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Aggiornata la lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Lo scorso 18 febbraio il Consiglio ha confermato la lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali – creata nel dicembre 2017 – composta quindi dalle stesse undici della versione precedente: Russia, Panama, Figi, Samoa americane, Anguilla, Guam, Trinidad e Tobago, Palau, Samoa, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu. Le giurisdizioni sono valutate in base a una serie di criteri stabiliti dal Consiglio: trasparenza fiscale, equa imposizione e
attuazione delle norme internazionali intese a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Oltre alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, il Consiglio ha approvato il documento sullo stato di avanzamento, che rispecchia la cooperazione in corso dell’Unione con i partner internazionali e gli impegni di tali Paesi a riformare la loro legislazione per conformarsi alle norme concordate in materia di buona governance fiscale. Saranno rimosse dal documento Costa Rica e Curaçao, che hanno rispettato gli impegni assunti e corretto le carenze nel sistema di scambio automatico di informazioni fiscali, mentre il Sultanato del Brunei Darussalam si è impegnato a modificare o abolire il suo regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera entro il 31 dicembre 2025. Dal 2020 il Consiglio aggiorna la lista due volte l’anno e la prossima revisione è prevista a ottobre 2025.
La Bce taglia il costo del denaro, inflazione e disoccupazione in lieve calo. Lo scorso 5 marzo il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha ridotto così di 25 punti base il tasso sui depositi, che scende dal 2,75% al 2,50%; il tasso sulle operazioni di rifinanziamento dal 2,90% al 2,65%, quello sui prestiti marginali dal 3,15% al 2,90%. I dati Eurostat fotografano un lieve ribasso dell’inflazione – dal 2,5 di gennaio al 2,4% di febbraio – che continua a seguire le attese (+2,3% nel 2025), ma è spinta dagli alti costi dell’energia, mentre le stime preliminari rilevano un rallentamento dei servizi e un aumento dei generi alimentari. L’inflazione prosegue il lento percorso di riavvicinamento all’obiettivo del 2% fissato della Bce, che continua a mostrare preoccupazione per la debole crescita europea, come dimostra la correzione ancora al ribasso per le previsioni per il 2025 e il 2026, con la diminuzione delle esportazioni e la debolezza degli investimenti: la elevata incertezza sulle politiche commerciali e le minacce dei dazi Usa sui prodotti europei creano incertezza alle prospettive di sviluppo. Risulta più basso, rispetto allo scorso anno, anche il tasso di disoccupazione (6,2% rispetto al 6,5% di gennaio 2024). Rispetto a un anno fa, il numero dei disoccupati è diminuito di 510.000 unità (194.000 in Italia). Situazione analoga per il tasso di disoccupazione in Italia, che scende complessivamente dal 7,1% di gennaio 2024 al 6,3% di gennaio 2025, ma con due aspetti negativi: il tasso di disoccupazione giovanile si conferma l’ottavo più alto dell’Unione (18,3% rispetto a una media del 14,6), mentre quello femminile del 7,3% è il terzo più alto in Europa (media Ue al 6%), subito dopo Grecia e Spagna.
Per la Corte di giustizia la delocalizzazione strategica è elusiva. La Corte di giustizia – cause riunite C-269/23 e C-272/23 – ha ritenuto legittima l’estensione dei dazi compensativi antisovvenzione applicati dalla Commissione ai prodotti importati da due società estere, considerandola una misura a tutela degli interessi finanziari europei contro fenomeni di rilocalizzazione strategica, come i trasferimenti di attività produttive potenzialmente elusivi di misure daziarie. I giudici della Corte hanno ribadito che, se in base agli elementi disponibili risulta che lo scopo principale o prevalente di una delocalizzazione è quello di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione – nel qual caso le autorità competenti sono tenute a considerare tale operazione come non economicamente giustificata – è l’operatore economico interessato a dover fornire la prova che lo scopo principale o prevalente non era evitare l’applicazione di tali misure. La norma di riferimento è l’art. 33 del regolamento Ue n. 2446/2015 (criterio antielusivo). Il caso è quello di due società egiziane, controllate da una società madre stabilita in Cina, stabilite nella zona di cooperazione economica e commerciale nata dopo un accordo tra Cina ed Egitto, che permette di avvalersi di incentivi fiscali e altre agevolazioni.
Protezione dei dati, accordo sul nuovo regolamento. La protezione dei dati è un diritto fondamentale cruciale e il regolamento generale (GDPR), che armonizza i diritti in materia di protezione dei dati in tutta Europa e impone alle autorità nazionali di cooperare nei casi riguardanti il trattamento transfrontaliero di dati personali, è lo strumento europeo più importante per salvaguardarlo. In tale contesto di inserisce l’accordo raggiunto dal Consiglio su una posizione comune degli Stati membri in merito a un nuovo regolamento che migliorerà la cooperazione tra le autorità nazionali. Una volta adottato, questo fornirà gli strumenti per snellire la gestione dei reclami transfrontalieri presentati da cittadini o organizzazioni e lo svolgimento di indagini successive, grazie all’armonizzazione dei requisiti per la ricevibilità di un reclamo transfrontaliero. Il regolamento definisce, inoltre, i termini e le fasi procedurali ai fini delle indagini e dell’adozione di un parere vincolante da parte del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) in caso di disaccordo tra le autorità. Tra le novità introdotte, tempistiche più chiare, una cooperazione rafforzata ed efficiente e un meccanismo di risoluzione rapida.
