CASSAZIONE

Liticonsorzio tributario: contraddittorio per tutti

La Corte di Cassazione a Sezioni unite civili, con l’Ordinanza n. 24280 del 27 novembre 2015, in merito a un litisconsorzio tributario originato dalla rettifica del reddito di una società di persone effettuato in sede di accertamento dei redditi da partecipazione effettuato dall’Agenzia delle Entrate,

consente di rilevare come il filo conduttore delle argomentazioni giuridiche della Suprema Corte riconduca sempre al principio della salvaguardia del contraddittorio perché svolge la funzione di garanzia dell’inviolabile diritto alla difesa e del contraddittorio costituzionalmente previsti e di come il giudizio svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari risulta, infatti, nullo per violazione dell’art. 111, II c. Cost. e dell’art. 101.

Peraltro occorre ricordare che due sentenze della Suprema Corte degli anni 2007-2008 (Cassazione a SS. UU. n. 1052 del 2007 e n. 14815 del 2008), fondate sull’analisi della c.d. solidarietà tributaria, separano così il consolidato orientamento che definiva l’obbligazione tributaria con pluralità di parti una “categoria speciale” rispetto alla “categoria generale” delle obbligazioni solidali di diritto comune. È proprio sulla base di questa ottica che l’Ordinanza in epigrafe continua a muoversi, confermando che l’elemento costitutivo del processo litisconsortile anche in ambito tributario è la presenza di una pluralità di parti che devono agire o essere convenute nello stesso processo affinché la decisione finale produca effetti giuridici nei confronti di tutti e non sia, dunque, inutiliter data (v. Cassazione n.17497 del 2 novembre 2015 sull’integrazione del contraddittorio).

Nella fattispecie, i Supremi Giudici hanno quindi evidenziato che: “… Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario il quale, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 817, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità, limitata alla quota conferita o illimitata (in termini, Cass. 23 dicembre 2014, n. 27337)”.


CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 24280 del 27 novembre 2015

Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente avviso di accertamento col quale ha rettificato il reddito da partecipazione per l’anno d’imposta 2000, irrogando altresì interessi e sanzioni, a seguito e per effetto di un processo verbale di constatazione concernente la s.n.c. R. P. di R. S. e C., poi divenuta R&G I. s.n.c., della quale l’odierno ricorrente è socio al 50%, partecipata dalla s.r.l. I. F., della quale secondo l’ufficio era il gestore di fatto. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il relativo ricorso proposto da R., mentre quella regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, facendo leva su altra sentenza pronunciata nei confronti della società. Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida ad otto motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso…continua per leggere la sentenza completa

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