LEGGE NEWS

Legge Pinto: i casi in cui si applica al processo tributario

La legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”) prevede e disciplina il diritto di richiedere un’equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l’irragionevole durata di un processo; l’art. 1-bis, comma 2, della legge recita, infatti:Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subito un dannopatrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione”. La norma nasce come ricorso straordinario in appello nei casi in cui un procedimento giudiziario ecceda il termine di durata ragionevole di un processo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in base all’art. 13 della Convenzione che prevede il diritto a un ricorso effettivo contro ogni possibile violazione della Convenzione. In tale contesto, al fine di saldare i debiti con i creditori in 120 giorni dall’emissione del decreto di condanna, l’accordo firmato il 18 maggio 2015 tra il Ministero della Giustizia e la Banca d’Italia prevede che non siano più le Corti d’Appello a liquidare gli indennizzi ma l’Istituto Centrale, chiamato a garantire la tempestività dei pagamenti. Il Ministero ogni settimana invia a Bankitalia le copie notificate dei decreti di Corte d’Appello, consentendo una gestione più rapida dell’istruttoria e una liquidazione più spedita, evitando che si accumulino nuovi debiti a carico dell’Erario. Questi i dati forniti dal Ministero dopo il primo anno di attività: circa 10.000 pratiche lavorate, 6.000 delle quali sono state chiuse con la liquidazione di 17 milioni di euro di indennizzi e il risparmio di quasi 3 milioni di euro per mancate azioni esecutive. Tali numeri positivi hanno portato Ministero e Banca Centrale a decidere di estendere la collaborazione anche alle filiali territoriali dell’Istituto a supporto delle Corti d’Appello maggiormente in ritardo nei pagamenti.

 

La Cassazione

Qualora i giudici tributari si attardino troppo a prendere delle decisioni in materia di rimborso d’imposta (e sanzioni), il contribuente può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, mentre non è prevista nessuna equa riparazione in caso di lite sull’accertamento.

E’ quanto ha affermato la Suprema Corte, con la sentenza 24 settembre 2012, n. 16212, la quale esprime un principio di diritto che, in linea con quanto stabilito dalla Legge Pinto, ha ritenuto nella fattispecie esaminata che non vi fosse possibilità di ristoro per una lite fiscale generata da un problema sull’accertamento.

 

Ricapitolando

La persona che ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata di un processo può chiedere una equa riparazione.

Il ricorso va proposto nei confronti: del Ministro della Giustizia per i procedimenti ordinari; del Ministro della Difesa per i procedimenti militari; del Ministro dell’Economia e delle Finanze in tutti gli altri casi. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il processo è divenuta definitiva.

Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato.

 

La dichiarazione e il modello

La Legge di Stabilità 2016 prevede che per ricevere il pagamento degli importi liquidati in base alla legge n. 89/2001 (“legge Pinto”), il creditore rilascia all’Amministrazione debitrice una dichiarazione attestante: la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo; l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo; l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere; la modalità di riscossione prescelta.

La dichiarazione e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna, utilizzando il modello allegato (file Pdf), reperibile nel sito del Ministero della Giustizia

Microsoft Word - mod_pagamento_pinto_marzo2016

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay