FISCALITA IVA

L’imposta sostituiva del 15% per i nuovi forfetari

Con un comunicato stampa l’Agenzia delle entrate riassume e illustra le indicazioni per accedere al nuovo regime forfetario, con imposta sostitutiva del 15% (che scende al 5% per le start up), introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) per le persone fisiche titolari di partita IVA, contenute nella circolare nella circolare n. 9/E/2019.

I contribuenti persone fisiche titolari di attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro, rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15%, in aggiunta a quanti iniziano una nuova attività. Tale imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, può essere applicata anche da imprese familiari e aziende coniugali, ma queste ultime non devono essere gestite in forma societaria. Al regime possono accedere anche gli ex praticanti che avviano una nuova attività, anche se questa viene esercitata in prevalenza nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.

Per le start up che rispettano determinate condizioni l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.

Per calcolare il reddito imponibile si deve applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge a seconda del tipo di attività esercitata. Le spese sostenute nell’esercizio dell’attività rilevano in base alla percentuale di redditività, mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge; l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai familiari elencati dall’art. 433 del codice civile.

Tra le novità introdotte dall’ultima Legge di bilancio, inoltre, si segnalano l’abrogazione delle limitazioni prima stabilite rispetto al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) e la riformulazione delle cause ostative all’applicazione del regime.

Come passare al forfetario e chi può farlo

La circolare chiarisce che per quanto riguarda il passaggio al regime forfetario, essendo venute meno alcune cause di esclusione, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti necessari, a partire dal 2019 possono rientrare nel forfetario grazie alle modifiche normative introdotte dalla legge 145/2018.

Non deve essere presentata alcuna opzione o comunicazione.

Inoltre, quanti nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al forfetario.

Chi non può

Nel documento di prassi si precisa che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che insieme all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano Srl che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Queste preclusioni, tuttavia, non producono effetti se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene eliminata.

Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o c’erano stati rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione degli ex praticanti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Il tetto dei 65.000 euro

Il nuovo limite di ricavi e compensi va considerato rispetto al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime. Nella circolare 9/E si chiarisce che il contribuente che ha superato il limite di 30.000 euro complessivi al 31 dicembre 2018, ma non il nuovo tetto di 65.000 euro, può rimanere nel regime forfetario. Per verificare l’eventuale superamento della soglia si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici Ateco, per l’accesso al regime forfetario si deve fare fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.

Le semplificazioni

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né quelli contabili e dichiarativi previsti dal DPR 633/1972. E’ previsto, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, fatta eccezione per le fatture elettroniche nei confronti della Pubblica amministrazione, che restano obbligatorie. In ogni caso, alcuni adempimenti devono comunque essere assicurati: numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’IVA per le operazioni in cui sono debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, chi rientra in questo regime è escluso dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subisce ritenute d’acconto ed è esonerato dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ma devono però conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.

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