DIGITALE FISCALITA IVA

Liquidazioni periodiche IVA, avvisi bonari e definizione agevolata

I soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia, con cadenza trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta; a queste comunicazioni periodiche, tuttavia, non si fa esplicitamente riferimento nell’ambito della tregua fiscale, in particolare, delle disposizioni in materia di definizione agevolata introdotte dall’ultima legge di bilancio (n. 197/2022) e, pertanto, viene chiesto di conoscere se tali misure possano essere applicate anche in questi casi.

Dopo le affermazioni del Ministro dell’economia e delle finanze, Giorgetti, nel corso di un question time tenuto alla Camera lo scorso 1° febbraio, una risoluzione ad hoc, la n. 7 del 14 febbraio 2023, è stata emanata specificamente sul punto per eliminare ogni dubbio, a seguito delle richieste di chiarimenti ricevute dall’Agenzia delle entrate proprio in merito all’applicabilità della definizione agevolata, introdotta dalla legge di bilancio 2023, in riferimento agli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe).

La definizione agevolata

La definizione agevolata consiste nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, mentre imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive restano da versare per intero.

Nello specifico, la riduzione delle sanzioni si applica alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, il cui termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio) o recapitate dopo tale data, oltre che alle somme il cui pagamento rateale è ancora in corso (D.lgs. 462/1997) alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Per definire l’ambito di applicazione delle nuove misure, il riferimento è sempre alle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis e 54-bis citati.

I controlli automatizzati sono analoghi

A seguito di tale considerazione, si legge nel documento di prassi, l’Agenzia ritiene che le nuove misure agevolative possono trovare applicazione anche in riferimento agli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In proposito sostiene che occorre considerare, infatti, che vengono effettuati controlli anche in riferimento alle comunicazioni periodiche in questione (articolo 21-bis, Dl 78/2010) e che nei casi in cui vengono riscontrate incoerenze vengono messi a disposizione del contribuente gli esiti del controllo eseguito, al fine di favorire le attività per la promozione dell’adempimento spontaneo, la cosiddetta compliance: non occorre, quindi, uno specifico intervento normativo per inserire le Lipe nella definizione agevolata.

Il documento di prassi certifica la possibilità di fruire della definizione agevolata.

Comunque, nei casi in cui si confermano scostamenti tra l’imposta versata e quella risultante dalle comunicazioni periodiche, queste ultime vengono sottoposte a controllo automatizzato, per verificare la congruità dei versamenti effettuati, proprio ai sensi del citato articolo 54-bis del DPR 633/1972.

Il controllo eseguito su queste comunicazioni, quindi, risulta analogo a quello effettuato sulla dichiarazione IVA in base al medesimo riferimento normativo, ragione per cui l’Agenzia ritiene applicabili le misure in materia di definizione agevolata anche alle comunicazioni in questione. Per le modalità di applicazione delle misure in commento e le istruzioni operative da seguire, infine, la risoluzione rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023.

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