CASSAZIONE

La validità della cartella esattoriale notificata al portiere

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3073 del 06.02.2017 è intervenuta nuovamente in merito alla notificazione degli atti tributari effettuati dal concessionario, riaffermando che non è previsto in caso di notifica della cartella al portiere un adempimento ulteriore e cioè l’invio al destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica a mani del portiere. Facciamo però un passo indietro, tornando all’Ordinanza n. 3254 del 18 febbraio 2016.

La questione delle notifiche tramite portiere sembrerebbe sufficientemente acclarata, ma è ancora ricorrente il fatto che tale interpretazione giurisprudenziale sia negata di volta in volta da qualche giudice di primo grado, una per tutte la sentenza della CTR Lazio, la sentenza n. 4405/2015, tanto che i Supremi Giudici hanno dovuto riaffermare nel corso del 2016 tale principio con una Ordinanza, la n. 3254 del 18 febbraio 2016, decretando che : “ … Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.

Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n.17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell’art. 14 L. n. 890/82, come modificato dall’art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionaria- di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (cfr. Cass. n. 27319/2014)- senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l’art. 26 1° comma del dPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all’art. 60 dPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)”.

La quaestio è ampiamente nota e dibattuta e testimonia che non sempre ha avuto una condivisa interpretazione.

Basta citare al riguardo la stessa Cassazione che nel 2014, con la sentenza n. 4627, depositata il 26 febbraio, aveva ritenuto nulla la notifica di una cartella di pagamento effettuata a mani del portiere dello stabile, senza alcuna menzione, nella relata di notifica, dell’inutile tentativo di consegna a mani del destinatario, poiché assente, o delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto.

Questo, in sintesi, il principio espresso nella pronuncia che ci è d’aiuto per esaminare le peculiari modalità con cui, ai sensi delle disposizioni del codice di rito, possa trovare perfezionamento la notifica di un atto, nel caso in cui lo stesso non venga consegnato direttamente al destinatario.

Come noto, il processo tributario attinge le norme relative alle notifiche dal processo civile, pur trattandosi di atti che riguardano diritti indisponibili dei contribuenti.

Di fondamentale importanza, quindi, la “conoscenza legale” del contribuente relativamente agli atti tributari che lo riguardano, che risulta essere la parte più delicata del processo instaurando tra le parti.

Fatta eccezione per le notificazioni eseguite mediante consegna in mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), vi sono alcune formalità prescritte dalle norme in materia di notificazioni, che è opportuno osservare, al fine di garantire l’effettiva conoscenza legale degli atti da parte dei contribuenti.

E’ evidente tuttavia come tale ipotesi di notificazione in mani proprie sebbene sia di gran lunga da preferirsi, non sempre possa trovare attuazione nella prassi, ove non risulta pensabile, senza grave nocumento per il notificante, provvedere a ricercare sine die il destinatario.

La spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con ricevuta di ritorno deve avvenire in osservanza delle formalità prescritte dalla Legge n. 890 del 20 novembre 1982 recante “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.”

Di basilare evidenza, anche la legge in questione che risulta la legge guida in tema di notificazioni a mezzo posta e in tema di comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, dove l’art. 1 prevede l’eccezionalità dello strumento “a mezzo posta”, in luogo della tipizzata procedura di notifica, disponendo che : “In materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente”.

Ancora più importante la circostanza che, per quanto ipotesi residuale, la notifica a mezzo posta venga comunque effettuata per il tramite dell’ufficiale giudiziario (il quale “può” avvalersi anche del servizio postale).

Passando inoltre ad elencare le figure cui la legge riconosce la qualità di consegnatario devono indicarsi quella rappresentata dalla persona di famiglia, dalla persona addetta alla casa e da quella addetta all’ufficio o all’azienda.

In loro mancanza la legge ne individua altre due, poste tra loro in rigoroso ordine di successione: il portiere dello stabile dove è ubicata l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario oppure il vicino di casa.

Tali figure, secondo dottrina e giurisprudenza, sono da ritenersi alternative. In rigoroso ordine successivo, rispetto ai primi, sono da considerarsi il portiere ed il vicino di casa.

La tassatività dell’ordine di successione è rimarcata dalla giurisprudenza che indica come nulla la notifica nell’ipotesi in cui nella relazione di notificazione non sia stato specificamente indicato dall’ufficiale giudiziario la ragione per la quale l’atto non sia stato consegnato a mani proprie del destinatario o ad alcuna di quelle persone che, nel richiamato ordine, precedono quella che, nella relazione, viene indicata come consegnataria ( Cass. 4 febbraio 1988 n.1131; Cass. 21 novembre 1983 n.6956).

Ordinanza n. 3073 del 06.02.2017

Tanto premesso e tornando all’Ordinanza n. 3073 del 06.02.2017, i giudici del palazzaccio riaffermano che quando gli uffici finanziari procedono alla notificazione a mezzo posta, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.

Pertanto ai sensi dell’art. 26 1° comma del dPR n.602/73, la notifica della cartella al portiere, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto.

I fatti riguardano Equitalia sud spa che ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che confermava la decisione di primo grado con la quale era stato annullato il preavviso di fermo amministrativo notificato al contribuente, ritenendo nulla la notifica a mezzo portiere della propedeutica cartella, in assenza dell’invio al destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica a mani del portiere.

Il motivo proposto dalla ricorrente è stato ritenuto fondato dai Supremi giudici, in quanto:” … Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 cfr.Cass.n.17598/2010; Cass.n.911/2012; Cass.n.14146/2014; Cass.n.19771/2013; Cass.n.16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario .

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell’art.14 1.n.890/82, come modificato dall’art.20 1.n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.

La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale — con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v.art.39 d.m. 9 aprile 2001 (cfr.Cass.n.27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.

In questa direzione, del resto, depone proprio l’art.26 1^comma del dPR n.602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio ali’ art.60 dPR n.600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo(cfr.Cass.n.14196/2014).Né quanto detto è scalfito dalla previsione di cui all’art. 60, comma 1°, lett. bbis) introdotta con l’art. 37 del D.L. n° 223/2006 tenuto conto dei principi già espressi da questa Corte-Cass. 17 maggio 2013, n. 12182.

postino

 

 

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA Sez. 6 n. 3073 del 06/02/2017

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

 

sul ricorso 27070-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di I ,ciuitalia Spa, in persona del Responsabile Contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

  1. P. DA PAIESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DUREGHELLO ROMINA, in qualità di erede di Dureghello Angelo,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE, DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente –

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE di ROMA 2;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1844/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA dell’11/03/2014, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

In fatto e in diritto

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CFR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato il preavviso di fermo amministrativo notificato a Dureghello Angelo, ritenendo nulla la notifica a mezzo portiere della propedeutica cartella, in assenza dell’invio della raccomandata al destinatario informativa dell’avvenuta notifica a mani del portiere.

La parte contribuente ha depositato controricorso, mentre nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt.26 dPR n.602/73 e 6 c.2 quater d.l.n.248/2007, conv. nella 1.n.31/2008, nonché dell’art.7 1.n.890/1982.

La censura è fondata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 cfr.Cass.n.17598/2010; Cass.n.911/2012; Cass.n.14146/2014; Cass.n.19771/2013; Cass.n.16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario .

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell’art.14 1.n.890/82, come modificato dall’art.20 1.n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.

La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale — con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v.art.39 d.m. 9 aprile 2001 (cfr.Cass.n.27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l’art.26 1^comma del dPR n.602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio ali’ art.60 dPR n.600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo(cfr.Cass.n.14196/2014).

Né quanto detto è scalfito dalla previsione di cui all’art. 60, comma 1°, lett. bbis) introdotta con l’art. 37 del D.L. n° 223/2006 tenuto conto dei principi già espressi da questa Corte-Cass. 17 maggio 2013, n. 12182-.

In conclusione, a tali principi non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo necessario, in caso di notifica della cartella al portiere, un adempimento ulteriore- invio della raccomandata informativa- che non trova previsione alcuna nella disciplina normativa applicabile. Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CFR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio d legittimità.

Così deciso il 06/02/2017 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Il Presidente

 

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2016, n. 3254

Accertamento – Cartella di pagamento – Fermo amministrativo di un autoveicolo – Notifica diretta dell’agente della riscossione al portiere – Validità

In fatto e in diritto

La società Iniziative commerciali e promozionali di F.C. s.a.s. impugnava innanzi alla CTP di Milano il fermo amministrativo di un autoveicolo di proprietà della contribuente, deducendo la nullità delle cartelle di pagamento prodromiche in quanto notificate al portiere in assenza dell’invio di ulteriore raccomandata di avviso dell’avvenuta notificazione.

 

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso con sentenza confermata dalla CTR della Lombardia n. 789/2014, depositata il 14.2.2014. Secondo la CTR il mancato rispetto dell’art. 60 dPR n. 600/73 con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al fermo amministrativo del mezzo giustificava il rigetto dell’appello.

 

Equitalia Nord spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nessuna delle parti intimate ha depositato difese scritte.

 

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 26 dPR n. 602/73 e 60 c.1 lett. b-bis dPR n. 600/73. La CTR non aveva considerato che in forza del ricordato art. 26 non era necessaria, in caso di notifica al portiere, l’ulteriore formalità dell’invio di raccomandata attestante l’avvenuta notificazione.

 

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la decisione su un giudicato formatosi rispetto ad una sentenza del Giudice di Pace di Milano non conferente, per come dedotto nel giudizio di merito.

 

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

 

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n.17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.

 

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell’art. 14 L. n. 890/82, come modificato dall’art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionaria- di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (cfr. Cass. n. 27319/2014)- senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l’art. 26 1° comma del dPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all’art. 60 dPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).

 

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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