Misure antisismiche e risparmio fiscale
Nonostante il nostro sia un Paese ad alto rischio sismico, come purtroppo dimostrano i disastri degli ultimi anni e quelli più recenti che hanno duramente colpito il Centro Italia, la detrazione fiscale denominata sisma bonus è stata introdotta dall’art. 1, comma 2, lett. c), della legge di bilancio 2017, n. 232/2016, e si è parlato (legiferato) per la prima volta di classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni esistenti solo nel 2017, con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio, rubricato “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”: nel decreto vengono previste 8 classi di rischio, dalla meno pericolosa (A+) a quella peggiore (G), che permettono di assegnare a un edificio una Classe di Rischio Sismico utilizzando un unico parametro che tiene conto della sicurezza e degli aspetti economici.
I contribuenti che eseguono interventi per misure antisismiche possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi: la detrazione può essere richiesta per le spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se riguarda interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. Percentuale di detrazione e regole cambiano a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata.
Possono fruire dell’agevolazione i contribuenti soggetti a IRPEF e IRES (l’imposta sul reddito delle società): dal 2017 gli interventi possono riguardare tutti gli immobili di tipo abitativo e quelli utilizzati per le attività produttive ubicati nelle zone sismiche 1 e 2, ad alta pericolosità, e nella zona 3 a rischio minore (Ordinanza Presidente del Consiglio n. 3274/2003).
Vediamo le caratteristiche dello sconto fiscale: dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 detrazione del 50%, con un tetto di 96.000 euro per immobile e per ogni anno, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Per gli interventi che comportano una riduzione del rischio sismico e il passaggio a una classe di rischio inferiore spetta una detrazione maggiorata al 70% per il passaggio a una classe di rischio inferiore e all’80% se le classi di rischio inferiori sono due. Inoltre, per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la detrazione maggiorata è pari al 80% per una classe di rischio inferiore e all’85% per il passaggio a due classi di rischio inferiori. Chi acquista un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a rischio sismico 1, può detrarre una parte rilevante del prezzo di acquisto: il 75% o l’85%, fino a un massimo di 96.000 euro.
Cosa cambia nel 2018
Le novità introdotte con la nuova legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) sono le spese per la diagnosi sismica degli edifici, per le quali compete una detrazione fiscale pari al 100%, prima detraibile solo se effettuata nel contesto di lavori di adeguamento o miglioramento antisismico. Inoltre, per le spese relative a interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, al fine di favorire le ristrutturazioni edilizie con misure antisismiche sono previste due diverse percentuali di detrazione fiscali a seconda della riduzione della classe di rischio e del tipo di immobile oggetto della detrazione: una detrazione nella misura dell’80% se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, che sale all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Queste nuove detrazioni sono alternative a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali prima indicate (75 o 85% su un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
La risoluzione 147/E del 29/11/2017
Con un interpello riguardante la detrazione per lavori antisismici un contribuente prospetta la sua intenzione di ristrutturare un immobile effettuando interventi di ristrutturazione edilizia e, dato che il fabbricato si trova in una zona sismica ad alta pericolosità (zona 2), ottenendo anche una riduzione del rischio sismico che determini il presumibile passaggio a una classe di rischio inferiore: a fronte dell’intervento descritto spetterebbe una detrazione IRPEF pari al 70% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a euro 96.000, da spalmare in cinque quote annuali di pari importo. Sempre nell’ambito di tali lavori, ci saranno anche spese rilevanti per interventi che, considerati singolarmente – rifacimento di impianti, intonaci e pavimentazioni -rientrerebbero nella manutenzione straordinaria e/o ordinaria. Con la richiesta di interpello si chiede di sapere: a) se, in caso di scelta del contribuente, la detrazione maggiorata del 70 o dell’80% (il cosiddetto “sisma bonus”) possa essere fruita in dieci quote annuali anziché in cinque; b) se anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico valga quanto chiarito per quelli relativi alle spese di manutenzione ordinaria eseguiti nel contesto di interventi più vasti, ossia se la manutenzione ordinaria (intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) è necessaria al completamento dell’opera complessiva, “occorre tener conto del carattere assorbente dell’intervento di natura ‘superiore’ rispetto a quello di natura ‘inferiore’ (circ. n. 57/E del 1998)”; c) se il limite massimo di spesa previsto per gli interventi di ristrutturazione (96.000 euro per il 2017) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sullo stesso immobile per misure antisismiche. L’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, prevede che sono ammessi alla detrazione gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”. Per questi interventi, effettuati su edifici adibiti ad abitazione e attività produttive, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità si riconosce una detrazione d’imposta del 50%, fino a un importo complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, da suddividere in 5 quote annuali di pari importo. I commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16 prevedono che se gli interventi comportano una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spetta nella misura del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell’80% in caso di diminuzione di due classi di rischio.
Le risposte
Riguardo al primo quesito – se la detrazione del 70% possa essere fruita, a discrezione, in 10 rate anziché in 5 – l’Agenzia delle Entrate fa presente che la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate.
Per il secondo, la scrivente – anche alla luce della circolare n. 7 del 2017 – concorda con l’istante e ritiene che anche per gli interventi in questione possa valere il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore collegati, per cui la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera.
Per il terzo quesito, infine – limite di spesa agevolabile in caso di esecuzione sullo stesso immobile di interventi antisismici, di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica – nel documento di prassi si precisa che per gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR il limite di spesa stabilito in euro 96.000 annuali è unico, in quanto riferito all’immobile. Detto questo, interventi di consolidamento antisismico per i quali è prevista la detrazione in 5 anni ed, eventualmente, nella misura maggiore del 70 o dell’80%, non possono fruire di un limite di spesa autonomo, poiché tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia alla lett. b) del citato art. 16-bis del TUIR. L’Agenzia ricorda, inoltre, che nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella semplice prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili si devono considerare anche quelle sostenute negli anni pregressi, per cui si ha diritto all’agevolazione solo se l’importo già fruito non ha superato il limite complessivo. Questo ulteriore vincolo non si applica, invece, se in anni successivi ci sono stati interventi autonomamente documentati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia, ovvero non di sola prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti. Nel limite di spesa sopra indicato non sono invece compresi gli interventi di riqualificazione energetica (riqualificazione globale dell’edificio) o, in alternativa, di interventi su strutture opache e infissi e sostituzione impianti termici, per i quali si potrà beneficiare della detrazione del 65% nei limiti previsti dalle norme di riferimento.