FOCUS

LA REVISIONE DEI REATI TRIBUTARI Parte 4

21 luglio 2016

Si conclude con questo Focus l’esame delle novità intervenute con l’approvazione del cd “decreto sanzioni” nell’ottobre 2015, anche alla luce di importanti fatti nuovi intervenuti.

E veniamo al famoso “caso Taricco” connesso alla pubblicazione sentenza nella causa C-105/14 (Ivo Taricco e altri) emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La ricostruzione della vicenda è ben sintetizzata dal Comunicato stampa 95/15 (Lussemburgo, 8 settembre 2015) dello stesso Organo che per chiarezza riteniamo di trascrivere: ””” ……. Nei confronti del sig. Ivo Taricco e di altre persone è stato promosso, in Italia, un procedimento penale con l’imputazione di aver costituito e organizzato, tra il 2005 e il 2009, un’associazione per delinquere, nell’ambito della quale gli imputati hanno posto in essere operazioni fraudolente note come «frodi carosello». Grazie a società interposte e a falsi documenti, tali persone avrebbero acquistato bottiglie di champagne in esenzione da IVA. Queste operazioni avrebbero consentito a una società, denominata …… di acquistare tali bottiglie a prezzo inferiore a quello di mercato, in tal modo falsando quest’ultimo. La società… avrebbe ricevuto fatture emesse dalle società interposte per operazioni inesistenti. Le stesse società avrebbero tuttavia omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA o, pur avendola presentata, non avrebbero comunque provveduto ai corrispondenti versamenti d’imposta. La società avrebbe invece annotato nella propria contabilità le fatture emesse dalle suddette società interposte detraendo indebitamente l’IVA in esse riportata e, di conseguenza, avrebbe presentato dichiarazioni annuali IVA fraudolente. Una parte dei reati per i quali si è proceduto nei confronti del sig. Taricco e delle altre persone si è estinta per effetto della prescrizione, mentre gli altri reati risulteranno prescritti al più tardi l’8 febbraio 2018, senza che possa essere pronunciata una sentenza definitiva, per via della complessità delle indagini e della lunghezza del procedimento. In Italia, una situazione del genere non è inconsueta a causa della peculiarità del diritto italiano, che permetteva, dalla data dei fatti, una proroga del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata (ossia, nella fattispecie, per un tempo compreso tra i 7 e gli 8 anni, in totale, termine insufficiente per ottenere una sentenza definitiva in cassazione). Ne consegue che il sig. Taricco e le altre persone sospettate di aver commesso una frode [in materia di] IVA per vari milioni di euro potranno beneficiare di un’impunità di fatto dovuta allo scadere del termine di prescrizione.

Il Tribunale di Cuneo, investito del procedimento, ha chiesto alla Corte se, finendo col garantire l’impunità alle persone e alle imprese che violano le disposizioni penali, il diritto italiano non abbia creato una nuova possibilità di esenzione dall’IVA non prevista dal diritto dell’Unione.

Con l’odierna sentenza, la Corte rammenta, anzitutto, che, secondo l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono lottare, con misure dissuasive ed effettive, contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, prendere le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro propri interessi finanziari. La Corte rammenta inoltre che il bilancio dell’Unione è finanziato, tra l’altro, dalle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati, ragion per cui esiste un nesso diretto tra la riscossione di tali entrate e gli interessi finanziari dell’Unione.

In considerazione di tali elementi, il giudice italiano dovrà verificare se il diritto italiano consente di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Così, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE qualora il giudice italiano dovesse concludere che un numero considerevole di casi di frode grave non può essere punito a causa del fatto che le norme sulla prescrizione generalmente impediscono l’adozione di decisioni giudiziarie definitive. Analogamente, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE se stabilisse termini di prescrizione più lunghi per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Italia che per quelli che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Così sembra essere, poiché il diritto italiano non prevede alcun termine di prescrizione assoluto per il reato di associazione allo scopo di commettere delitti in materia di accise sui prodotti del tabacco.

Qualora il giudice italiano dovesse ravvisare una violazione dell’articolo 325, egli sarà allora tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, le norme sulla prescrizione controverse. Infatti, l’articolo 325 TFUE ha per effetto, in base al principio del primato del diritto dell’Unione, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della sua entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente. …….”””

E’ chiaro che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale in quanto spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.

Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

In effetti, la Corte di Cassazione, sez. III, decisione n. 2/2016, (Pres. Grillo, Rel. Riccardi) nell’udienza pubblica del 30 marzo 2016, ha esaminato la seguente questione:

“se, dall’applicazione dell’art. 325, § 1 e 2, TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, causa C-105/14, Taricco, discenda l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, quando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia IVA, nonostante dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”

e ha adottato la seguente soluzione:

letto l’art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l’art. 325, § 1 e 2, TFUE, dalla quale – nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, Causa C-105/14, Taricco – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Cost. “.

Quanto abbiamo cercato di sintetizzare, con tutti i limiti che questo comporta, dimostra ancora una volta che la materia , anche per gli interessi sovrazionali che entrano in campo, riveste una importanza strategica per il Paese e richiede a tutti coloro che a vario titolo si confrontano con essa una incessante azione professionale, di aggiornamento delle competenze possedute, orientata sempre alla puntuale applicazione di norme soggette ad una “evoluzione” non solo legislativa ma anche giurisprudenziale.

 

Per ulteriori approfondimenti cfr Roberto Fanelli, “Sanzioni – Fiscali, Previdenziali e Societarie”, XIII edizione, marzo 2016, IPSOA – GUIDE OPERATIVE, Wolters Kluver Italia, Milanofiori Assago (MI)

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