FISCALITA LEGGE

Le novità del Decreto fiscale

Il testo del decreto legge 124/2019, il cosiddetto Decreto fiscale collegato alla manovra 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il che rende ufficiali, appunto, e operative le novità in esso contenute per professionisti, imprese e contribuenti.

Vi illustreremo per sommi capi le misure principali, che vanno dall’obiettivo dichiarato di lotta all’evasione fiscale (non manca mai, in nessuna manovra…), e quindi la stretta all’uso dei crediti fiscali in compensazione per i titolari di partita IVA al tetto per il contante a 2.000 euro, strategia cashless e pagamenti elettronici, contrasto alle frodi per accise, carburanti e idrocarburi, inasprimento delle pene per reati tributari, lotteria scontrini, riapertura della rottamazione ter, acconti fiscali per le partite IVA, reverse charge appalti e fattura elettronica.

Reati fiscali, pene più severe

Nel Collegato inasprimento delle pene per le dichiarazioni fraudolente, infedeli o omesse. Per la dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reclusione da 4 a 8 anni: se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la pena previgente, da 18 mesi a 6 anni. In caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni (era da 18 mesi a 6 anni). Per la dichiarazione infedele, reclusione da 2 a 5 anni (era da 1 a 3 anni). Reclusione da 2 a 6 anni (era da 18 mesi a 4 anni) per chi, per evadere le imposte sui redditi o l’IVA non presenta una delle dichiarazioni relative a tali imposte, quando l’imposta evasa è superiore, per ciascuna delle singole imposte, a 50.000 euro. La stessa pena si applica anche a chi non presenta, essendo obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta quando l’importo delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro. Per l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reclusione da 4 a 8 anni (era da 18 mesi a 6 anni): se l’importo fraudolento indicato è inferiore a 100.000 euro, per periodo d’imposta, da 18 mesi a 6 anni. Occultamento o distruzione di documenti contabili, da 3 a 7 anni di reclusione (era da 18 mesi a 6 anni). Per l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di IVA, il decreto fiscale modifica le soglie di punibilità, non la pena prevista, per cui è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi non versa: a) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 100.000 euro (erano 150.000) per ciascun periodo d’imposta; b) entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 150.000 euro (erano 250.000) per ciascun periodo d’imposta. 

Partite IVA cessate, stretta sulle compensazioni

Introdotte nuove limitazioni alla compensazione di crediti tributari, per contrastare le indebite compensazioni, appunto: a quanti è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati VIES è vietato l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24: lo sancisce l’art. 2 del Collegato. I contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica dello stesso, della compensazione dei crediti a prescindere dal tipo e dall’importo, anche se non sono maturati in relazione all’attività esercitata con la partita IVA cessata, e resta in vigore fino a quando la stessa risulti cessata; il divieto colpisce anche i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES (riguardante chi effettua operazioni intracomunitarie), sempre dalla data di notifica del provvedimento, e resta in vigore fino a quando non vengono eliminate le irregolarità causa del provvedimento di esclusione. I crediti possono soltanto essere richiesti a rimborso da parte del contribuente.

Fattura elettronica

Viene esteso di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il divieto di fattura elettronica per medici, ospedali, farmacie e altri soggetti tenuti a trasmettere i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata al Sistema Tessera Sanitaria. Inoltre, i file delle fatture elettroniche vengono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi di riferimento e i dati contenuti nei file sono utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per i controlli.

Rottamazione ter, proroga a dicembre 

Vengono riaperti i termini per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali chiusa lo scorso 30 luglio. La scadenza di pagamento fissata al 31 luglio 2019 viene spostata al 30 novembre 2019, che essendo un sabato, slitta a lunedì 2 dicembre.

Riduzione degli acconti

Viene modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale. Per i contribuenti IVA previsti due acconti ciascuno pari al 50%: il secondo acconto 2019 IRPEF, IRES e IRAP per i titolari di partita IVA, in scadenza fra novembre e dicembre, scende dal 60% al 50%, con la parte restante che slitta sul 2020. Le scadenze rimangono quelle ordinarie.

La lotta al contante

Le misure riguardanti le modifiche al regime dell’utilizzo del contante sono diverse: bonus Befana, premi per la lotteria scontrini, sanzioni per chi rifiuta lo scontrino parlante, credito d’imposta sui pagamenti elettronici e tetto al contante. Quest’ultimo viene fissato a 2.000 euro nel 2020 e 2021, mentre dal 2022 scende a 1.000 euro. Dal primo gennaio 2020 si partecipa alla lotteria scontrini lasciando il proprio codice fiscale al momento del pagamento, con premi esentasse: per gli esercenti che rifiutano il codice fiscale del cliente o non lo trasmettono al Fisco, impedendo loro di partecipare alla lotteria, sanzioni da 100 a 500 euro. Previste vincite ulteriori per chi paga con strumenti digitali (“bonus Befana”), che saranno definite con un Provvedimento delle Entrate. Riguardo ai pagamenti elettronici, dal primo luglio 2020 è previsto un credito d’imposta del 30% delle commissioni su carte di credito e di debito per i commercianti che fatturano fino a 400.000 euro. Sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione per chi non accetta pagamenti elettronici.

Le altre misure Oltre a quelle sopra descritte, il Collegato contiene una serie di provvedimenti, tra i quali segnaliamo l’applicazione del reverse charge ad appalti e subappalti che prevedono l’utilizzo di manodopera per contrastarne l’illecita somministrazione;misure di contrasto alle frodi in materia di accisa e nel settore di carburanti, idrocarburi e gasolio commerciale; tagli ai ministeri, prestito Alitalia e semplificazioni fiscali; stretta nel settore del gioco e potenziamento dei controlli, con un ritocco al Preliveo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay