MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE INTERNAZIONALE
Roma, 21 marzo 2016
E’ noto da tempo che l’occultamento di redditi e patrimoni provenienti dall’evasione fiscale e da altre forme di attività criminali è stato favorito dall’ampliamento dei mercati finanziari internazionali e dalle possibilità offerte da strumenti di investimento di diffusione mondiale.
Per tali ragioni sono stati intensificati lo studio e la stipula di accordi tra gli Stati per contrastare le pratiche di evasione fiscale.
Le scelte effettuate a livello internazionale con il Foreign account tax compliance act (Fatca), e il Common reporting standard (Crs) prevedono infatti una serie di adempimenti a carico delle istituzioni finanziarie dei paesi aderenti volte a realizzare uno scambio di informazioni automatico e standardizzato nei contenuti.
In particolare il Fatca costituisce il prototipo su cui realizzare tale scambio di informazioni e sul quale si basa l’ iniziativa dell’Ocse che ha portato alla redazione di un modello (il citato Crs), riguardante anch’esso lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ma – differentemente dagli Intergovernmental agreement (Iga) model 1 – secondo un approccio multilaterale.
E’ di interesse segnalare che la normativa definita di recente dal legislatore italiano con la legge n. 95 del 2015 fornisce un quadro normativo completo circa gli adempimenti da assolvere non solo ai fini dell’ attuazione del Fatca ma anche degli accordi che verranno nel tempo sottoscritti dall’Italia.
Deve perciò essere tenuto presente che la piena attuazione e messa a regime della procedura Fatca costituirà anche un banco di prova per l’Amministrazione Finanziaria italiana e gli operatori interessati circa l’operatività dello standard Ocse di scambio automatico di informazioni (Crs).
Infatti, Il Crs prevede l’obbligo per le Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti di scambiare automaticamente le informazioni relative ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti (persone fisiche ed entità), a esse trasmesse dalle istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di reporting.
E’ bene rammentare che nella legge di ratifica dell’accordo Fatca sono già state inserite alcune disposizioni che disciplinano gli obblighi cui sono tenuti, dal 10 gennaio 2016, gli intermediari finanziari italiani.
Con la ratifica dell’accordo tra Italia e Usa le istituzioni finanziarie italiane godono di taluni vantaggi quali, ad esempio:
- l’esenzione dalla ritenuta del 30% per i pagamenti di fonte estera percepiti dalle istituzioni finanziarie localizzate in Italia;
- l’eliminazione dell’obbligo di chiusura dei conti dei clienti che non consentono la divulgazione delle informazioni relative ai loro conti e di quello di trasmissione diretta dei dati dei propri clienti;
- la riduzione e la semplificazione delle procedure di due diligence che vengono allineate a quelle vigenti in materia di antiriciclaggio.
Fissate queste note introduttive è da puntualizzare che il Foreign AccountTax Compliance Act (Fatca) sottoscritto tra l’Italia, altri paesi europei e gli Stati Uniti, intende contrastare – attraverso lo scambio automatico di informazioni tra le Amministrazioni Finanziarie degli Stati sottoscrittori – l’evasione fiscale internazionale realizzata da cittadini e residenti Usa, attraverso conti finanziari intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane, e da residenti italiani tramite conti correnti e assimilati detenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi.
L’accordo ,conforme all’Iga (Intergovernmental agreement) model 1, intervenuto tra l’Italia gli Stati Uniti, come anticipato, è stato ratificato con la legge n. 95 del 18 giugno 2015 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015) e operativo dal primo luglio 2014.
Già con il 31 agosto 2015, gli operatori finanziari soggetti al Fatca hanno dovuto inviare all’Agenzia delle Entrate le informazioni in loro possesso sui conti finanziari statunitensi relative all’anno 2014.
Per il futuro, il termine per l’invio delle informazioni richieste all’Agenzia sarà quello del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
È compito dell’Agenzia delle Entrate trasmettere poi all’Internal Revenue Service (IRS), Autorità competente per gli Usa, le informazioni raccolte sulla clientela Usa.
Inoltre è stata demandata a uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’attuazione delle regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni oggetto di scambio sia in base all’accordo Fatca che agli altri accordi sul tipo Crs. (cfr DM del 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015;provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2015).
Gli accordi intergovernativi Iga model 1 prevedono che le autorità nazionali emanino delle disposizioni che impongano agli intermediari soggetti al Fatca – ossia alle Foreign Financial Institutions (Ffis) – di effettuare una adeguata verifica e un a corretta identificazione della propria clientela al fine di segnalare all’ IRS le informazioni riguardanti la clientela statunitense (Specified Us person e Us owned foreign entities) e quelle relative ai loro conti (Us reportable accounts).
L’Iga model 2 è strutturato diversamente dal model 1, in quanto riguarda gli Stati che non aderiscono per il momento allo scambio automatico delle informazioni.
In sostanza, tale modello prevede un flusso diretto di informazioni tra gli istituti finanziari aderenti e l’Internal Revenue Service (IRS) senza l’interposizione dell’Amministrazione finanziaria nazionale.
L’accordo di recente intervenuto tra Italia e Usa consente di minimizzare gli oneri di adempimento delle istituzioni finanziarie italiane (Italian financial institutions, Ifi) – obbligate a interfacciarsi solo con l’Agenzia delle Entrate e non con l’amministrazione finanziaria degli Usa (Irs) – le quali in conseguenza degli obblighi cui sono soggette vengono distinte in Reporting italian financial institutions (Rifi) e Non reporting italian finan cial institutions (Nrifi – che, a loro volta, si suddividono in Registered Deemed-Compliant, Certified Deemed-Compliant e Exempt Beneficiai Owners).
Sono state inserite tra le Rifi: le banche; le Sim; Poste italiane Spa (limitatamente all’attività di bancoposta); le Sgr; le società di gestione accentrata; le imprese di assicurazione specificate nonché le holding di tali imprese; gli Oicr; le forme pensionistiche complementari; gli istituti di moneta elettronica e di pagamento; le società veicolo di cartolarizzazioni; i trust per i quali il trustee è un’istituzione finanziaria e il trust medesimo o il trustee sono residenti in Italia; le società holding e centri di tesoreria che rispettano spacifici requisiti; le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti che svolgono le attività elencate.
In ogni caso sono escluse dagli obblighi di comunicazione le stabili organizzazioni delle istituzioni finanziarie residenti situate all’estero.
Le categorie di istituzioni non obbligate a effettuare le comunicazioni (Non reporting italian financial institutions) sono due: i beneficiari effettivi esenti (Exempt beneficiaI owners – organizzazioni governative e internazionali, la banca centrale, taluni fondi pensione) e le istituzioni finanziarie considerate adempienti (Deemed-compliant financial institutions – istituzioni finanziarie locali che si caratterizzano per un’operatività essenzialmente locale, taluni Oicr e le organizzazioni non profit).
Oggetto di comunicazione sono i conti finanziari detenuti nel territorio dello Stato dai cittadini o residenti Usa e da entità da essi controllate.
In dettaglio:
- i conti correnti, libretti di risparmio, conti di deposito a risparmio, certificati di deposito, di risparmio e di investimento, strumenti finanziari analoghi gestiti da intermediari finanziari nell’ambito della propria attività ordinaria (depository account);
– i conti (esclusi i contratti di assicurazione o di rendita) a beneficio di un terzo che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto a fini di investimento (custodial accounts);
– i contratti assicurativi e «annuity contracts» (cash value insurance contracts )
– le quote di capitale e titoli di debito che non siano negoziati in mercati regolamentati e che siano emessi da istituzioni finanziarie che svolgono prevalentemente attività di investimento o negoziazione (equity or debt interest in investment entities .
Se l’intestatario è una persona fisica, il conto finanziario si considera rilevante, ossia soggetto agli obblighi di verifica, identificazione e comunicazione, solo se il valore complessivo di tutti i rapporti presso la stessa istituzione finanziaria eccede i cinquantamila dollari Usa.
È esclusa la segnalazione di talune tipologie di conti finanziari quali i conti di pertinenza di un asse ereditario; i conti di garanzia, i conti pensionistici (compresi i piani pensionistici individuali emessi da un intermediario italiano autorizzato); i contratti sottoscritti per assicurare i lavoratori per il pagamento del trattamento di fine rapporto.
E’ utile precisare che per il 2014 dovevano essere trasmessi solo i dati identificativi del cliente (incluso, ove previsto, il codice fiscale Usa) e il saldo o valore del conto, mentre a partire dalla comunicazione relativa al 2016 lo scambio verrà esteso a tutte le tipologie di reddito (interessi, dividendi, ricavi lordi da cessione, ecc.) e alle informazioni relative ai pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non partecipanti al Fatca (Npffis).
A regime, le informazioni oggetto di segnalazione da parte delle Rifi, relativamente agli Us account reportable, saranno molto più dettagliate.(cfr la normativa di attuazione citata)
L’infrastruttura per la trasmissione dei dati all’Agenzia è quella del Sistema interscambio dati (Sid), già utilizzata per la trasmissione delle segnalazioni all’Archivio dei rapporti finanziari.
I file prima della trasmissione devono essere diagnosticati e criptati.
Le disposizioni contenute nell’art. 5 della legge n. 95 del 2015 stabiliscono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di un soggetto non residente fiscalmente in Italia sia di un cittadino statunitense ovunque residente ai fini fiscali e, limitatamente al Fatca, ad alcuni pagamenti corrisposti a partire dal primo gennaio 2015 a istituzioni finanziarie non partecipanti all’accordo.
Le istituzioni finanziarie sono tenute ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica per identificare i conti finanziari oggetto di comunicazione secondo le procedure indicate nei decreti ministeriali di attuazione della normativa Fatca e Crs.
Inoltre, viene introdotto un obbligo di conservazione dei dati e delle evidenze per consentire eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Infatti, le istituzioni finanziarie conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.
A partire dal primo luglio 2014 gli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense (Itqi), assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi, ai sensi della sezione 1441 dell’Internal Revenue Code (Irc) degli Usa, applicano secondo quanto disposto dall’accordo Iga model 1 – per conto dell’amministrazione finanziaria statunitense un prelievo nella misura del 30% su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, corrisposto a un’istituzione finanziaria non partecipante.
Dal quadro normativo delineato, necessariamente sintetico e quindi non esaustivo di tutte le casistiche disciplinate, scaturisce una considerazione, impensabile solo qualche anno addietro: l’indubbio e ingente danno che l’evasione fiscale procura ad ogni singolo Stato, ha prodotto una “reazione di sistema”.
Sotto l’egida di organismi internazionali sono in fase di avanzata esecuzione accordi, di reale contrasto ai fenomeni di evasione fiscale internazionale, fondati sullo scambio automatico e reciproco di informazioni.
Uno strumento soggetto ancora a procedure di “rodaggio” ma che , a regime, sarà efficace, rapido, economico e difficilmente eludibile.