Le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative
La Risposta 368/2019 delle Entrate contiene precisazioni riguardo le agevolazioni fiscali previste per l’investimento indiretto in startup innovative (art. 29. Dl 179/2012, convertito dalla legge 21/2012).
Una società (Alfa S.r.l.) dichiara di aver deliberato nel 2017 un aumento di capitale scindibile, con il termine ultimo per sottoscrivere le quote fissato al 31 dicembre 2018 e di aver in seguito aderito all’aumento di capitale deliberato da una start up innovativa (Beta S.r.l.), versando alla stessa un determinato importo a titolo di aumento di capitale e sovrapprezzo quote, mediante sei bonifici bancari. L’istante precisa che la provvista per l’investimento nella start up innovativa è derivata da sottoscrizioni parziali, mediante bonifici bancari, dell’aumento di capitale sociale deliberato dalla stessa da parte di persone fisiche, alle quali sono direttamente riconducibili i corrispondenti bonifici effettuati dalla Alfa S.r.l. alla Beta S.r.l. e che l’aumento di capitale della start up innovativa è stato depositato al registro delle imprese nel 2018.
Infine, la società istante presente che nel mese di gennaio 2019, decorso il termine (31 dicembre 2018) per sottoscrivere le quote del proprio capitale, è stato depositato l’elenco dei nuovi soci presso il registro delle imprese (art. 2481-bis, ultimo comma, del codice civile), dichiarando inoltre, in sede di documentazione integrativa, che “non vi è alcun legame e rapporto di tipo personale, familiare e contrattuale intercorrente tra i soci dell’istante e i soci della società BETA S.r.l.”.
Alla luce di quanto sopra, chiede di sapere, ai fini del rilascio della certificazione di cui all’art. 5, comma 2, del “decreto attuativo” (decreto interministeriale 25 febbraio 2016):
1) se le sottoscrizioni parziali ricevute, come descritte, sono idonee a permettere ai soggetti di beneficiare, pro quota, della detrazione IRPEF art. 29, Dl 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, n. 221, in qualità di investimenti indiretti effettuati “per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative” (art. 2, comma 2, decreto attuativo);
2) in caso di risposta positiva, il periodo di imposta rilevante per l’investimento agevolato.
Il decreto attuativo
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 29 del decreto 179/2012, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, ha previsto determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di queste società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative. Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni per gli investitori soggetti IRPEF, o di deduzioni per gli investitori soggetti IRES.
Le modalità attuative del citato art. 29 sono stabilite dal decreto 25 febbraio 2016, in base al quale, ai fini della definizione delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, prevede che si intendono quelle società che, al termine del periodo d’imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dello stesso periodo d’imposta, senza tener conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati.
Inoltre, con la circolare 16/E del 2014 è stato chiarito che “Per espressa previsione normativa” sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa. In caso di investimento indiretto tramite altre società di capitali, l’Agenzia precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria, pertanto, i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
Nell’istanza di interpello presentata si legge che la sottoscrizione del capitale sociale della start up innovativa non è avvenuta in un’unica soluzione, ma con sei versamenti, e quella della società investitrice con dieci versamenti.
Via libera alla certificazione
Dunque, sulla base dei contenuti dell’istanza e della documentazione prodotta, in merito al primo quesito l’Agenzia ritiene di essere in presenza di una effettiva capitalizzazione, poiché sia la start up innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, anche considerando le particolari modalità di conferimento utilizzate dalla società istante. Pertanto, l’interpellante può rilasciare la certificazione richiesta dal decreto attuativo, per consentire ai sottoscrittori persone fisiche di beneficiare della detrazione IRPEF.
Il periodo d’imposta rilevante
In merito al secondo quesito, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto attuativo, il conferimento rileva nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start up innovativa, anche nel caso di investimenti indiretti tramite altre società che investono prevalentemente in startup innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale o anche, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile. Nella citata circolare 16/E del 2014 è anche precisato che il periodo d’imposta coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto a operare la detrazione, se soggetto IRPEF, o la deduzione dal proprio reddito complessivo se soggetto IRES. In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start up innovativa oppure, se successiva, alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile per le Spa e 2481-bis, ultimo comma, per le Srl.