LEGGE

Legge di bilancio e stop al contante per le spese detraibili, l’obbligo dal 1° aprile

Tra le misure adottate per combattere l’evasione fiscale ci sono anche la lotta all’utilizzo del denaro contante e l’incentivo al pagamento attraverso strumenti

elettronici, al fine di incrementare la tracciabilità dei pagamenti e renderli più facilmente controllabili. Misure che troviamo anche nella Legge di bilancio 2020, n.160/2019, in particolare nei commi 679 e 680 dell’art. 1, nei quali è previsto che dall’anno in corso, ai fini dell’IRPEF, la detrazione dall’imposta lorda del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR compete a condizione che la spesa sia pagata –  pena la perdita della detrazione – utilizzando sistemi di pagamento tracciabili (e documentabili) come le carte di debito, di credito e prepagate o gli assegni bancari e circolari, oltre che con bollettino postale, assegno o bonifico bancario.

Ricordiamo che poiché le novità descritte introdotte dalla Legge di bilancio 2020 avranno effetto nel 2020, gli effetti del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti interesseranno la dichiarazione dei redditi che presenteremo nel 2021.

La norma

In particolare, l’art. 1, comma 679, della legge 160/2019 prevede che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Quali spese

Tra le spese in questione ricordiamo, ad esempio, quelle sanitarie, gli interessi per mutui ipotecari per acquisto di fabbricati e per intermediazione immobiliare, le spese per l’istruzione, funebri, per l’assistenza personale, per le attività sportive dei ragazzi, per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede, le spese veterinarie e per le erogazioni liberali, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, ecc.

Sono numerose, fra queste, le spese che già confluiscono nella dichiarazione precompilata, e sono quelle inviate dai soggetti destinatari dei pagamenti (medici specialisti, laboratori di analisi, centri di fisioterapia, ecc.), ma fra i dati trasmessi non ci sono quelli relativi al sistema di pagamento.

Il conto corrente o la carta con la quale si effettua il pagamento deve essere intestato alla persona che indicherà la relativa detrazione nella dichiarazione dei redditi. I lavoratori dipendenti e i pensionati che si avvalgono dell’assistenza fiscale per presentare il mod. 730 devono consegnare al Caf,  oltre alla fattura, anche la copia della ricevuta del pagamento, quindi lo scontrino del bancomat o della carta di credito, la distinta del bonifico o la fotocopia dell’assegno.

Nei casi in cui la spesa sarà detraibile soltanto se pagata con mezzi tracciabili, sarà bene che il paziente controlli che nel documento commerciale, scontrino o ricevuta che sia, risulti evidenziata la modalità di pagamento.

Ancora in contanti

Si può comunque continuare a pagare in contanti, mantenendo il diritto alla detrazione, nei casi di acquisto di medicinali e dispositivi medici (occhiali e lenti a contatto, apparecchi acustici, ausili per disabili, termometri, siringhe, prodotti ortopedici, apparecchi per misurazione pressione, test di gravidanza, ecc.) e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L’obbligo slitta al 1° aprile

L’unica novità introdotta, dunque, impatta sulla modalità di pagamento, che deve essere tracciabile ed esclude i contanti, mentre le norme e i “paletti” che regolano ciascuna detrazione – come i limiti minimi e massimi – restano invariate. La novità sarebbe dovuta scattare dal 1° gennaio 2020, ma un correttivo collegato al decreto Milleproroghe ha rinviato l’entrata in vigore dell’obbligo della tracciabilità dei pagamenti elettronici al prossimo 1° aprile, anche a seguito dei dubbi e dei timori prospettati dalla Consulta dei Caf e fatti propri dal Ministro dell’Economia, Gualtieri: ciò permetterà di portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 marzo, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata, assicurando così un più ampio margine di tempo per adeguarsi alla novità ed evitando di non vedersi riconoscere il bonus fiscale nella dichiarazione dei redditi.

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