FISCALITA LEGGE

La proroga per i decaduti dalla pace fiscale

Il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, introdotto dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) nell’ambito delle misure di pace fiscale, consiste in una riduzione delle somme dovute per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo

familiare non supera la soglia massima di 20.000 euro e quando, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione prevista dall’art. 14-ter della legge 3/2012.

La legge 25/2022, di conversione del decreto sostegni-ter, ha stabilito nuove scadenze che permettono di considerare tempestivo il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 del saldo e stralcio, prevedendo la riammissione ai benefici previsti per i contribuenti che non hanno pagato, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, contraddistinti dall’emergenza pandemica.

Il saldo e stralcio riguarda soltanto le persone fisiche e si riferisce esclusivamente ad alcune tipologie di debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: la misura agevolativa, oltre alla riduzione degli importi dovuti, prevede anche l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

La stessa legge n. 25 ha inoltre previsto la riammissione anche ai benefici della rottamazione-ter per i contribuenti che non hanno corrisposto, sempre entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

Quali debiti

Si tratta esclusivamente delle cartelle esattoriali derivanti dagli omessi versamenti fiscali e contributivi, dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e derivanti dai contributi previdenziali degli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS. Sono esclusi i tributi comunali, le multe e il bollo auto.

I debiti fiscali e contributivi possono essere regolarizzati versando le seguenti aliquote agevolate: 16% con ISEE fino a 8.500 euro, 20% con ISEE fino a 12.500 euro e 35% con ISEE fino a 20.000 euro.

Le nuove scadenze del 2022

La rimessione in termini permette il ritorno nella pace fiscale e interrompe le procedure esecutive eventualmente avviate con le relative cartelle esattoriali emesse nei primi mesi dell’anno.

Come ultimo limite per pagare le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio del 2020 è stato fissato (ed è scaduto) lo scorso 30 aprile 2022, che con i 5 giorni di tolleranza previsti dal Dl 119/2018, poteva essere effettuato entro il 9 maggio: per i versamenti oltre i termini o per importi parziali, l’agevolazione non si considera perfezionata e gli importi pagati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

La scadenza delle rate 2021 non ancora versate è fissata al 31 luglio 2022, che con l’applicazione dei 5 giorni di tolleranza previsti dalla norma citata permetterà di pagare entro l’8 agosto 2022. Anche in questo caso, il pagamento tardivo o parziale impedirà il perfezionamento della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Entro il 30 novembre dovranno essere saldati gli importi relativi alla rottamazione-ter in scadenza nel 2022.

Come si paga Per pagare le rate in scadenza nel 2020 e 2021 si possono utilizzare i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati. In caso di smarrimento, i bollettini possono essere scaricati dal portale AdER entrando nell’area riservata, oppure possono essere ricevuti, senza bisogno di alcun pin e password, chiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento”.

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