FISCALITA

Le circolari INPS sui bonus bebè e asilo nido

L’ultima Legge di bilancio (n. 160/2019) ha sancito la proroga anche per il 2020 per due agevolazioni familiari di supporto per le famiglie con figli, garantite a tutti i nuclei senza limiti di reddito: l’assegno di natalità, meglio noto come bonus bebé

per tutti i nati e adottati nell’anno in corso con una cifra mensile per 12 mesi dalla nascita o dall’adozione di un figlio, e il bonus asilo nido, un contributo annuo alle spese di asilo nido o per il supporto domiciliare nei casi in cui il bambino di età fino a 3 anni non possa frequentare per motivi di salute certificati.

Lo scorso 14 febbraio l’INPS ha pubblicato due circolari, la n. 26 dedicata al bonus bebè e la n. 27 al bonus asilo nido.

La circolare 26

la maggiorazione del 20%.

La prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori al limite di 40.000 euro o in assenza di ISEE. L’Istituto previdenziale, dopo aver sottolineato che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e perdurare per tutta la durata del beneficio, riepiloga i principi generali:

1) erogazione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore adottato o affidato in preadozione avvenuti nel 2020. La prestazione viene riconosciuta a partire dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. Se la domanda è presentata dopo i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda;

2) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini stranieri con lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Per i cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016;
3) residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;

4) importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino per il quale l’assegno è richiesto (salvo per l’erogazione minima di 960 euro annui);
5) previsioni di spesa riferite alle mensilità in scadenza nei singoli anni solari e non al solo anno in cui ha origine la prestazione. Esempio: nato o adottato a giugno 2020, le spese dei ratei mensili da giugno a dicembre 2020 rientreranno nella competenza del 2020, quelle da gennaio 2021 a maggio 2021 nella competenza dell’anno 2021. Il criterio è dovuto dall’andamento crescente e poi decrescente degli stanziamenti;

6) l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (legge n. 184/1983) disposto sempre nel 2020, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento;
7) nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie, la domanda può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore;

8) genitore minorenne o incapace di agire: la domanda può essere presentata dal legale rappresentante;
9) allegazione alla domanda del modulo SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito), disponibile nel sito www.inps.it, sezione “Tutti i moduli”;

10) l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. L’importo spettante per fascia ISEE è il seguente:
– ISEE sotto i 7.000 euro, 160 euro mensili

– ISEE tra 7.000 e 40.000 euro, 120 euro mensili
– ISEE oltre 40.000 euro, 80 euro mensili.
A questi importi va aggiunta una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

La circolare 27

Sempre nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie, dal 2016 la legge 232/2016 ha disposto la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua – elevato a 1.500 euro dalla legge 145/2018 – spalmato in 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per forme di supporto domiciliare in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche. L’ultimo intervento al riguardo lo troviamo nella citata legge 160/2019, che con decorrenza dal 2020 ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo fino a un massimo di 3.000 euro nei casi in cui l’ISEE minorenni sia fino a 25.000 euro. La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato.

Per il pagamento della retta di frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato è previsto il pagamento di un buono annuo, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.
Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle norme vigenti, nazionali e locali.

Sono quindi escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (pre-scuola, baby parking, ludoteche, spazi baby, spazi gioco, ecc.) e per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti da quelli individuati per gli asili nido.

Nella domanda il genitore dovrà evidenziare se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in quest’ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. In assenza dell’indicatore valido o se il bonus è richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, in presenza dei requisiti.

Gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità sono i seguenti: – ISEE minorenni fino a 25.000 euro: 3.000 euro l’anno, 272,72 euro al mese;
– ISEE minorenni da 25.001 a 40.000 euro: 2.500 euro l’anno, 227,20 al mese;
– ISEE minorenni da 40.001 euro: 1.500 euro l’anno, 136,37 euro al mese.

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Nella prima si evidenzia che l’art. 1, comma 340, della legge di bilancio 2020 ha confermato l’assegno di natalità anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione: quindi, per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020, viene confermata la maggiorazione del 20%.

La prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori al limite di 40.000 euro o in assenza di ISEE. L’Istituto previdenziale, dopo aver sottolineato che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e perdurare per tutta la durata del beneficio, riepiloga i principi generali:

1) erogazione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore adottato o affidato in preadozione avvenuti nel 2020. La prestazione viene riconosciuta a partire dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. Se la domanda è presentata dopo i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda;

2) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini stranieri con lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Per i cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016;
3) residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;

4) importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino per il quale l’assegno è richiesto (salvo per l’erogazione minima di 960 euro annui);
5) previsioni di spesa riferite alle mensilità in scadenza nei singoli anni solari e non al solo anno in cui ha origine la prestazione. Esempio: nato o adottato a giugno 2020, le spese dei ratei mensili da giugno a dicembre 2020 rientreranno nella competenza del 2020, quelle da gennaio 2021 a maggio 2021 nella competenza dell’anno 2021. Il criterio è dovuto dall’andamento crescente e poi decrescente degli stanziamenti;

6) l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (legge n. 184/1983) disposto sempre nel 2020, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento;
7) nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie, la domanda può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore;

8) genitore minorenne o incapace di agire: la domanda può essere presentata dal legale rappresentante;
9) allegazione alla domanda del modulo SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito), disponibile nel sito www.inps.it, sezione “Tutti i moduli”;

10) l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. L’importo spettante per fascia ISEE è il seguente:
– ISEE sotto i 7.000 euro, 160 euro mensili

– ISEE tra 7.000 e 40.000 euro, 120 euro mensili
– ISEE oltre 40.000 euro, 80 euro mensili.
A questi importi va aggiunta una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

La circolare 27

Sempre nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie, dal 2016 la legge 232/2016 ha disposto la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua – elevato a 1.500 euro dalla legge 145/2018 – spalmato in 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per forme di supporto domiciliare in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche. L’ultimo intervento al riguardo lo troviamo nella citata legge 160/2019, che con decorrenza dal 2020 ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo fino a un massimo di 3.000 euro nei casi in cui l’ISEE minorenni sia fino a 25.000 euro. La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato.

Per il pagamento della retta di frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato è previsto il pagamento di un buono annuo, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.
Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle norme vigenti, nazionali e locali.

Sono quindi escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (pre-scuola, baby parking, ludoteche, spazi baby, spazi gioco, ecc.) e per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti da quelli individuati per gli asili nido.

Nella domanda il genitore dovrà evidenziare se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in quest’ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. In assenza dell’indicatore valido o se il bonus è richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, in presenza dei requisiti.

Gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità sono i seguenti: – ISEE minorenni fino a 25.000 euro: 3.000 euro l’anno, 272,72 euro al mese;
– ISEE minorenni da 25.001 a 40.000 euro: 2.500 euro l’anno, 227,20 al mese;
– ISEE minorenni da 40.001 euro: 1.500 euro l’anno, 136,37 euro al mese.

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