L’aliquota IVA sui dispositivi medici
Una società dichiara di svolgere l’attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici e commercializza, tra gli altri, un collirio. Alle vendite del dispositivo medico, confezionato in un flaconcino da 10 ml, la società applica l’aliquota IVA del 22%, ma ritiene applicabile, invece, l’IVA agevolata al 10%.
Da ciò l’istanza di interpello, nella quale chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare, allegando, a tal fine, il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm).
La legge di bilancio 2019
Nella risposta del 4 aprile 2025, n. 88 l’Agenzia delle entrate ricorda che la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di bilancio 2019 fa rientrare “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata” tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10% prevista nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, per i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione dei quali le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale (come peraltro indicato nella circolare 10 aprile 2019, n. 8/E).
Questa norma non riguarda tutti i dispositivi medici, ma soltanto quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, aspetto già chiarito da numerosi documenti di prassi, tra i quali le risposte a interpelli n. 32, n. 220 e n. 607 del 2020, n. 646 del 2021, n. 51 e n. 483 del 2022 e n. 257 del 2023).
Il parere di accertamento tecnico
Poiché la tassazione agevolata con l’imposta ridotta non riguarda tutti i dispositivi medici, è necessario richiedere la classificazione merceologica all’Agenzia delle dogane.
La società istante ha prodotto il necessario parere di accertamento tecnico, rilasciato da Adm, nel parere si afferma di ritenere, “Sulla base di quanto dichiarato e dell’istruttoria svolta, …. che il prodotto in oggetto assuma le caratteristiche dei prodotti farmaceutici del Capitolo 30 della Nomenclatura combinata e possa essere classificato, nel rispetto delle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura combinata, nell’ambito della voce 3004 della Tariffa”: in particolare, al codice NC 3004 90 00: “Medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto;- altri”.
L’aliquota del 10%
Nel prendere atto della classificazione effettuata da Adm, l’Agenzia afferma che le cessioni del dispositivo medico oggetto dell’interpello – il collirio che è quindi un medicamento – sono conseguentemente soggette all’aliquota IVA del 10%, come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.