EUROPA FISCALITA LAVORO

Lavoro all’estero e canoni di locazione, quando spetta lo sconto fiscale

La Risposta 288/2020 ha come oggetto la detraibilità dei canoni di locazione per il lavoratore dipendente che trasferisce la residenza all’estero per motivi di lavoro, disciplinata dall’articolo 16, comma 1-bis, del TUIR.  

Il quesito è posto da un contribuente che nell’agosto del 2019 ha trasferito per motivi di lavoro la propria residenza all’estero, con contestuale iscrizione all’AIRE. Dopo aver evidenziato che, essendo fiscalmente residente in Italia per l’anno 2019, è comunque tenuto a presentare la relativa dichiarazione dei redditi, chiede se la detrazione per canoni di locazione prevista per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro spetti anche per a quelli che si trasferiscono al di là dei confini del territorio nazionale.

E sostiene inoltre di aver diritto a richiedere la detrazione perché sono rispettate le seguenti condizioni:

– un complessivo non superiore a 30.987,41 euro;

– è titolare di un contratto di lavoro dipendente;

– il trasferimento della residenza nel Comune di lavoro nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;

– la titolarità di un contratto di locazione di un immobile adibito ad abitazione principale, ubicato a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e al di fuori della propria Regione.

Le tre condizioni alternative

In base all’articolo 2, comma 1, del TUIR, sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro cittadinanza; il successivo comma 2 considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte dell’anno d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

I tre presupposti appena citati sono tra loro alternativi: è sufficiente, infatti, che per la maggior parte del periodo d’imposta sia verificata una sola di queste condizioni perché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia. Invece, solo quando i tre requisiti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento una persona può essere considerata non residente in Italia.

Il successivo articolo 3 del TUIR prevede che per i soggetti residenti in Italia l’imposta si applica sul totale dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i non residenti si applica soltanto sui redditi prodotti nel nostro Paese.

I requisiti per la detrazione

L’Agenzia sottolinea che l’articolo 16, comma 1-bis, del TUIR prevede che “ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune in cui lavorano o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo Comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni” (30.987,41 euro, N.d.R).

Le circolari spiegano

Con la circolare 58/E del 2001 è stato spiegato che la detrazione, fruibile nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza, spetta indipendentemente dal tipo di contratto concluso: a differenza delle altre detrazioni per canoni di locazione, anch’esse disciplinate dall’articolo 16 del TUIR, il comma 1-bis non richiama, infatti, la legge 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

L’obiettivo della norma in questione è quella di agevolare i dipendenti che per motivi di lavoro sono costretti a trasferirsi in un Comune diverso e distante da quello di origine e di trovano a dover anche sostenere la spesa per la locazione dell’appartamento da adibire ad abitazione principale.

Con la Circolare 13/E del 2019 è stato inoltre chiarito che il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza a seguito di un nuovo contratto.

Il diritto alla detrazione

Nella Risposta 288/2020 si legge che “In considerazione di quanto precisato, nel presupposto che l’istante per il 2019 sia fiscalmente residente in Italia, si ritiene che il medesimo possa accedere per tale annualità alla detrazione prevista dal comma 1-bis dell’articolo 16 del TUIR”.

Riguardo alle successive due annualità potenzialmente agevolabili, invece, presupponendo che il contribuente non sia più fiscalmente residente in Italia, in quanto tale non potrà fruire della detrazione poiché, in tale ipotesi, dovrà infatti eseguire in Italia gli adempimenti fiscali previsti per i soggetti non residenti.

In materia di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti, l’articolo 24, comma 1, del TUIR prevede che nei confronti di tali soggetti l’imposta si applica sul reddito complessivo, costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, e sui redditi tassati separatamente, “salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo”; in particolare il comma 3 individua quali sono le detrazioni che possono essere sottratte dall’imposta lorda dovuta e tra queste non rientrano le detrazioni per i canoni di locazione disciplinate dall’articolo 16 del TUIR.

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