FISCALITA LEGGE

Le cartelle si possono pagare a 150 giorni dalla notifica

Il recente decreto fiscale, il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, in vigore dallo scorso 22 ottobre, offre una boccata d’ossigeno ai destinatari delle cartelle di pagamento, che avranno più tempo per pagare le somme iscritte nei ruoli.

In realtà, anche nel decreto fiscale il Governo ha inserito misure volte a contrastare i disastrosi effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria: contiene, infatti, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e dispone una serie di novità in materia di lavoro e di rafforzamento della disciplina a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Tra le varie disposizioni (alcune urgenti) in materia fiscale troviamo l’art. 1, rubricato “Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio” e l’art. 2, “Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021”.

Quest’ultima misura è l’oggetto del messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021 dell’Istituto previdenziale, poiché la sua applicabilità impatta direttamente su un aspetto della propria attività di riscossione.

Ma lo vedremo a breve.

Per pagare, 90 giorni in più

Intanto, la principale novità introdotta dal citato art. 2 stabilisce che in riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo derivante dal ruolo è fissato in 150 giorni, senza l’aggiunta degli interessi di mora.

Ciò significa che per le cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate Riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, appunto, la scadenza per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica.

Si tratta in sostanza di una deroga, limitata temporalmente al periodo indicato, rispetto ai 60 giorni originariamente stabiliti dall’art. 25, comma 2, del DPR 602/1973, trascorsi i quali, se il contribuente non effettua il versamento e non richiede un piano di rateazione, l’agente della riscossione può avviare la procedura per il recupero tramite azioni cautelari ed esecutive.

Per effetto della misura introdotta dal decreto fiscale, invece, l’agente della riscossione non potrà avviare l’attività di recupero del debito iscritto a ruolo prima che siano trascorsi 150 giorni dalla notifica effettuata nell’ultimo quadrimestre del 2021: nel corso di questi 5 mesi, dunque, l’intestatario della cartella potrà valutare e quindi decidere se saldare il debito, presentare istanza per dilazionarlo o avviare un iter contenzioso.

Il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica sarà nuovamente applicato alle cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022.

Il dubbio dell’INPS

Riguarda l’esclusione dall’applicabilità di questa estensione del termine agli avvisi di addebito emessi nell’ambito della propria attività, ai sensi dell’art. 30 del decreto legge 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010).

In proposito l’Istituto previdenziale ha richiesto un parere sulla portata applicativa della norma ai Ministeri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nella richiesta è stata evidenziata l’assenza, nella norma in questione, di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione, delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, il che, secondo l’Istituto stesso, di fatto esclude tali avvisi di addebito dalla portata di quanto previsto dal citato articolo 2.

Per gli avvisi INPS è confermato il termine di 60 giorni

Nella risposta, entrambi i Ministeri hanno confermato l’interpretazione proposta dall’INPS, affermando che la riscossione delle somme indicate dall’art. 30 del Dl 78/2010 rientra, come attività gestionale relativa a contributi previdenziali, nella esclusiva competenza dell’Istituto di previdenza.

I due dicasteri hanno inoltre specificato, anche sulla base del tenore letterale dell’art. 2 del decreto legge 146/2021, che l’agevolazione in questione deve essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento effettuata dall’agente della riscossione. Per il pagamento degli importi contenuti negli avvisi di addebito emessi dall’INPS, dunque, resta confermato il termine di 60 giorni dalla notifica previsto dal DPR 602/1973.

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