ECONOMIA FISCALITA

Limite per la fattura semplificata e scontrino elettronico, novità dal MEF

Un comunicato stampa del Ministero Economia e Finanze dello scorso 16 maggio illustra le nuove semplificazioni per le certificazioni fiscali in forma elettronica introdotte con due decreti ministeriali, riguardanti l’innalzamento del limite di importo per l’emissione della fattura semplificata e gli esoneri per l’emissione dello scontrino elettronico.

Il limite sale da 100 a 400 euro

La possibilità di emettere fattura in modalità semplificata è prevista dalla direttiva 2006/112/CE (art. 220-bis), relativa al sistema comune dell’IVA, nei casi in cui l’importo della stessa è di ammontare non superiore a 100 euro o quando il documento modifica una fattura iniziale; la direttiva stabilisce inoltre le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa. In base al successivo art. 238 gli Stati membri possono consentire l’emissione della fattura semplificata per importi non superiori a 400 euro (previa consultazione del Comitato IVA).

Il decreto 10 maggio 2019 del Ministero Economia e Finanze innalza da 100 a 400 euro l’importo che consente il rilascio delle fatture semplificate – nelle quali devono essere indicati solo alcuni elementi informativi – e aggiorna anche le specifiche tecniche.

Dallo scorso 24 maggio professionisti e imprese possono emettere fatture semplificate, sempre in formato elettronico, fino a un importo massimo di 400 euro, dai 100 euro del limite precedente.

Come stabilito dall’art. 21-bis del DPR 633/1972 (che ha recepito la direttiva europea), per essere considerata corretta la fattura semplificata deve contenere i seguenti elementi:

– data di emissione;

– numero progressivo;

– azienda, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

– numero di partita IVA;

– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti: in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato si può indicare solo il codice fiscale o la IVA oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, solo il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento (circ. 18/E/2014);

– descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; importo del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata o dei dati che permettono di calcolarla.

Il decreto introduce una ulteriore semplificazione per i contribuenti, che avranno la possibilità di optare per la fattura semplificata emessa in formato elettronico al posto dello scontrino elettronico.

Scontrino elettronico, i soggetti esonerati

Un altro decreto del MEF indica gli esoneri all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (il cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

A partire dal 1° luglio 2019 l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico riguarda solo i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi.

Il decreto esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale già esistenti.

Tra questi si trovano giornalai, tabaccai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Sono inoltre esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali – quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018 – e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali, come le navi da crociera; questi soggetti continueranno a certificare le operazioni marginali in modalità cartacea.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay