News dall’Europa
Approvazione definitiva per il bilancio 2021-2027. Il Parlamento Ue, con 548 voti favorevoli, 81 contrari e 66 astensioni, ha approvato definitivamente il testo sul bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027, concordato con il Consiglio lo scorso 10 novembre.
Nel prossimo quadro finanziario pluriennale (Qfp), in vigore dal 1° gennaio, sono stati inseriti 15 miliardi di euro in più per assicurare, nei prossimi sette anni, una forte spinta ai 10 programmi faro: traducendo, viene triplicata l’assegnazione per EU4Health, garantito un anno aggiuntivo di finanziamento per Erasmus+ e assicurato che i finanziamenti per la ricerca continuino a crescere. E’ importante, inoltre, aver stabilito che i costi a medio e lungo termine del rimborso del debito dal Recovery non devono incidere sui programmi di investimento del Qfp, né diventare contributi molto più elevati a carico dei Paesi membri, quindi questi ulteriori 15 miliardi arriveranno dall’introduzione di nuove risorse proprie, fissate in una vera e propria tabella di marcia che fa parte dell’Accordo interistituzionale, un testo giuridicamente vincolante approvato dalla Plenaria. In questa tabella troviamo, oltre al contributo finanziario che inizia dal 2021, basato sulla quantità di plastica non riciclata in ogni Stato, dal 2023 un introito proveniente dal sistema Ets (Emissions Trading System) e un prelievo digitale basato sulla tassa sulle transazioni finanziarie e, a partire dal 2026, un contributo finanziario fornito dal settore aziendale o una nuova base imponibile comune per l’imposta sulle società. Tra gli obiettivi nei quali saranno impiegati i fondi del bilancio europeo, la protezione del clima, la biodiversità, l’uguaglianza di genere e le pari opportunità.
Il nuovo Regolamento sullo sconfinamento dei debiti bancari.Cosa cambia dal 1° gennaio, data in cui è entrata in vigore la nuova definizione di default bancario prevista dal regolamento Ue sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (art. 178 del Reg. Ue 575/2013). In pratica, per lo sconfinamento bancario (il “rosso”), una soglia più stringente per considerare un debito come deteriorato (default) e un addio alle compensazioni. Con la nuova disciplina non viene modificata la procedura delle segnalazioni alla Centrale dei rischi nel processo di valutazione del merito creditizio dei clienti, con gli intermediari che segnalano un cliente “in sofferenza” solo se con difficoltà permanenti nel restituire il debito; si va però a incidere sui requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari. Alla luce della nuova definizione, che in alcuni casi prevede parametri più rigorosi, i debiti sono classificati come deteriorati in presenza di almeno una di due condizioni. La prima esiste già, ovvero la banca valuta improbabile che, senza azioni come l’escussione delle garanzie, il debitore adempia alla sua obbligazione. La seconda è la novità: il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (180, per le amministrazioni pubbliche) nel pagamento di una obbligazione rilevante, considerando tale un debito scaduto che superi 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse (soglia assoluta) oppure l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa). In caso di superamento dei due limiti, scatta il conteggio dei giorni consecutivi di “scaduto”, dopo i quali il debitore (cliente privato, libero professionista o piccola-media impresa) è classificato in stato di default: quindi, lo sconfinamento deve superare la soglia di rilevanza, sia quella assoluta (100 o 500 euro) sia quella relativa (1% dei debiti verso la banca) e deve protrarsi oltre il periodo di 90 (o 180) giorni consecutivi. Le nuove norme, introdotte dalla European Banking Authority al fine di armonizzare la regolamentazione tra i diversi Stati membri, non permettono di compensare gli importi scaduti con linee di credito aperte e non utilizzate e il debitore deve utilizzare il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto: comunque, non introducono il divieto di autorizzare sconfinamenti oltre la disponibilità sul conto oppure oltre il limite di fido. Può essere utile consultare le Faq disponibili nel sito della Banca d’Italia, nelle quali si legge, fra l’altro, che il nuovo assetto “non vieta lo sconfinamento nei conti correnti se questo rientra nella policy decisa da ogni banca con i propri clienti” e che “la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni”. Le banche, dunque, potranno continuare a consentire utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento, ma sarà bene rileggere il contratto stipulato con la propria.
Brexit, facilitazione e snellimento delle operazioni nella circolare delle Dogane. In un contesto di reali difficoltà organizzative di imprese e operatori in base alle nuove regole sottoscritte il 31 dicembre ed entrate in vigore il giorno successivo in materia di Brexit – l’accordo commerciale di cooperazione tra Ue e Gran Bretagna concordato il 24 dicembre e in vigore dal 1° gennaio 2021 – con la circolare 49 del 18 dicembre 2020, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato l’attuazione di alcuni interventi di facilitazione e snellimento delle procedure connesse alle operazioni di esportazione. Nello specifico, sono state stabilite facilitazioni operative per i regimi speciali e di autorizzazioni (luogo approvato all’export) e indicazioni procedurali sulle formalità dichiarative di esportazione, anche in abbinamento al transito, con riferimento agli uffici presso i quali effettuare gli adempimenti. Nella circolare, oltre a fornire indicazioni sull’origine preferenziale, la dichiarazione e le relative prove d’origine delle merci, sono state inserite una serie di risposte alle domande più frequenti. Tra i vari aspetti concordati, nei reciproci scambi commerciali il divieto di dazi doganali su tutte le merci originarie delle rispettive parti, il che impone che le merci reciprocamente esportate rispettino tutte le regole di origine previste nell’accordo, in particolare: la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l’origine Ue, deve essere spedita direttamente in nel Regno Unito e l’esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all’importatore britannico. ADM precisa, inoltre, che in attesa dell’attivazione del nuovo Portale Unionale Rex e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi in fase di ratifica dell’accordo, gli operatori ancora privi dell’apposito codice di registrazione potranno presentare la dichiarazione di origine utilizzando un’autocertificazione (anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore) per non pagare il dazio alla frontiera inglese, da redigere direttamente sulla fattura o su qualunque documento commerciale che scorta la merce. Nel modello di dichiarazione di origine preferenziale Ue, allegato alla circolare 49, va riportato il codice Eori dell’impresa insieme al proprio indirizzo completo, salvo l’aggiornamento del dato non appena ottenuto il codice di registrazione.

Comunicati ad Amazon gli addebiti per l’uso di dati non pubblici sui venditori. La piattaforma Amazon, mentre offre un mercato nel quale i venditori indipendenti possono vendere prodotti direttamente ai consumatori, vende prodotti come dettagliante su quello stesso mercato, in concorrenza con questi venditori. Questo, in breve, il motivo alla base del parere preliminare della Commissione europea che ha comunicato la violazione delle norme antitrust dell’Unione, con la distorsione della concorrenza nei mercati al dettaglio online. Secondo la Commissione, una enormità di dati non pubblici sui venditori è accessibile ai dipendenti delle attività al dettaglio di Amazon e convergono direttamente nei suoi sistemi automatizzati, che provvedono ad aggregali e utilizzarli per tarare offerte al dettaglio e decisioni commerciali strategiche a danno degli altri venditori, senza i normali rischi della concorrenza tra dettaglianti. Nel parere della Commissione si parla di sfruttamento di una posizione dominante sul mercato della fornitura di servizi di mercato in Francia e in Germania, i maggiori mercati di Amazon nell’Ue: in caso di conferma, sarebbe una violazione dell’art 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), che vieta l’abuso di posizione dominante sul mercato. La Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, Margrethe Vestager, ha dichiarato che “Dobbiamo garantire che le piattaforme che rivestono un doppio ruolo e che hanno potere di mercato, come Amazon, non falsino la concorrenza. I dati sull’attività dei venditori terzi non devono essere utilizzati a vantaggio di Amazon quando agisce come loro concorrente”. E si capisce quanto ciò sia ancora più importante in un periodo come quello attuale nel quale, causa la pandemia e la conseguente chiusura delle attività commerciali, gli acquisti online hanno avuto un incremento di oltre il 50%.