro, per i giovani (e le giovani) fino a 31 anni non compiuti con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro; c) il credito d’imposta per l’attività fisica adattata a quanti lo hanno richiesto (online alle Entrate) dal 15 febbraio al 15 marzo 2023; d) il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto), con invio della richiesta dal 1° al 30 marzo 2023; e) la possibilità di destinare l’8 per mille all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”.

Forfetari, limite di reddito e fattura elettronica, nuova Faq delle Entrate. In una Faq pubblicata di recente l’Agenzia delle entrate, rispondendo al quesito di un contribuente in regime forfetario che nel 2021 aveva conseguito un reddito inferiore alla soglia dei 25.000 euro ma lo aveva superato nel 2022, ha confermato che non è soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica. Viene quindi ribadito – dopo la medesima interpretazione in risposta a una Faq nel mese di dicembre – che i forfetari che nel 2022 hanno superato il limite dei 25.000 euro sono esentati dall’emettere fattura elettronica nel 2023, indipendentemente dal fatturato, mentre lo saranno dal 1° gennaio 2024.  L’obbligo è già vigente dal 1° luglio 2022 per tutti i soggetti, prima esclusi, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000: per tutti gli altri contribuenti forfetari, invece, l’obbligo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2022.

Contributi a fondo perduto alle imprese per installare le colonnine di ricarica. Per il triennio 2023-2025 sono stanziati 700 milioni di euro (nell’ambito delle risorse del PNRR) per erogare contributi a fondo perduto a favore delle imprese per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Con la pubblicazione di due decreti, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica illustra le modalità e i criteri con i quali le aziende possono aggiudicarsi i contributi per la realizzazione di colonnine nelle aree urbane (Dm 23A00836) e di postazioni di ricarica sulle superstrade (Dm 23A00835). Nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno dei tre anni si potrà ricevere fino al 40% dei costi di realizzazione o delle spese ritenute ammissibili. Destinatarie dei contributi sono le imprese (o Rti, Raggruppamenti temporanei d’impresa) che alla data di presentazione della domanda di ammissione ai contributi proveranno di aver gestito infrastrutture di ricarica sul territorio dell’Unione europea, per almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per le quali hanno presentato domanda. Inoltre, sempre alla data di presentazione della domanda, sono richiesti i seguenti requisiti: essere selezionate in forma telematica in base ai principi di trasparenza, pubblicità e tutela della concorrenza; essere valutate secondo i criteri indicati nei decreti citati. Per ulteriori dettagli si devono attendere i decreti attuativi ministeriali (non ancora pubblicati mentre scriviamo –NdR).

Decreto semplificazioni, dalla successione rimborsi fiscali direttamente agli eredi. In base a quanto previsto dal decreto semplificazioni (n. 73/2022), i rimborsi scaturiti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dagli eredi per conto di una persona deceduta saranno corrisposti direttamente agli eredi stessi in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione. Finora, secondo il decreto del Ministero dell’economia 22 novembre 2019, il rimborso veniva erogato dalle Entrate soltanto a seguito di un’istanza presentata dai chiamati all’eredità, che dovevano presentare la dichiarazione di successione, accettare l’eredità e inviare la richiesta di rimborso. Il Dl 73/2022 rende più agevole e semplifica, per l’appunto, l’iter dell’accredito. In particolare, in base all’art. 5, i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate spettanti al defunto, vengono erogati agli eredi indicati nella dichiarazione di successione, in rapporto alla rispettiva quota ereditaria.

Assegno di mantenimento, il giudice può disporre indagini di polizia tributaria. Con l’ordinanza 22616/2022, la Corte di cassazione ha sancito che nei casi di separazione dei coniugi il tenore di vita deve tener conto anche degli introiti in nero. Il caso vede coinvolta una signora che ricorreva in Cassazione contro la decisione della Corte d’appello di non considerare i redditi non dichiarati per stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento, respingendo la sua richiesta di avviare indagini di polizia tributaria e ulteriori approfondimenti[C1]  istruttori. Secondo la Suprema Corte, invece, per appurare il tenore di vita goduto dalla famiglia, necessario a quantificare l’assegno di mantenimento spettante al coniuge economicamente più debole ed ai figli non economicamente autosufficienti, si devono considerare tutte le consistenze reddituali o patrimoniali godute, indipendentemente dalla loro provenienza. Per questa ragione, dunque, rilevano anche i redditi in nero sottratti a tassazione, che possono essere accertati con indagini della polizia tributaria.


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