MAGGIORI GARANZIE PER I SINDACI CON LE NUOVE NORME
di Andreaa Magagnoli
Con le nuove norme più garantita la posizione del sindaco. Le recenti disposizioni contenute nella legge 14 Marzo 2025 n. 35 modificano l’articolo 2407 Codice Civile introducendo sostanziali novità sul regime di applicazione della responsabilità civile ai componenti del Collegio Sindacale.
La legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 28 Marzo 2025 e destinata ad entrare in vigore il giorno 12 Aprile 2025 sostituisce integralmente il secondo comma dell’articolo 2407 Codice Civile modificando in maniera radicale il regime di responsabilità civile del Sindaco che passa da una forma potenzialmente illimitata ad un sistema che presenta uno specifico limite per il risarcimento dovuto da colui che si occupa delle verifiche sulla gestione societaria.
LA FIGURA DEL SINDACO NEL DISEGNO ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE
Alla figura del Sindaco sono devolute importanti competenze dall’ordinamento vigente, per coglierne l’essenza in forma sintetica ci si può riferire al contenuto dell’art. 2403 Codice Civile. Si tratta di una disposizione contenuta nel Libro Quinto Titolo Quinto del Codice Civile che espressamente prevede: “Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto nel rispetto dei principi della corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.” Al Sindaco come risulta evidente da un esame del contenuto della norma di cui sopra è attribuita una delicata funzione di verifica della gestione societaria finalizzata a garantirne l’esercizio in maniera conforme alle norme legislative ed alle decisioni dell’assemblea dei soci. L’applicazione delle disposizioni previste per il corretto funzionamento delle società di capitali costituisce senza ombra di dubbio una garanzia per le posizioni di coloro che si trovino a dovere interagire con la persona giuridica e che nei suoi confronti vantino interessi, si pensi ad esempio ai creditori sociali od ai soci stessi tanto così da potersi sicuramente affermare che il Sindaco svolge una funzione di tutela di tali soggetti.
Dall’importanza dei compiti attribuiti al Sindaco e dalla necessità di garantirne un corretto esercizio discende la presenza nell’ordinamento di numerose disposizionii che prevedono molteplici forme di responsabilità che presentano una natura pittosto eterogenea. Vengono infatti previste responsabilità di tipo penale alla quali se ne accompagnano ulteriori che presentano una forma amministrativa tra le quali rientrano le misure punitive di tipo disciplinare applicabili dai Consigli degli Ordini, non dimentichiamo infatti che in molti casi le qualità di Sindaco e di dottore o ragioniere commercialista si associano.
Si tratta comunque di forme di responsabilità che in questa sede non interessano in quanto destinate a non essere toccate dalla riforma. Le nuove norme infatti non solo limitano l’ambito della loro applicazione alla sola responsabilità di tipo civile ma lasciano intatta quella che trae origine dalla violazione dei doveri di genuinità delle dichiarazioni nelle attestazioni e dalla mancata ottemperanza del dovere di riservatezza.
Una più approfondita comprensione delle nuove disposizioni potrà essere raggiunta solo attraverso un esame preliminare delle disposizioni originariamente contenute nel Codice Civile in materia di responsabilità civile del Sindaco.
La regolamentazione della responsabilità civile del Sindaco era contenuta ( come lo sarà anche successivamente all’entrata in vigore dele nuove disposizioni) nell’art. 2407 Codice Civile. Si tratta di una responsabilità che in relazione ai presupposti previsti per la sua applicazione ed alle coonseguenze che ne derivano rientra a pieno titolo all’interno di quella che la dottrina definisce come civile. Nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla normativa infatti scatterà a carico del destinatario della stessa un onere esclusivamente di tipo risarcitorio.
Nella sua originaria formulazione la responsabilità poteva assumere due diverse forme a seconda che si facesse riferimento a quella prevista nel primo comma od invece a quella invece regolamentata nel comma secondo dell’articolo 2407 Codice Civile.
Ma vediamo la loro struttura a cominciare per ovvie ragioni da quella contenuta alll’interno del comma 1 destinato a rimanere invariato anche a seguito della riforma che testualmente dispone: “ i sindaci devono adempiere i doveri del proprio incarico con la professionalità e la diligenza sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono osservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza per ragioni del loro incarico.” Si tratta di una disposizione che presenta una struttura sintetica e che comunque inserisce nell’ordinamento una forma di responsabilità per fatti ascrivibili esclusivamente alla sua persona. Essa trae la propria origine da due fatti specifici ovvero l’esposizione di fatti non rispondenti al vero da parte del Sindaco o la violazione del dovere di riservatezza. Il diritto al risarcimento previsto in tal casi in assenza di specifiche preclusioni normative sarà attivabile da parte di tutti coloro che siano stati danneggiati dalle condotte illecite, ,ma che nella maggior parte dei casi sarà azionata al fine di salvaguare le ragioni della società all’interno della quale il Sindaco opera. L’articolo 2407 comma 1 Codice Civile come abbiamo visto non è stato toccato dalla riforma che pertano è destinato a restare in vigore nella sua attuale formulazione. La seconda forma di responsabilità civile del Sindaco è invece contenuta nel comma 2 dell’articolo 2407 Codice Civile ed è la sola destinata ad essere modificata dalle nuove disposizioni.
L’articolo 2407 comma 2 Codice Civile testualmente disponeva “i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.”
Si tratta di una responsabilità che presenta una struttura diversa rispetto a quella contenuta nel primo comma.
La disposizione presenta infatti un contenuto senza ombra di dubbio più complesso ed articolato.Il comma secondo dell’art.2407 richiede invece per la configurazione della responsabilità la presenza di due soggetti l’amministratore e come ovvio il sindaco. Il primo è l’autore della condotta illecita vera e propria che diverrà possibile solo a seguito di un atteggiamento negligente del Sindaco che attraverso la violazione dei doveri previsti per l’esercizio della funzione di controllo che competono a questo ultimo renda possibile il fatto illecito commesso dall’amministratore. La norma per la configurabilità della responsabilità richiede la presenza di un ulteriore elemento costituito da un danno ovvero dalla lesione di un diritto altrui.Verificatisi tutti i presupposti richiesti dalla normativa scatterà a carico del Sindaco un obbligo risarcitorio. . Tale obbligo non trova in assenza di espresse preclusioni legislative un limite se non quello dell ‘integrale riisarcimento del danno. Il quadro normativo è destinato a mutare radicalmente con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni che assogetteranno l’onere risarcitorio a ben precisi limiti.
GLI AMBITI APPLICATIVI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Prima di inziare l’analisi delle nuove disposizione è necessario compiere una delimitazione del loro ambito di operativiità. La questione si suddivide in due diversi aspetti a seconda che ci si riferisca agli ambiti soggettivi ovvero a quelli temporali.
Cominciamo l’analisi dal primo dei due aspetti. La determinazione dei soggetti che potranno beneficiare del regime di responsabilità limitata non presenta una eccessiva difficoltà data la presenza nel contenuto del testo legislativo di due indicazioni piuttosto precise. La prima la si coglie nella intitolazione stessa della legge dedicata per espressa previsione legislativa alla: Modifica dell’art. 2407 Codice Civile in materia di responsabilità civile dei componenti del Collegio Sindacale.” Già da una lettura delle denominazione della legge è possibile individuare i destinatari delle nuove disposizioni che debbono essere identificati nelle persone di coloro che esercitano le funzioni di verifica della gestione societaria. Tale conclusione trova una ulteriore conferma nel testo legislativo stesso che in sede di individuazione dei destinatari del nuovo regime di responsabilittà limitata in quanto autori delle violazioni che la rendano appplicabile impiega il termine sindaci.
Terzo elemento che consente l’identificazione certa dei destinatari delle nuove disposizioni può essere colta anch’essa nel contenuto del testo legislativo che prevede l’applicazione del nuovo testo anche nei casi in cui la funzione di revisione legale è esercitata dal collegio sindacale ai sensi dell’art 2409 bis Codice Civile. Per converso le nuove disposizioni non potranno invece essere applicate ai soggetti che si occupino esclusivamente della funzione di revisione legale. Passiamo ora al secondo aspetto circa gli ambiti applicativi delle nuoove disposizioni esso a differenza del primo non ha riguardo all’individuazione dei soggetti giuridici destinatari delle nuove norme ma si sostanzia nella delimitazione della vigenza temporale della riforma.
In tale caso comunque la questione trova solo una parziale soluzione nella normativa vigente. Le nuove norme infatti per espressa previsione legislativa sono destinate ad entrare in vigore il giorno 12 Aprile 2025. Pertanto esse non potranno che trovare applicazione alle condotte poste in essere in data successiva all’entrata in vigore della riforma. Si tratta di una soluzione conforme a quanto previsto dalla “Disposizioni sulla legge in generale” ed in particolare dall’articolo 11 in esso contenuto che prevede:”la legge non dispone che per l’avvenire.”
La questione della delimitazione temporale della vigenza delle nuove disposizioni manifesta anche un secondo aspetto relativo agli effetti sui procedimenti in corso.
La soluzione dovrà essere ricercata anche in questo caso nel contenuto dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale escludendo l’applicazione delle nuove disposizioni ai processi già in corso all’entrata in vigore della legge 35/2025.
II PASSAGGIO DA UNA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA AD UNA RESPONSABILITA’
La novità fondamentale al regime della responsabilità civile del Sindaco la si coglie nella modifica del contenuto sanzionatorio che si sostanzia nell’individuazione di un ammontare massimo del risarcimento che non potrà in ogni caso essere superiore al limite di legge.
La previsione del limite non è frutto del caso ma di una considerazione precisa del legislatore.
La figura del Sindaco come abbiamo visto è caratterizzata dalla titolarità di importanti funzioni sicuramente fonte potenziale di danni anche molto consistenti tali da rendere necessaria l‘applicazione di misure risacitorie anche piuttosto gravose.Le conseguenze giuridiche perlomeno in linea teorica sono tali da rendere piuttosto rischiosa la funzione di sindaco. Con le nuove norme il legislatore ha istituito un sistema sensibile alle esigenze di evitare una estensione all’infinito della respnsabilità civile in modo tale da renderne ostico od addirittura impossibile l’esercizio l’esercizio della funzione di sindaco con quella di garantire in ogni caso una effettiva tutela di coloro che siano stati danneggiati da un esercizio negligente delle funzioni di verifica della gestione societaria.
Per renderci conto di tale affermazione esaminiamo ora il contenuto dell’art. 2407 comma secondo Codice Civile esso testualmente dispone:”Al di fuori dei casi in cui abbiano agito con dolo anche nelle ipotesi in cui la funzione di revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale a norma dell’art 2409 bis comma 2 Codice Civile i sindaci che violano i doveri del proprio ufficio sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito secondo i seguenti scaglioni: per i compensi sino a 10000 quindici volte il compenso per i compensi da 10000 a 50000 quindici volte i compenso per ii compensi superiori a 50000 euro dici volte il compenso.
Si tratta di una modifica piuttosto considerevole che istituisce un regime di responsabilità limitata.
Tale regime troverà che trova applicazione in tutti i casi in cui si verifichi un danno a seguito di una violazione degli obblighi previsti per la figura del Sindaco subirà tuttavia una limitazione ai sensi della 35/2025, infatti il nuovo regime di responsabilità limitata non sarà operativo nei casi in cui il danno consegua ad una condotta dolosa del Sindaco.
Le ragioni di tale esclusione discendono dalla necessità di evitare che anche coloro che abbiano agito con la volontà di violare la normativa vigente possano beneficiare di un regime normativo che ne riduce in maniera piuttosto considerevole la responsabilità assicurandosi perlomeno una parziale impunità.
Da ciò è pertanto possibile cogliere una prima conclusione al sindaco che abbia cagionato un danno ai soggetti individuati nella disposizione (società che ha conferito,, l’incarico,soci, creditori o terzi) violando in maniera non volontaria i doveri che caratterizzano l’esercizio della propria funzione sarà applicabile un risarcimento contenuto entro un limite di legge.
Tale risarcimento potrà essere in grado di rifondere l‘intero danno nel caso in cui esso presenti una entità inferiore al limite previsto con le nuove norme. Ma vediamo i criteri impiegati da parte del legislatore per l’ individuazione del limite. Il legislatore determina l’ammmontare massimo del risarcimento attraverso l ‘impiego congiunto di due parametri economici ed in particlare quello dell’ammontare del cmpenso annuo percepito dal sindaco e quello di un multiplo specificato dal legislatore. Nello specific l’operazione di individuazione del limite sarà affidata alla moltiplicazone del compenso percepito da parte del sindaco per un multiplo variabile che varierà a seconda dell’ammontare del compenso percepito da parte del sindaco.Nello specifico il coefficiente numerico utilizzabile per la moltiplicazione scenderà in maniera proporzionale all’aumento del compenso percepito da parte del sindaco. Si tratta in ogni caso di un limite che non potrà essere oltrepassato e che troverà applicazione in tutti i casi in cui il danno non tragga origine da una condotta volontaria indipendentemente dal grado di negligenza manifestata da parte del Sindaco nell’esecuzione del propro incarico e dal suo grado di influenza sul verificarsi del fatto illecito.
LA PRESCRIZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL SINDACO
Un altro aspetto regolato dalla riforma è quello della prescrizione. Si tratta di una questione di non secondaria importanza in quanto la delimitazione degli ambiti temporali di efficacia della azione di responsabilità costituisce senza ombra di dubbio uno dei metri effettivi di valutazione delll’efficacia dell’azione di responsabiltà prevista nel caso di violazione dei propri doveri da parte del Sindaco. A tale aspetto di regolamentazione dell’azione di responsabilità è dedicato il contenuto del comma 4 della legge n. 35/2025. Il termine prescrizionale è fissato in cinque anni. La scelta del periodo di cinque anni trae origine dall’esigenza sentita da parte del legislatore di parificare il termine previsto per l’azione di responsabilità nei confronti del sindaco con quello previsto per il soggetto che esercita l’azione di revisione fissato per l’appunto in cinque anni, sarebbe del tutto contrario ad ogni logica giuridica applicare due termini distinti a funzioni di pari importanza nella gestione societaria.
La legge n. 35/2025 contiene altresì l’individuazione del momento in cui inizia ill propri decorso il termine quinquennale, identificandolo nello specifico con la data del deposito della relazione di cui all’articolo 2429 Codice Civile concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno.
QUESTIONI INTERPRETATIVE SUL REGIME DI RESPONSABILITA’LIMITATA
La norma che per ragioni temporali non è stata ancora fatta oggetto di decisione significative presenta perlomeno da un punto di vista potenziale una serie di questioni interpretative di non trascurabile rilevanza. Il legislatore infatti in sede di individuazione del contenuto del nuovo regime di responsabilità ha impiegato una formula di tipo comunque sintetico affidando la determinazione di uno dei criteri da impiegarsi per la determinazione del limite alla locuzione :”compenso annuo percepito.” Tale locuzione non precisa se per compenso percepito debba intendersi l’importo economico pattuito da corrispondersi al sindaco ovvero quello effettivamente incassato da parte di questo ultimo.
Lasciando pertanto aperta la questione se nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di verifica della gestione societaria non abbia ottenuto la retribuzione prevista per il suo incarico sia o meno applicabile il regime di responsabilittà limitata previsto dalle nuove disposizioni. Ulteriore questione di non secondaria importanza pratica ha riguardo all’operatività del limite. Possono infatti verificarsi ipotesi in cui vengano promosse nei confronti del Sindaco più di una azione da parte di soggetti che ne abbiano il diritto si pensi ad esempio al caso in cui nei confronti di questo ultimo venga promossa una azione da parte di un creditore sociale e nel contempo una ulteriore promossa invece da uno dei soci orbene in tale il limite dvrà essere considerato unico ovvero esso dovrà riferirsi ad ogni singola azione. In assenza di precise indicazioni da parte del legislatore ed in conformità con lo scopo principale della riforma che come abbiamo visto consiste nella limitazione entro limiti ragionevoli della responsabilità del sindaco il limite dovrà essere considerato unico conseguendone pertanto che nel caso di esercizio congiunto di più di una azione l’intero importo da corrispondersi da parte del sindaco non potrà superare il limite di legge.