News dall’Europa
Banca centrale, ancora invariati i tassi. Nelle riunioni di politica monetaria che si tengono ogni sei settimane (saranno otto, nel 2021), il Consiglio direttivo della Banca centrale europea valuta gli andamenti
economici e prende le decisioni di politica monetaria. Nell’ultima riunione, che si è tenuta il 22 aprile, l’Istituto centrale di Francoforte ha confermato i tassi di interesse: resta a zero il tasso principale, negativo quello sui depositi (-0,5%) e 0,25% il tasso sui prestiti marginali. Rispettate le attese, viene quindi riconfermato questo orientamento “accomodante” della politica monetaria. E’ stato inoltre riaffermato che i tassi non cambieranno fino a quando l’inflazione si sarà attestata su un livello vicino al 2%. Il Consiglio direttivo della Banca ha puntualizzato che gli acquisti del programma Pepp (Pandemic Emergency Purchase Program) – che forniscono la liquidità fondamentale a sostegno del credito bancario a imprese e famiglie – continueranno almeno fino alla fine di marzo 2022, in ogni caso finché la fase di crisi dovuta alla pandemia si potrà considerare superata. La prossima riunione si terrà il 10 giugno 2021.
Aumentano i tassi di risparmio delle famiglie e i prezzi delle case. Interessanti due analisi di Eurostat in aprile. La prima rileva che nel quarto trimestre 2020 il tasso di risparmio delle famiglie nell’area euro è cresciuto in rapporto al reddito disponibile è arrivato al 19,8%: si tratta, dopo il 25% toccato nel secondo trimestre dello scorso anno, del secondo valore più alto mai registrato negli ultimi vent’anni. Dalla seconda risulta un importante aumento dei prezzi delle case: nel quarto trimestre 2020 hanno registrato un +5,4% nella zona euro e +5,7% nella Ue, rispetto allo stesso periodo del 2019. L’aumento annuale più alto dal 2006. Più contenuto il fenomeno in Italia: +1,6% rispetto al 2019.
Nuovo Regolamento per la confisca dei proventi di reati. E’ stata emanata una circolare attuativa del Regolamento (Ue) 2018/1805, riguardante il riconoscimento reciproco per tutti i Paesi membri, tranne Danimarca e Irlanda, dei provvedimenti di confisca e congelamento di beni e proventi connessi a reati compiuti nello spazio dell’Unione. Duplici gli obiettivi: agevolare e semplificare il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti emessi da un Paese membro diverso da quello in cui devono produrre i loro effetti. E’ quindi indispensabile armonizzare le norme nazionali creando un quadro generale di riferimento, e utilizzare modelli standardizzati, prevedendo termini rigorosi, migliorando e velocizzando l’esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Dal Regolamento, che introduce un importante ampliamento dell’esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita, sono esclusi i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nei procedimenti in materia civile o amministrativa.
Meno banconote false in giro, nel 2020. Nel solo secondo semestre dello scorso anno sono state ritirate dalla circolazione 220.000 banconote in euro false, rispetto alle circa 460.000 complessive. Il dato positivo, informa la Banca centrale europea, è la diminuzione di quasi il 18% rispetto al 2019. Quelle che risultano le più “copiate”, in pratica due terzi del totale, sono le banconote da 20 e 50 euro, le più utilizzate nella vita quotidiana dai cittadini Ue.

La Corte Ue sulle limitazioni ai pagamenti in contante. A quali condizioni devono attenersi gli Stati membri per imporre restrizioni a pagamenti in contanti. Una sentenza della Corte di giustizia (cause riunite C‑422/19 e C‑423/19) ha fatto chiarezza su alcuni contenuti dello Statuto del sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea. All’origine della sentenza un contenzioso sul pagamento del canone radiotelevisivo in Germania. Secondo i giudici europei, le norme Ue non impediscono a un Paese membro di adottare una norma che impone a una Pubblica amministrazione di accettare il pagamento in contanti proprie obbligazioni di pagamento. Una normativa nazionale può escludere la possibilità di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica pagando in contanti, ma rispettando alcune condizioni, tra le quali: che la disposizione sia adottata per motivi d’interesse pubblico, che la limitazione ai pagamenti in contanti sia in grado di realizzare l’obiettivo l’interesse pubblico perseguito e che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall’obbligazione di pagamento. La limitazione è ritenuta legittima quando il pagamento in contanti provoca un costo insensato per la Pa quando, ad esempio, il numero di contribuenti risulti molto alto.