ECONOMIA LAVORO

Lavori antisismici su immobili non utilizzati a fini produttivi: si alla detrazione

Una società, tramite istanza di interpello, ha posto un quesito riguardante la detrazione per lavori antisismici (art. 16, comma 1-bis, DL 63/2013) effettuati su immobili destinati alla locazione.

In particolare, ha dichiarato di voler eseguire interventi di miglioramento sismico sul fabbricato di sua proprietà, ubicato in un Comune classificato in zona sismica 3, con l’obiettivo di ottenere una riduzione di due classi di rischio sismico. L’interpellante ha inoltre dichiarato che l’edificio, adibito a uffici della società, proprio a seguito della ristrutturazione continuerà in parte ad essere adibito a uffici e in gran parte sarà trasformato in residenziale, e che ambedue le tipologie di unità immobiliari non saranno più destinate all’uso diretto, ma alla locazione.

L’azienda, chiedendo se gli interventi di adeguamento antisismico che intende realizzare sul proprio immobile possano fruire della detrazione prevista dal citato art. 16 del DL 63 anche se le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno destinate alla locazione abitativa e commerciale e non a un utilizzo diretto ai fini produttivi, ritiene di si, ponendo in evidenza che l’agevolazione fiscale, dal punto di vista normativo, è inserita nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia e non in quelli di risparmio energetico.

Riguardo a quest’ultima tipologia di detrazione, si fa riferimento alla risoluzione 340/E del 2008, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha escluso il riconoscimento delle detrazioni per i soggetti IRES che realizzano interventi di risparmio energetico su immobili locati o su immobili merce, in base alla considerazione che “condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento (…..) consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata”. Questa limitazione, secondo la società istante, non ha motivo di esistere in relazione agli interventi di adeguamento antisismico alla luce della loro differente finalità, che è finalizzata alla tutela delle persone che lavorano e vivono in tali immobili.

 

Il parere delle Entrate

Nella risoluzione 22/E del 12 marzo 2018, emanata a seguito dell’istanza di interpello in questione, l’Amministrazione finanziaria evidenzia quanto previsto dall’art. 16, comma 1-bis, del decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 e modificato dalla legge 232/2016, ovvero che a fronte delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi oggetto del quesito su immobili situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità – le zone 1 e 2 – in relazione a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50%, fino a un importo complessivo non superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare per ogni anno: la detrazione è suddivisa in cinque quote annuali di pari importo nell’anno in cui le spese sono sostenute e in quelli successivi.

Il successivo comma 1-ter stabilisce che nello stesso periodo – dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 – le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici che si trovano nella zona sismica 3 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003). Rispetto all’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2016, la norma estende quindi i benefici anche agli immobili edificati nella zona sismica 3, riduce alla metà il periodo di fruizione della detrazione e inserisce fra gli edifici ai quali riferire il cosiddetto “sisma bonus” anche ai fabbricati residenziali diversi dall’abitazione principale.

 

Territorio, utilizzo e beneficiari

In merito alla prima formulazione della norma citata l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti con la circolare 29/E del 18 settembre 2013, nella quale ha precisato che “le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo”.

Riguardo al profilo territoriale, gli immobili devono trovarsi nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) individuate, si è detto, con i codici 1, 2 e 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 3274/2003.

Per quanto concerne il tipo di utilizzo, la costruzione deve essere adibita ad abitazione principale o ad attività produttive e, attualmente, anche a fini residenziali diversi dall’abitazione principale, con il dichiarato intento di sostenere gli immobili in cui è più probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. Inoltre, con particolare riguardo alle costruzioni adibite ad attività produttive, la citata circolare 29 del 2013 ha puntualizzato che, vista la specifica finalità della disposizione, volta a tutelare le persone prima ancora del patrimonio, “per tali si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali”. Lo stesso documento di prassi, in merito ai destinatari dell’agevolazione fiscale specifica che possono fruire della detrazione anche i soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo.

Considerato che la norma non stabiliste alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva o oggettiva al riconoscimento della detraibilità, la risoluzione 22/2018 conclude che l’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale deve essere intenso in senso ampio, vista l’intenzione di favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio immobiliare.

Il beneficio, quindi, può essere riconosciuto per i soggetti IRES che eseguono interventi antisismici sugli immobili posseduti anche se non utilizzati a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione.

 

 

 

 

 

 

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