FISCALITA FISCO & WEB

Le donazioni di denaro dall’estero sono esenti da imposta

Nella risposta 7/2024 l’Agenzia delle entrate tratta della tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, di una donazione di denaro depositato su un conto estero da parte di donante estero a un  beneficiario italiano, riguardo al quale si afferma che in assenza dei criteri di collegamento con lo Stato italiano l’atto di donazione non è da assoggettare all’imposta sulle donazioni.

La donazione dalla Svizzera

Un cittadino italiano intende acquistare un appartamento da una cooperativa edilizia e una zia,  cittadina svizzera e residente all’estero, ha deciso di donargli l’importo necessario, accreditandolo tramite un bonifico sul suo conto corrente. In merito all’operazione, valida secondo il diritto svizzero, il contribuente fa presente che, pur essendosi l’Amministrazione finanziaria in più occasioni pronunciata sul punto – e cita la Consulenza giuridica n. 904­3/2015 richiesta dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Milano e la risposta a interpello 310/2019 – l’Agenzia delle entrate non ha mai chiarito se l’accredito su un conto corrente italiano, a titolo di donazione di denaro proveniente dalla Svizzera, qualifichi il bene come esistente nello Stato. Nel paese elvetico le imposte di successione e donazione vengono regolate dai singoli Cantoni e il Cantone nel quale risiede la zia non prevede alcuna imposta cantonale né la predisposizione di un apposito atto: è sufficiente il semplice bonifico bancario con la relativa causale. Per queste ragioni chiede se l’accredito in questione comporti l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Il criterio della territorialità

In base ai criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni, fissati dal D.lgs. 346/1990,  se il donante risulta residente in Italia l’imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero, mentre se il donante è residente all’estero al momento della donazione, l’imposta è dovuta soltanto per i beni e diritti “esistenti” sul territorio italiano (principio della territorialità).

L’esistenza dei beni nel territorio dello Stato

Il decreto, inoltre, pone una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato per alcune categorie di beni, tra i quali: le azioni o quote di società che hanno in Italia la sede legale o dell’amministrazione o l’oggetto principale, le obbligazioni e gli altri titoli diversi dalle azioni emessi dallo Stato e i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato. Rispetto agli atti formati all’estero da parte di un donante non residente si deve quindi valutare se i beni oggetto di donazione siano da considerare esistenti o meno nel territorio dello Stato, per cui, nel caso in esame, se il denaro possa essere considerato quale bene esistente in Italia.

Pronunce della Cassazione

Al  riguardo, nella risposta 7/2024 l’Agenzia delle entrate richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 8175 del 2021, riguardante un caso simile nel quale il denaro oggetto di donazione da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non era presente nel territorio nazionale al momento della donazione ma era depositato sul conto corrente del donante. Nella predetta pronuncia, in riferimento all’aspetto fiscale, gli Ermellini affermano che “per il principio della territorialità dell’imposta occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene esistente nel territorio dello Stato. Ne consegue che il denaro oggetto di donazione non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia”. Viene inoltre richiamata anche la più recente sentenza n. 9780 del 2023,  nella quale si ribadisce che “se il donante è residente in Italia al momento della donazione, questa è sempre soggetta a imposta a prescindere dall’ubicazione del bene o del diritto donato (in territorio nazionale o estero). Di contro, se il donante è residente all’estero al momento della donazione, questa è soggetta a imposta soltanto in relazione all’ubicazione del bene o del diritto donato in territorio nazionale. Pertanto, questa Corte ha affermato che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, in forza del principio di territorialità di cui al D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346”.

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