ECONOMIA EUROPA

Mifid 2, maggiori tutele e più trasparenza per i risparmiatori

Negli ultimi anni è aumentato il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari ed è diventata ancora più complessa l’ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta. Alla luce di questi sviluppi si è ritenuto opportuno che il quadro giuridico dell’Unione disciplini tutte le attività destinate agli investitori, stante la necessità di assicurare al tal fine il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione e permettere alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta l’Unione, nel quadro del mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro d’origine.

Dal 3 gennaio è entrata in vigore in 31 Paesi europei – i 28 più Norvegia, Irlanda e Liechtenstein -Mifid 2, la nuova direttiva europea sulla prestazione dei servizi finanziari (2014/65) destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nello svolgere servizi e/o attività di investimento a titolo professionale, che si propone un duplice obiettivo: rendere più efficiente e competitiva l’industria del risparmio e garantire maggiore tutela ai risparmiatori.

Mifid 2 (Markets in Financial Instruments Directive) introduce, infatti, obblighi più pressanti per banche, consulenti e broker, con l’intento dichiarato di implementare la trasparenza del mercato e la tutela degli investitori.

La direttiva 2014/65/UE si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di Paesi terzi che offrono servizi o esercitano attività di investimento stabilendo una succursale nell’Unione europea.

La direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:

  1. a) autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;
  2. b) prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale;
  3. c) autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati;
  4. d) autorizzazione e condizioni di esercizio dei prestatori di servizi di comunicazione dati;
  5. e) vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.

Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie a eseguire a loro obblighi.

Tra i punti salienti, l’obbligo per gli intermediari di rendere espliciti tutti i costi che il cliente sostiene in relazione alla remunerazione dell’investimento, in valore assoluto e non solo in termini percentuali; detti costi dovranno inoltre essere comunicati in modo chiaro e distinti in tutte le loro varie componenti (costi del servizio, costi associati al prodotto e commissioni di retrocessione). Tutte le fasi del rapporto tra intermediario e investitore dovranno essere improntate alla trasparenza della comunicazione, con la previsione di vari livelli di obblighi informativi. In relazione al rischio, quando vengono venduti prodotti finanziari tra le informazioni dovranno esserci opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi, segnalando se gli strumenti sono destinati a clienti “normali” o professionali.

 

Le novità

Numerose le novità presenti nella direttiva:

– per aumentare la consapevolezza dei risparmiatori rispetto ai costi sostenuti per l’investimento finanziario, i costi dovranno essere dettagliati nelle varie componenti (commissioni di ingresso e di uscita, di gestione, di collocamento) prima e durante l’investimento, con cadenza almeno annuale per tutto il periodo dell’investimento, in termini percentuali e assoluti;

– le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica;

– l’obbligo per gli intermediari di inviare almeno ogni tre mesi comunicazioni con il dettaglio degli strumenti su cui effettuano l’investimento e di fornire segnalazioni specifiche in caso di scarsa liquidità di un titolo;

– i costi di ricerca dovranno essere scissi dal costo di esecuzione delle transazioni;

– una informativa che comunica tutti i costi secondo i nuovi standard prima di accedere al servizio, nella quale dovranno essere specificamente indicati tutti gli aspetti riguardanti l’ampiezza dell’offerta e la frequenza delle valutazioni operate dall’intermediario;

– una più attenta analisi dei rischi;

– la stesura di un documento per semplificare le informazioni anche su prodotti complessi, il Kid, con le informazioni salienti per una valutazioni più consapevole degli investimenti, con il livello di rischio su una scala da 1 a 7, gli scenari di mercato, il costo complessivo e particolareggiato e l’incidenza del costo sul rendimento secondo criteri standard a livello europeo;

– l’estensione al settore immobiliare dei nuovi piani individuali di risparmio (Pir);

– l’unificazione della tassazione sui dividendi per le partecipazioni qualificate e per quelle non qualificate.

– l’obbligo, per chi offre prodotti finanziari, di comunicare se la consulenza è indipendente o meno, se è fornita su base indipendente o no e se verrà fornita una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti raccomandati. L’investitore dovrà avere a disposizione un panorama trasparente riguardo le sedi di esecuzione degli ordini, i piani di investimento consigliati, il margine di azione dell’intermediario e informazioni dettagliate sui prodotti proposti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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