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Lavoro autonomo e indeducibilità degli interessi da ravvedimento

Nel caso odierno l’istante è un professionista che, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento speciale  delle  violazioni  tributarie  (disciplinato dalla legge di bilancio 2023, n. 197/2022) – nel 2024 ha  presentato delle dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti che hanno determinato l’indicazione  di un maggior debito d’imposta IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP.

Ha quindi versato in un’unica soluzione, nello stesso anno, le maggiori imposte dovute, la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento speciale e gli interessi e chiede se tali interessi da ravvedimento siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

La natura del costo

Nella risposta n. 56/2025 l’Agenzia delle entrate evidenzia che il D.lgs. 192/2024 (articolo 5), che in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, con effetto dai redditi prodotti a partire dal 2024, ha sostituito l’articolo 54 del TUIR, prevede che “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività…”.

In relazione al quesito ricevuto l’Agenzia, nel ritenere opportuno considerare la natura del costo sostenuto, afferma che il  ravvedimento speciale è una particolare forma di ravvedimento operoso,  che permetteva di regolarizzare alcune violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni presentate per i periodi d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2022, procedendo, entro il 31 maggio 2024, alla rimozione delle irregolarità o omissioni e al versamento delle somme dovute in termini di imposte, sanzioni e interessi.

Riguardo agli interessi, nello specifico, in assenza di una specifica previsione, trattandosi comunqu di una forma speciale di ravvedimento operoso, richiama la disciplina ordinaria prevista dal D.lgs. 472/1997, in base al quale sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno; come riportato nella circolare 180/E del 1998, emanata proprio in occasione del citato decreto n. 472, gli interessi di mora rappresentano “una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante da ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari”.

E gli “’interessi moratori”, considerati tali proprio in quanto originati da un inadempimento del  contribuente che ha ritardato il pagamento delle imposte, li pone in  termini di accessorietà rispetto  all’obbligazione  principale – il  pagamento dell’imposta – con la conseguenza di condividerne lo stesso trattamento fiscale.

Connessione funzionale e inerenza

Nel caso oggetto di interpello, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali e IRAP) comporta che anche gli interessi moratori versati, in qualità di oneri accessori a tali imposte, debbano ritenersi indeducibili.

Inoltre, l’Agenzia prosegue richiamando quanto stabilito in via interpretativa, ovvero che:

– un costo può essere considerato deducibile dal reddito solo e in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso (circolare 55/E del 2002);

– le spese devono essere correlate all’attività nel suo complesso, “a prescindere dall’economicità della singola operazione e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un rigoroso nesso con i singoli compensi” (risoluzione n. 30 del 2006).

In base ai principi sopra citati, quindi, le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per il suo svolgimento o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, dunque, che ci sia una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi e oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, riguardo al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si fa riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi 2024), che considera deducibili, in quanto inerenti, soltanto gli “interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale, compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale, o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione”.

In applicazione della normativa e della prassi sopra citata non possono quindi essere considerati inerenti gli interessi moratori versati per il ravvedimento speciale, in quanto derivanti dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

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