La guida sulla rateizzazione: come pagare, limiti del debito e proroga
I contribuenti possono chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) la rateizzazione degli importi a debito da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate. Può essere concesso un massimo di 72 rate, per una durata di 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria, e di 120 rate per 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili.
In una guida dell’Agenzia delle entrate, in collaborazione con l’agente della riscossione (AdER), recentemente pubblicata nei siti dei due enti, sono illustrate, tra l’altro, le varie possibilità di richiedere la rateizzazione ordinaria delle cartelle di pagamento, alla quale può accedere anche chi non ha rispettato la scadenza relativa alla rottamazione-quater fissata alla fine dello scorso mese di maggio con tolleranza fino al 5 giugno, quella straordinaria e la proroga del piano di dilazione.
La rateizzazione ordinaria
Chi si trova in una momentanea situazione di obiettiva difficoltà economica può chiedere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili, che possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno, con un importo minimo di ciascuna rata pari a 50 euro. Il contribuente che intende richiedere una dilazione per debiti di importo fino 120.000 euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica, senza bisogno di produrre alcuna istanza o documentazione.
Se il debito è superiore a 120.000 euro
Se, invece, il debito è superiore a 120.000 euro, la rateizzazione può essere concessa, ma la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata: in questi casi, la persona fisica o la ditta individuale in contabilità semplificata deve allegare alla domanda – che deve essere presentata via Pec utilizzando i moduli disponibili sul sito – la certificazione relativa all’Isee del nucleo familiare.
Se il richiedente è invece una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, con l’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:
• la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda (che deve essere inferiore a 1);
• il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’indice Alfa, calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione, oppure il totale dei ricavi e dei proventi, moltiplicato per 100.
La rateizzazione straordinaria
I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, hanno anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità e che, quindi, non sono in grado di pagare il debito in 72 rate, possono chiedere un piano straordinario fino a 120 rate. I requisiti per attestare la grave e comprovata situazione di difficoltà sono indicati nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 novembre 2013, che stabilisce il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica e, inoltre, che le rate possono essere esclusivamente di importo costante.
La rateizzazione in proroga
Se si dimostra che dopo la concessione della prima dilazione si è verificato un peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica, AdER può concedere la rateizzazione in proroga, che è richiedibile una sola volta e a condizione che non sia decaduto il piano per il quale si chiede la proroga.
La proroga può essere:
– ordinaria, fino a un massimo di altre 72 rate;
• straordinaria, fino a un massimo di 120 rate se, oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica, sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Il numero massimo di rate per una richiesta di rateizzazione in proroga è dato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o 120) e il numero di quelle, scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano per il quale si chiede la proroga. Il contribuente deve indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale chiede la proroga e allegare i documenti (indicati sul modello) attestanti il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.