FISCALITA LAVORO

L’attestazione dell’impresa edilizia ipotesi eccezionale, non alternativa al bonifico parlante

Il cosiddetto bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) prevedeva, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2021, la detrazione del 90% per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna: l’agevolazione, in vigore fino al 31 dicembre 2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2022 dalla manovra del 2022 (legge 234/2021), che per le spese sostenute nel 2022 ha ridotto la detraibilità dal 90 al 60%.

L’errore nel bonifico

Una contribuente, comproprietaria al 50% di un appartamento sul quale ha realizzato degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne, fa presente che a fronte della fattura emessa dal fornitore, pur avendo indicato nella causale tutti i riferimenti normativamente previsti, per errore ha utilizzato un bonifico ordinario e non quello ‘parlante. Per sanare tale situazione ha acquisito dall’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corretta imputazione del ricavo al relativo periodo d’imposta e chiede quindi se, analogamente a quanto precisato in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, questa circostanza le permetta di fruire del risparmio fiscale.

I chiarimenti sulle modalità di pagamento

Nella risposta 214/2023 l’Agenzia delle entrate fa presente che con la circolare 2/E del 2020 è stato precisato che anche in questo caso, come per tutti gli altri interventi di ristrutturazioni edilizie:

– sono applicabili le disposizioni del regolamento indicato nel decreto interministeriale 41/1998, recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

– i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario del bonifico.

Sui bonifici le banche, Poste Italiane e gli istituti di pagamento applicano la ritenuta dell’8% prevista dal Dl 78/2010.

La circolare 28/E del 2022 ha inoltre confermato due aspetti:

• la compilazione incompleta del bonifico bancario o postale impedisce il riconoscimento della detrazione e pregiudica l’applicazione della ritenuta dell’8%, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico;

• sono considerati validi anche i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali per beneficiare dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16­bis, TUIR) indicando, se possibile, come causale gli estremi della legge 160/2019.

• se per errore non sono stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale attesta che gli importi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Al riguardo, però, l’Agenzia precisa che il rilascio dell’attestazione non va inteso come alternativa al pagamento mediante bonifico parlante, ma come ipotesi eccezionale rispetto a quanto prescritto in materia dalla normativa.   

Comunque, anche con riferimento al bonus facciate, se non è possibile ripetere il bonifico, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta la corretta contabilizzazione dei corrispettivi accreditati a suo favore ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa costituisce titolo per fruire della detrazione fiscale.

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