L’ecobonus si applica anche ai fabbricati locati
Tributi – IRES – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Interventi di riqualificazione energetica di edifici – Art. 1, co. 344, L. n. 296/2006
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20135 del 25 settembre 2020, ha risolto una questione spesso oggetto di contenzioso, in merito alla spettanza della detrazione prevista per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica su immobili concessi in locazione a terzi.
I Supremi Giudici, seguendo una chiara linea giurisprudenziale secondo la quale il beneficio fiscale consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, hanno affermato che le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.
Del resto, secondo l’art.2 del decreto attuativo, il beneficio – il c.d. ecobonus – spetta alle persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. a, del DM 19 febbraio 2007).
Se, quindi, la giurisprudenza concorda con questa interpretazione – che l’ecobonus vale anche per le società – l’Agenzia delle entrate non sembra essere sempre allineata, come risulta dall’edizione del mese di marzo del 2019 della guida al risparmio energetico, che non ammetteva la detrazione per gli immobili locati o in comodato. Per l’Agenzia, infatti, possono fruire di questa agevolazione soltanto i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre sono esclusi quelli locati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione.
Ma, come constatato dalla Corte di Cassazione, tale interpretazione dell’Agenzia non dispone di un adeguato fondamento normativo.
Il tema degli incentivi a favore di chi effettua i lavori in casa per ottenere un miglioramento della classe energetica degli edifici esistenti è oggi di particolare attualità, proprio in considerazione del fatto che l’ecobonus si afferma anche nel 2020 inserendo importanti novità sulla detrazione: ricordiamo solo che dal primo luglio scorso è stato “potenziato” e, alle detrazioni ordinarie dal 50 al 75%, si è aggiunto anche il superbonus del 110%.
Quindi, per fare definitiva chiarezza su tale argomento, seguendo l’acclarata presa di posizione dei Supremi Giudici (v. Cass. n. 29164/2019, n.19815/2019 e n.19816/2019), la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica spetta alle imprese, società comprese, per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.
Secondo la Corte di Cassazione la ratio legis del bonus fiscale relativo al caso di specie, che traspare con facilità dal testo normativo, consisterebbe nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa ed ai titolari di reddito d’impresa, incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Tanto premesso e tornando al caso prospettato, una S.p.A. esercente attività di locazione riceveva una cartella di pagamento che recuperava a tassazione maggiore IRES per effetto del disconoscimento del beneficio della detrazione del 55% per spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici, prevista dall’art. 1, comma 344 e seguenti, legge n. 296/2006. Proposto il ricorso presso i competenti giudici tributari, esso veniva accolto. L’agenzia allora ricorreva in Cassazione lamentando, con unico motivo, che l’attribuzione del beneficio spetterebbe esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto dell’intervento.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso affermando che: “Va premesso che l’art. 1, co. 344 e ss., I. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi a carico del contribuente. Il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, attuativo di tale articolo, ha individuato i “soggetti ammessi alla detrazione” (persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa -art. 2, co. 1, lett. a), nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengano spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti -art. 2, co. 1, lett. b-). Il co. 2 dell’art. 2 dispone che, nel caso in cui gli interventi di cui al primo comma siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. In base al quadro normativo di riferimento, deve affermarsi che la detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari (“soggetti ammessi alla detrazione”), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società. Nel caso concreto, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benché inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d’impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile. Questa Corte per la medesima materia del contendere (sent. n. 29164/2019, n.19815/2019; n. 19816/2019), ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate: ad esse vanno pertanto ricondotte le ragioni del rigetto del ricorso. Deve pertanto confermarsi il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (Cass. n. 29164/2019, n.19815/2019; n.19816/2019)”.
Corte di Cassazione – Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20315
sul ricorso 15742-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERAI E DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro C. SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2380/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento ex art. 36 ter dpr. 600/73 ai fini Ires, anno 2008, per disconoscimento della detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute dall’impresa immobiliare C. s.p.a., esercente attività di locazione, ha accolto l’appello della società contribuente, in riforma della sentenza di primo grado.
La CTR ha ritenuto, in base alla ratio dell’agevolazione, consistente nella incentivazione del risparmio energetico, che non ci siano limitazioni in ordine alla natura dell’attività imprenditoriale dei beneficiari, riconoscendone la spettanza in relazione agli interventi realizzati da società proprietaria di immobili concessi in locazione, quindi su immobili “merce”.
La C. s.p.a. è rimasta intimata.
Considerato che
Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., art. 1 commi 344 ss. L. 296/2006 e art. 2 DM 19 febbraio 2007, dovendosi limitare l’attribuzione del beneficio esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto dell’intervento.
Il motivo è infondato.
Va premesso che l’art. 1, co. 344 e ss., I. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi a carico del contribuente. Il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, attuativo di tale articolo, ha individuato i “soggetti ammessi alla detrazione” (persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa -art. 2, co. 1, lett. a), nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengano spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti -art. 2, co. 1, lett. b-).
Il co. 2 dell’art. 2 dispone che, nel caso in cui gli interventi di cui al primo comma siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
In base al quadro normativo di riferimento, deve affermarsi che la detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari (“soggetti ammessi alla detrazione”), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società.
Nel caso concreto, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benché inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d’impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile.
Questa Corte per la medesima materia del contendere (sent. n. 29164/2019, n.19815/2019; n. 19816/2019), ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate: ad esse vanno pertanto ricondotte le ragioni del rigetto del ricorso.
Deve pertanto confermarsi il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (Cass. n. 29164/2019, n.19815/2019; n.19816/2019).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata soci.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.