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La trasmissione telematica dei dati delle fatture

Riguardo la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di spiegazioni – utili a titolari di redditi d’impresa e professionali e commercialisti – in materia di integrazioni e rettifiche, termini, variazioni, invio, bollette doganali e casi particolari, in risposta a una serie di quesiti posti da professionisti e addetti ai lavori.

Con la circolare 1/E del 7 febbraio 2017 sono già stati forniti chiarimenti sulla corretta compilazione della comunicazione dei “Dati fattura” da trasmettere all’Agenzia secondo quanto dispossto dal D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3, e dell’articolo 21 e dalla legge 225/2016, art. 4.

Ulteriori delucidazioni sono contenute nella risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017, emanata a seguito dei quesiti ricevuti dai Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Assosoftware (l’Associazione delle software house) e da altre associazioni di categoria.

 

Variazione dati anagrafici

Trattandosi di una comunicazione trimestrale (semestrale per il 2017), i campi della sezione “Altri dati identificativi” relativi alle informazioni anagrafiche del contribuenti – denominazione, nome, cognome, sede – potrebbero cambiare nel tempo e non essere aggiornati tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, indipendentemente dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente indicate nelle varie fatture. Nel caso in cui non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”. Se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata (art. 21-bis, DPR 633/1972), resta l’obbligo di indicare esplicitamente nome, cognome o denominazione se gli identificativi fiscali non fossero indicati.

 

Integrazione e rettifica della comunicazione

Il contribuente che ha commesso un errore può integrare o modificare la dichiarazione già trasmessa entro il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. È possibile inviare una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, per ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo.

 

Invio della comunicazione per “competenza”

La comunicazione dei dati riferiti alle fatture emesse deve contenere le informazioni riferite alle fatture con una data coerente con il periodo di riferimento. Ad esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse con data dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la competenza sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

 

Fatture emesse da autotrasportatori

Se il contribuente fa parte della categoria degli autotrasportatori e si avvale della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente sarà segnalata, esclusivamente per motivi tecnici, l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà conseguenze sulle elaborazioni future.

 

Bollette doganali

In riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute nel prospetto “DTR”, tra le quali anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. In particolare, se nell’elemento informativo “Identificativo Paese” viene indicato un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente. Il DPR 633/1972, al comma 2 dell’art. 25, prevede che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”. Secondo l’Agenzia, quindi, le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, sono valori da registrare.

 

Fatture cointestate

Per quanto riguarda il caso di fatture cointestate, l’Agenzia ritiene “non plausibile” l’emissione di una fattura cointestata verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B); se, invece, la fattura viene emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

 

Il dato “Tipo Documento”

Quesito

Le specifiche tecniche della comunicazione “dati fatture” versione 1.1, per l’elemento informativo “Tipo Documento”, hanno aggiunto le voci “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni” e “TD11 – Fattura per acquisto intracomunitario servizi”. A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi:

1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all’interno della stessa fattura;

2) nota di credito di acquisto intracomunitario.

Risposta

Nel caso in cui lo stesso documento (fattura) contenga dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di prevalenza legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni: se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni” e viceversa.

 

Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari

Nella circolare 1/E del 2017 si legge che “In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto”. Rispetto a come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell’art. 42 del citato Dl 331/1993, che non viene integrato con l’IVA, occorre riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e la natura “N4” nel caso di operazione “esente”.

 

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