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Esonero contributivo integrale per le assunzioni di donne svantaggiate. Con l’approvazione dell’esonero contributivo al 100% nel biennio 2021-2022 per le assunzioni di donne svantaggiate, previsto dalla legge di bilancio 2021 (n. 178/2020), la Commissione europea ha considerato la misura

conforme al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato. L’esenzione, che spetta per l’assunzione di donne disoccupate di lungo corso, lavoratrici svantaggiate, autonome o precarie a basso reddito) nel biennio 2021-2022, è integrale ma con un limite massimo di 6.000 euro annui, ed è condizionata al requisito dell’incremento occupazionale. Sono agevolate le assunzioni di donne nelle seguenti condizioni: con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali Ue prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; di qualsiasi età che svolgono professioni o attività in settori contraddistinti da una marcata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; di qualsiasi età, ovunque residenti e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L’agevolazione è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e del settore agricolo e i contratti di assunzione devono essere a tempo determinato, indeterminato o stabilizzazioni di un precedente rapporto agevolato. L’esonero è riconosciuto, inoltre, anche per le assunzioni part-time (il massimale del beneficio viene ridotto in proporzione), per i rapporti di lavoro subordinato attuativi del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro e in caso di somministrazione.

Lagarde: l’aumento dell’inflazione è transitorio. Nella riunione del Consiglio direttivo del 28 ottobre, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha affermato che l’attuale aumento dell’inflazione – che a settembre ha raggiunto il 3,2% – è un fenomeno temporaneo, dovuto principalmente all’impennata dei prezzi energetici e al taglio dell’IVA in Germania. A Francoforte si prevede un ulteriore aumento dell’inflazione nel breve periodo, seguito da un ritorno alla diminuzione nel corso del 2022. Nessun cambiamento per la politica monetaria: sono state confermate le condizioni di finanziamento favorevoli nel quadro del Programma di Quantitative easing, la politica degli acquisti nell’ambito del Programma di acquisto di attività almeno sino alla fine di marzo 2022, e il livello dei tassi di interesse di riferimento sulle operazioni di rifinanziamento e sui depositi presso la Bce, fino a quando l’inflazione si stabilizzerà al 2% nel medio periodo.

La Corte di giustizia sul reato di autoriciclaggio. Nell’ambito di un procedimento penale a carico di due cittadini rumeni accusati di avere commesso e partecipato a un’operazione di riciclaggio di capitali, la Corte di giustizia si è espressa rispetto a una domanda di pronuncia sull’interpretazione delle norme europee riguardo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (causa C-790/19). Secondo il giudice nazionale l’autore del reato di riciclaggio di capitali, reato derivante da un reato principale di evasione fiscale, non può essere l’autore di tale reato principale. Diversamente, la Corte di giustizia ha affermato che le disposizioni europee (direttiva 2005/60) devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale che approva la possibilità che il reato di riciclaggio di capitali possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali in questione. Secondo la Corte Ue le disposizioni europee presentano un carattere preventivo poiché puntano a stabilire un mix di misure preventive e dissuasive per contrastare efficacemente il riciclaggio dei introiti di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Secondo i giudici europei, incriminare l’autore del reato principale del reato di riciclaggio sarebbe in linea con gli obiettivi della citata direttiva 2005/60.

La Corte europea dei diritti dell’uomo respinge il ricorso contro il Green pass. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con decisione 41994/21 assunta all’unanimità, ha dichiarato irricevibile il ricorso di un insegnante francese si era appellato ai giudici europei per impugnare il lasciapassare sanitario istituito nel suo Paese. Tra i vari motivi di inammissibilità del ricorso, la mancata impugnazione presso il giudice amministrativo nazionale e il carattere abusivo dell’azione rispetto alle norme in materia di condizioni di ammissibilità della Convenzione. Inoltre, la Cedu ha sottolineato che, a differenza di quanto eccepito dal ricorrente, le norme che hanno introdotto il green pass non prevedono alcun obbligo generale di vaccino, confutando così la asserita esistenza di una costrizione subita come cittadino che non vuol essere vaccinato.

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