FISCALITA

Mutuo e detrazione degli interessi per il coniuge superstite

Con la risoluzione 129/E del 18 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza di interpello presentata ai sensi dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente) riguardante la detraibilità a favore del coniuge superstite degli interessi passivi derivanti dal contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale.

Nell’istanza il contribuente comunica di aver stipulato, nel febbraio 2011, un mutuo ipotecario di ristrutturazione per un importo di 140.000 euro, insieme al coniuge che purtroppo viene a mancare nel maggio 2013. Nel predisporre la dichiarazione dei redditi l’istante, che nel frattempo ha effettuato la voltura del mutuo a suo nome, detrae interamente l’ammontare degli interessi passivi pagati, ma in sede di assistenza fiscale la detraibilità gli viene riconosciuta soltanto per il 50%.

L’istante si rivolge allora alle Entrate e presenta l’interpello sostenendo di aver diritto a detrarre l’intera quota di interessi passivi, analogamente a quanto accade con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

 

Le condizioni per la detraibilità

Nel parere fornito l’Amministrazione finanziaria evidenzia:

  1. a) che l’art. 15, comma 1-ter, del DPR 917/1986 (TUIR) prevede la detraibilità, nella misura del 19% e per un importo complessivo non superiore a 2.582,28 euro, degli interessi passivi e oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell’abitazione principale;
  2. b) che le condizioni e le modalità applicative della detrazione sono individuate dal Decreto ministeriale 311/1999, che all’art. 1, comma 1, dispone che per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La detrazione in questione è comunque vincolata dalla norma a una serie di condizioni:

  1. l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  2. l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
  3. il contratto di mutuo deve essere stipulato dalla persona che avrà il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
  4. i lavori di costruzione devono essere ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga;
  5. il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti all’inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi.

 

La destinazione del mutuo

Per quanto riguarda la destinazione del mutuo ipotecario al finanziamento della costruzione o della ristrutturazione dell’abitazione principale, in maniera analoga a quanto avviene nei casi di mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, la Risoluzione n. 241/E del 7 settembre 2007, confermata dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, ha chiarito che la destinazione del mutuo deve risultare dal contratto stesso o, in mancanza, da una dichiarazione redatta dalla banca o, “in via residuale”, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente ai sensi dell’art. 47, DPR 445/2000.

 

Il parere dell’Agenzia

In proposito alla richiesta del contribuente, che aveva contratto con il coniuge un mutuo ipotecario destinato alla ristrutturazione e a seguito della morte della moglie e della successiva voltura del mutuo a suo nome, di poter detrarre l’intera quota di interessi passivi – come accade in caso di morte di un mutuatario contitolare di un contratto di acquisto dell’abitazione principale – nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea quanto segue.

Con la circolare 122 del 1999 ha chiarito che il coniuge superstite può beneficiare della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo.

Per quanto tale orientamento sia stato fornito in relazione al contratto di mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, “si ritiene che, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio possa applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l’abitazione principale”. Nel caso prospettato, quindi, il contribuente, in qualità di coniuge superstite cointestatario insieme alla moglie del mutuo, avendo anche provveduto ad accollarsi l’intero finanziamento, potrà fruire della detrazione sul 100% degli interessi passivi corrisposti.

 

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