FOCUS

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Roma, 21 marzo 2016

Il tema riveste da anni un notevole rilievo per i contribuenti tenuto conto dei benefici che la normativa riconosce, subordinandoli al rispetto di tempi, valori monetari e procedure che hanno subito varie modificazioni.

Da ultimo con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

E’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2016 anche il “Bonus Mobili” che consente una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili su una spesa massima di 10mila euro,

La principale condizione per fruire dell’agevolazione è costituita dal limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione che è ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare, importo che sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.

In concreto la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali.

Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l’inquilino o il comodatario; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Per usufruire della detrazione, è necessario inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986); codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

È bene rammentare che al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%.

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono, ad esempio, quelli:

  • elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
  • di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
  • relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.

18_rest2_0182_zOltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche, a titolo di esempio: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) e le spese per l’acquisto dei materiali.

Sono ammessi in detrazione anche il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori nonché gli oneri di urbanizzazione.

Una annotazione essenziale deve essere riservata alla casistica più comune, esemplificativa, di spese ammesse al beneficio che per espressa previsione normativa sono costituite da: apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati e apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

È consentito beneficiare della detrazione anche per l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano.

È utile rammentare che sono considerate opere di manutenzione straordinaria l’installazione di ascensori e scale di sicurezza; la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; il rifacimento di scale e rampe e gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Sono da annoverare invece tra gli interventi di restauro quelli mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, all’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti ed all’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

fotolia_59935577_subscription_xxlTra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono comprese ipotesi come quella di demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile; di modifica della facciata; di realizzazione di una mansarda o di un balcone; di trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; di apertura di nuove porte e finestre e di costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Deve essere precisato che se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).

In caso di trasferimento per atto tra vivi, in sostanza, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione

La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

È utile rammentare che la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

Per ulteriori approfondimenti è consigliabile consultare la dettagliata guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi – Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet (edizione marzo 2016) che, tra l’altro, affronta tematiche di dettaglio quali:

  • le agevolazioni per l’acquisto box;
  • le comunicazione all’azienda sanitaria locale;
  • le spese pagate tramite finanziamento;
  • gli altri documenti da conservare;
  • l’eventuale perdita della detrazione;
  • la cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico;
  • la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;
  • l’iva sulle ristrutturazioni edilizie.

Sullo stesso documento dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili anche informazioni sulla detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati e la detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui.

È pure consultabile un elenco esemplificativo e comunque molto dettagliato di interventi ammissibili a fruire del beneficio in esame.

Il semplice documento di consultazione reso disponibile dall’Amministrazione finanziaria è integrato dalla sezione “PER SAPERNE DI PIÙ” che costituisce uno strumento cognitivo del quadro normativo di riferimento sia in termini di leggi, regolamenti e provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che di circolari del Ministero delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e risoluzioni della stessa Agenzia.

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