Lotta all’evasione, le indicazioni per il triennio 2019-2021
Le priorità di cui l’Amministrazione finanziaria dovrà tener conto nell’orientare le proprie attività sono descritte nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2019-2021, che individua tra
le principali linee strategiche la semplificazione degli adempimenti fiscali e il rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale. Le attività di prevenzione e contrasto si basano soprattutto sull’analisi dei dati e delle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate e su metodi volti a individuare le caratteristiche generali dei soggetti più a rischio da selezionare per le attività di controllo. Risultano particolarmente importanti, in proposito, alcune nuove fonti disponibili nel periodo 2019-2020, come la fatturazione elettronica, la trasmissione dei corrispettivi in via telematica e le informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione internazionale.
L’obiettivo dichiarato è il solito, la chimera inseguita da sempre da tutti i governi della Repubblica (con risultati poco entusiasmanti, invero): intervenire in maniera efficace e in tempi brevi sui punti critici come, tra gli altri, l’evasione dell’IVA e le frodi fiscali.
Gli indirizzi operativi mirati per il raggiungimento degli obiettivi sono contenuti nella circolare 19 dell’8 agosto 2019:
– attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche per mezzo di istituti volti “a instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia e contribuente, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche)”;
– attività di controllo destinate in modo specifico alle diverse macro tipologie di contribuenti;
– attività a presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie mediante circolari, risoluzioni e interpelli, mirate a diminuire la conflittualità nei rapporti con i contribuenti e le impugnazioni e il rischio di evasione da riscossione.
Inoltre, l’art. 10 del decreto legge 87/2018 ha modificato la disciplina del redditometro stabilendo che la ricostruzione induttiva del reddito complessivo fondata su elementi indicativi di capacità contributiva deve essere basata su una metodica che tenga conto anche della capacità di spesa e della propensione al risparmio dei contribuenti.
Particolare attenzione ai lavoratori autonomi
In linea generale le attività di controllo dovranno essere in grado di far emergere la reale capacità contributiva del contribuente, puntando l’attenzione su reali situazioni di rischio, evitando l’impegno di risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale.
Riguardo le attività di controllo per i professionisti interessati dagli studi di settore, la circolare richiama l’attenzione su quanto già evidenziato per le imprese di minori dimensioni interessate anch’esse dagli studi, che seppure sostituiti dagli Isa (Indici di affidabilità fiscale), sono ancora considerati nell’ambito delle attività di accertamento, in quanto le anomalie risultanti dagli studi o dalla mancata applicazione dei modelli vengono valutati per selezionare le posizioni da controllare, soprattutto in presenza di ulteriori elementi di rischio, che possano prefigurare un rischio di evasione.
Nel documento di prassi l’Agenzia esorta gli uffici territoriali a prestare “particolare attenzione” ai lavoratori autonomi, “che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattono in maniera significativa il reddito imponibile”. In questi casi gli uffici dovranno indicare nella motivazione degli atti d’istruttoria che la selezione è avvenuta anche in base alle difformità risultanti dall’applicazione degli studi di settore.
I soggetti che per l’anno d’imposta 2014 non hanno giustificato le anomalie riscontrate o non hanno corretto gli errori commessi sono stati inseriti nei seguenti applicativi per l’accertamento:
– GIARA per l’emissione di accertamenti parziali automatizzati per i criteri di rischio: redditi di fabbricati, di lavoro dipendente e assimilati, assegni periodici corrisposti al coniuge, redditi diversi e di lavoro autonomo abituale e non professionale;
– ICONA WEB, tramite l’applicativo AUReS, per l’emissione di accertamenti parziali con riguardo soprattutto ai criteri: redditi di lavoro autonomo abituale e professionale imponibili a tassazione ordinaria, redditi di capitale e redditi di partecipazione.
Enti non commerciali e Onlus
In riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, dovrà essere effettuato un numero di controlli idoneo a supportare l’effetto di deterrenza, oltre al recupero delle agevolazioni illegittimamente fruite, nei confronti di soggetti apparentemente non profit ma che in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali, tenendo anche conto dell’attività svolta negli anni passati. L’attività di analisi del rischio terrà conto anche della conoscenza diretta del territorio e delle singole prerogative dei vari settori di attività, al fine di ottenere una selezione mirata, evitando di coinvolgere situazioni scarsamente rilevanti o di “evidente rilievo sociale, come nei casi in cui l’attività istituzionale riguardi la formazione sportiva per i giovani oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati”.
L’attenzione dovrà essere diretta verso attività commerciali (come l’organizzazione di viaggi, intrattenimento e spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.), finanziarie, immobiliari o comunque avviate per scopi estranei ai fini sociali tipici del terzo settore.
Sotto osservazione i redditi di fonte estera
Maggiori risorse e un impegno particolare dovranno essere profusi nelle attività di controllo sul corretto adempimento dichiarativo dei redditi di fonte estera sulla base dei flussi informativi spontanei e automatici provenienti dai Paesi Ue o aderenti all’Ocse. Le attività di selezione ai fini del controllo dovranno essere individuate, in via prioritaria, per le posizioni dei contribuenti che non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento dopo aver ricevuto la comunicazione