CASSAZIONE

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi perfetti a pena di nullità

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 19476 del 03 agosto 2017, intervenendo in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, ha ricordato che preliminarmente che va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, di modo che è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa, come peraltro precedentemente ma recentemente affermato dalla quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 31 marzo 2017.

Come noto, la norma dell’art. 140 c.p.c. dispone che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Al riguardo, è opportuno ricordare che – con consolidata giurisprudenza – la Suprema Corte ha già più volte ribadito che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile.

Al contrario, la notifica va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Pertanto, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune e che ricorra una irreperibilità assoluta, le modalità da seguire sono quelle di cui all’art. 140 c.p.c..

Da tali principi si evince, quindi, che la ricorrenza della attestazione di irreperibilità non è dirimente per valutare la corretta individuazione della modalità seguita, essendo necessario comprendere dalla complessiva attività svolta ed attestata dal soggetto notificatore se l’irreperibilità corrispondeva ad una temporanea assenza, rendendo doverosa l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 140 c.p.c., ovvero – all’esito delle doverose ricerche – ad una irreperibilità assoluta, alla quale conseguiva l’applicazione della disciplina di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n.600/1973 (cfr. Cass. n. 8819 del 04 maggio 2016) .

Tanto premesso e nel tornare al caso di specie, i Supremi Giudici hanno reputato erronee le decisioni dei giudici tributari aditi, che hanno ritenuta valida la notifica effettuata da Equitalia sud S.p.a., specificando che:” … Orbene, ha errato la CTR nell’escludere la rilevanza in parte qua dei principi espressi dalla Corte costituzionale sul presupposto che la stessa era intervenuta in epoca precedente alla notifica della cartella che il contribuente, impugnando l’iscrizione ipotecaria, aveva sostenuto non essergli mai stata notificata.

Ed infatti, la circostanza che il procedimento di notificazione della cartella fosse anteriore alla sentenza della Corte costituzionale non comporta che il rapporto sottostante alla cartella anzidetta potesse ritenersi esaurito e, dunque, insuscettibile di essere disciplinato dagli effetti della citata sentenza n. 3/2010.

E’, infatti, la possibilità stessa, conferita dal diritto positivo e da quello vivente di questa Corte, di impugnare insieme all’atto successivo quello presupposto che si assume mai venuto a conoscenza del contribuente ad escludere in radice che il rapporto debitorio sottostante all’iscrizione ipotecaria notificata al C. potesse ritenersi definitivamente ed irrefutabilmente esaurito – cfr. Cass. 10528/2017 che pure richiama Cass. 17184/03.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto legittima la notifica della cartella in ragione del fatto che la raccomandata informativa fosse stata spedita, non ritenendo necessaria la ricezione della stessa.

Così facendo la CTR non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto che, per come evidenziato, non riconduce il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in via esclusiva alla ricezione della raccomandata informativa.

Non può invece passare al vaglio di questa Corte la questione relativa all’omessa previa verifica circa l’impossibilità di consegnare l’atto alle persone indicate nell’art. 139 c.p.c..

La censura difetta di autosufficienza, non risultando esposta nel corso del giudizio di merito e per di più contrastando con quanto sarebbe emerso dall’esame della relata di notifica non riprodotta in ricorso.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata non si è conformata ai principi di diritto sopra esposti e nei limiti qui indicati non è conforme a legge.

La stessa va quindi riformata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”.

 

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n. 19476 del 03 agosto 2017

In fatto e in diritto

C.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello proposto dal contribuente contro la decisione di primo grado, con la quale era stata esclusa l’illegittimità della notifica della cartella prodromica all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato dalla parte contribuente.

La società Equitalia Sud Spa si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

I due motivi di ricorso, con i quali si prospetta la violazione dell’art. 140 c.p.c. laddove la CTR aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’effettuazione della notifica della cartella, la mera spedizione della raccomandata informativa e non la sua ricezione, escludendo peraltro l’operatività della sentenza n. 3/2010 della Corte costituzionale che aveva invece efficacia retroattiva, vanno esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Ed invero, va premesso che la notificazione della cartella di pagamento è regolata dal d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e che secondo il comma 3, nelle ipotesi di cui all’art. 140 cod. proc. civ., la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità fissate dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, tale ultima disposizione richiede il deposito nella casa comunale, oltre che l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Va aggiunto che la Corte costituzionale con sentenza n. 3/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Ne consegue che per effetto della menzionata sentenza della Corte costituzionale la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione – cfr. Cass. n. 26864/2014; cfr. anche Cass. n. 25079/2014 ove si è affermato che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Orbene, ha errato la CTR nell’escludere la rilevanza in parte qua dei principi espressi dalla Corte costituzionale sul presupposto che la stessa era intervenuta in epoca precedente alla notifica della cartella che il contribuente, impugnando l’iscrizione ipotecaria, aveva sostenuto non essergli mai stata notificata.

Ed infatti, la circostanza che il procedimento di notificazione della cartella fosse anteriore alla sentenza della Corte costituzionale non comporta che il rapporto sottostante alla cartella anzidetta potesse ritenersi esaurito e, dunque, insuscettibile di essere disciplinato dagli effetti della citata sentenza n. 3/2010.

E’, infatti, la possibilità stessa, conferita dal diritto positivo e da quello vivente di questa Corte, di impugnare insieme all’atto successivo quello presupposto che si assume mai venuto a conoscenza del contribuente ad escludere in radice che il rapporto debitorio sottostante all’iscrizione ipotecaria notificata al C. potesse ritenersi definitivamente ed irrefutabilmente esaurito – cfr. Cass. 10528/2017 che pure richiama Cass. 17184/03.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto legittima la notifica della cartella in ragione del fatto che la raccomandata informativa fosse stata spedita, non ritenendo necessaria la ricezione della stessa.

Così facendo la CTR non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto che, per come evidenziato, non riconduce il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in via esclusiva alla ricezione della raccomandata informativa.

Non può invece passare al vaglio di questa Corte la questione relativa all’omessa previa verifica circa l’impossibilità di consegnare l’atto alle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.. La censura difetta di autosufficienza, non risultando esposta nel corso del giudizio di merito e per di più contrastando con quanto sarebbe emerso dall’esame della relata di notifica non riprodotta in ricorso.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata non si è conformata ai principi di diritto sopra esposti e nei limiti qui indicati non è conforme a legge.

La stessa va quindi riformata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

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