CASSAZIONE FISCALITA

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro agisce ipso iure

Tributi – Accertamento Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione –  Jus superveniens – Art. 4 DL n. 119/2018, Conv. con modif., in L. n. 136/2018 – Operatività ipso iure – Sgravio – Cessazione materia del contendere

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15471 del 7 giugno 2019, statuendo in materia di debiti tributari ha ricordato che è assorbente il rilievo dello jus superveniens in applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119,  convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2018, n. 136,  che disciplina l’automaticità dell’annullamento dei debiti accertati alla data di entrata in vigore del decreto e di importo residuo fino a 1.000 euro. 

Ha quindi ribadito l’applicazione ipso iure dello stralcio, indipendentemente dalla successiva adozione del provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.

In altre parole gli Ermellini hanno reputato che per effetto del cosiddetto “saldo e stralcio” la cartella di pagamento è annullata di diritto, senza necessità di un formale provvedimento di sgravio da parte dell’ufficio, e il giudizio pendente si estingue con compensazione delle spese per cessazione della materia.

Rammentiamo che l’articolo 4 del decreto 119/2018 prevede che i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010, di importo uguale o inferiore a 1.000 euro, siano automaticamente annullati.

La norma, come è noto, ha ad oggetto quei debiti che sono stati affidati all’agente della riscossione – non riguarda, quindi, riscossioni in forma diversa dal ruolo e dalla cartella di pagamento o riscossi in proprio dagli enti locali o da altri enti – e per il periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

Ricordiamo anche che i debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati prima del 2000 sono già stati annullati con altra disposizione (art. 1, comma 527, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

E’ bene comunque verificare la soglia, che deve tener conto della parte capitale, delle sanzioni e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

La verifica deve essere fatta alla data di entrata in vigore del decreto 119, quindi al 24 ottobre 2018.

La Cassazione, tornando al caso in esame dove i debiti tributari riguardavano il contributo consortile e non rientravano tra quelli espressamente esclusi dall’annullamento, ha dichiarato l’estinzione per cessata materia del contendere ritenendo in particolare che: “… Rileva la Corte che è assorbente il  rilievo dello ius superveniens. L’art. 4, comma 1, prima parte, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone: ‘I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati’. Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; nonché i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo i, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. Nella specie i debiti litigiosi, computati secondo il criterio prescritto, distintamente, in relazione ai « singoli carichi » per ciascuna annualità del contributo consortile, non eccedono il limite di valore fissato dalla norma (l’Ente impositore nella nota di iscrizione a ruolo presentata il 9 marzo 2015 ha dichiarato il valore della causa in € 327,82); i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; non ricorre la clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4 per i particolari carichi ibidem tassativamente specificati. Lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more — e indipendentemente — della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, conte contemplato nella seconda parte í, comma i, del decreto-legge cit.. La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione « per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili » nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori. In conclusione l’annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniens della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo”.

Corte di Cassazione – Ordinanza 7 giugno 2019, n. 15471

Sul ricorso 5670-2015 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA 4 BASSO VALDARNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro D. S. P., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FLAVIO NUTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1363/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 1363/9/14 del 13 giugno 2014 (depositata il 4 luglio 2014) ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 6/2/12 del 7 dicembre 2011 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente P. D. S. nei confronti del Consorzio di Bonifica Val d’Era avverso la cartella di pagamento, notificata il 14 giugno 2009, relativa ai contributi consortili per gli anni 2008 e 2009.

2. – Il Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno, subentrato ai sensi dell’art. 33 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 70:). al soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era, ha proposto, mediante atto del 17 febbraio 2015, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3. – Il contribuente ha resistito mediante controricorso del 2 aprile 2015. E, con memoria depositata il 10 aprile 2019, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Rileva la Corte che è assorbente il  rilievo dello ius superveniens.

L’art. 4, comma 1, prima parte, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone: « I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati ».

Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

nonché i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo i, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Nella specie i debiti litigiosi, computati secondo il criterio prescritto, distintamente, in relazione ai « singoli carichi » per ciascuna annualità del contributo consortile, non eccedono il limite di valore fissato dalla norma (l’Ente impositore nella nota di iscrizione a ruolo presentata il 9 marzo 2015 ha dichiarato il valore della causa in € 327,82);

i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; non ricorre la clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4 per i particolari carichi ibidem tassativamente specificati.

Lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more — e indipendentemente — della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, conte contemplato nella seconda parte í, comma i, del decreto-legge cit.. La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione « per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili » nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori.

In conclusione l’annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniens della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.

Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere compensate.

P. Q. M.

La Corte dichiara la estinzione del processo per cessata materia del contendere Spese compensate.

Cosi deciso nella camera di consiglio della V Sezione Civile il 17 aprile 2019

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