ECONOMIA LEGGE

Le agevolazioni per lo sport: stadi, attività dilettantistiche e incentivi per le periferie

Un’attenzione particolare la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) l’ha riservata allo sport, come testimonia la rilevanza delle misure adottate: un credito d’imposta per modernizzare gli impianti calcistici e per ristrutturare quelli sportivi pubblici, la possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche a scopo di lucro, la franchigia per compensi sportivi elevata da 7.500 a 10.000 euro.

E vogliamo inoltre segnalare lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a partire dal 2018 per attribuire natura strutturale al Fondo “Sport e Periferie” (art. 15, comma 1, Dl 185/2015, convertito dalla legge 9/2016) e i fondi destinati al potenziamento del movimento sportivo italiano.

 

Modernizzazione degli stadi

Una modifica apportata al decreto legislativo 9/2008 dalla legge 205/2017 prevede che al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti stessi, fino a un massimo di 25.000 euro: il contributo è riconosciuto rispettando il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Le modalità di attuazione dell’incentivo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, saranno individuate con un Dpcm, di concerto con il Ministro dell’Economia, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di serie A, le stesse saranno effettuate con le seguenti modalità:

  1. a) il 50% in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;
  2. b) il 30% sulla base dei risultati sportivi conseguiti;
  3. c) il 20% sulla base del radicamento sociale.

La quota indicata al punto b) è determinata per il 15% sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato, per il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e per il 5% in base ai risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947. La quota indicata al punto c), invece, è fissata in base al pubblico di riferimento di ciascuna squadra considerando il numero di spettatori paganti che hanno assistito allo stadio alle gare casalinghe degli ultimi tre campionati e in subordine all’audience televisiva certificata.

 

Ristrutturazioni di impianti sportivi pubblici

A fronte di interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari, per tutte le imprese è prevista un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta. L’agevolazione prevede un credito d’imposta per quanti effettueranno erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro nel corso del 2018: il credito di imposta sarà pari al 50% delle erogazioni effettuate, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta, per un limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP

I destinatari delle erogazioni liberali comunicano “immediatamente” all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’importo complessivo ricevuto e la sua destinazione, e contestualmente devono darne adeguata pubblicità utilizzando mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino alla conclusione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari comunicano – sempre all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio – lo stato di avanzamento dei lavori, anche tramite una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 205/2017.

 

Attività sportive dilettantistiche

Viene previsto che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

Lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere, a pena di nullità:

  1. a) la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa” nella denominazione o ragione sociale;
  2. b) lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche nell’oggetto o scopo sociale;
  3. c) il divieto, per gli amministratori, di ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  4. d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico con pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), o in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. Per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni l‘IRES è ridotta al 50%: l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni sono considerati redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m), DPR 917/1986-TUIR); quelli stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR).

I servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, sono soggetti all’aliquota IVA del 10%.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, riguardo all’assicurazione IVS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i collaboratori coordinati e continuativi che lavorano con società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’Inps. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge la contribuzione a tale fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Per questi collaboratori non operano forme di assicurazione diverse.

 

Franchigia IRPEF a 10.000 euro

Viene infine introdotta una nuova franchigia IRPEF per i compensi da attività sportiva dilettantistica, innanzando da 7.500 a 10.0000 euro la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati (art. 67, comma 1, lettera m, del TUIR) non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

 

Risorse per il movimento sportivo italiano

Presso l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio è stato istituito un apposito fondo con l’obiettivo dichiarato di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, denominato, appunto, “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”. La dotazione è di 12 milioni di euro per il 2018, 7 milioni per il 2019, 8,2 milioni per il 2020 e 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Queste risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:

  1. a) incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili attraverso l’uso di ausili per lo sport;
  2. b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;
  3. c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
  4. d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
  5. e) garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva come insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche realizzando campagne di sensibilizzazione;
  6. f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L’utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, di concerto con il Ministro dell’Economia e con gli altri Ministri interessati.

Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva indicato alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe del nostro ordinamento scolastico, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.

 

 

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