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Le multe arrivano via Pec: per il cartaceo le spese sono a carico del destinatario

Da febbraio 2018 le multe si ricevono via Pec o al domicilio digitale, per chi ne è provvisto.

Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 2017, che regolamenta le procedure per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada tramite posta elettronica certificata (Pec), secondo le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (Cad – D.lgs. 82/2005) e del DPR 68/2005.

L’ambito di applicazione è del procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di Polizia stradale a seguito dell’accertamento di violazioni del Codice della strada.

L’automobilista che commette un’infrazione e viene fermato dovrà fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale: se, invece, la violazione viene rilevata dalla Polizia stradale e la multa viene inviata successivamente, è l’ufficio che redige il verbale che deve cercare l’indirizzo Pec o il domicilio digitale nei pubblici elenchi a cui ha accesso. Gli automobilisti che non ne hanno fornito uno o non lo possiedono – molto probabilmente la maggioranza – riceveranno la multa in formato cartaceo, come sempre ritirando l’avviso alla posta e il plico presso l’ufficio dei Vigili urbani, ma si vedranno addebitate le spese.

 

I destinatari

La notificazione si effettua rispettando i termini previsti dal Codice della strada nei confronti:

  1. a) di chi ha commesso la violazione, se è stato fermato e identificato e abbia fornito un indirizzo Pec valido;
  2. b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione o di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione stessa (art. 196 del Codice della strada), quando ha un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del Cad o ha comunque fornito un indirizzo Pec all’organo di polizia in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia stato comunicato al momento della contestazione, o la stessa non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo Pec deve essere ricercato dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche ai quali abbia accesso.

 

I contenuti del documento informatico

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario del verbale di contestazione deve esserci la dizione “di atto amministrativo relativo a una sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada”.

Alla mail devono essere allegati:

  1. a) una relazione di notifica su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

– la denominazione esatta e l’indirizzo dell’Amministrazione e della sua articolazione periferica che ha spedito l’atto;

– l’indicazione del responsabile del procedimento di notifica e, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato;

– l’indirizzo e il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;

– l’indirizzo Pec a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui l’indirizzo è stato estratto o le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

  1. b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale a norma dell’art. 22, comma 2, del Cad, sottoscritta con firma digitale, o un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale a norma dell’art. 23-bis del Cad, sottoscritta con firma digitale;
  2. c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa.

 

I termini per la notifica

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel Codice della strada, gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (art. 6, comma 1, DPR 6872005) e notificati nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec (art. 6, comma 5, DPR 68/2005).

La ricevuta di avvenuta consegna costituisce “in ogni caso piena prova” dell’avvenuta notifica del contenuto del messaggio allegato.

 

Invio cartaceo? Oneri a carico del destinatario

Nei casi in cui la notifica a mezzo Pec non sia possibile “per causa imputabile al destinatario”, ad esempio se ne è sprovvisto, e per qualsiasi altra causa, il soggetto notificante estrae una copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna (articoli 6 e 8, DPR 68/2005), o di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici dai quali sono tratti, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Cad, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del Codice della strada: in questi casi gli oneri sono a carico del destinatario.

 

 

 

 

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