ECONOMIA FISCALITA

La guida Enea per le ristrutturazioni dei condomini

In relazione alle agevolazioni fiscali riconosciute e spettanti in caso di lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini, e ai fini di chiarire i dubbi prospettati dai contribuenti, Enea ha pubblicato vademecum.

Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni degli edifici condominiali che rientrano tra quelli previsti per accedere alle detrazioni fiscali del 70 o 75%, sono quelli:

  • che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica”).

Le detrazioni vengono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio. La documentazione relativa agli interventi effettuati necessaria per accedere alle detrazioni fiscali – scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A del cosiddetto “decreto edifici” e scheda descrittiva dell’intervento di cui all’Allegato E – deve essere inviata all’Enea utilizzando il portale “http://finanziaria2017.enea.it”.

 

La guida

Il vademecum tratta degli interventi di riqualificazione per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico di parti comuni degli edifici condominiale (Legge n. 232/2016, art.1, comma 2) e, in particolare:

  1. a) di quelli che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (detrazione fiscale del 70%);
  2. b) di quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 al decreto 26/06/2015 (detrazione fiscale del 75 %).

Le parti comuni sono quelle indicate negli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

Possono usufruirne coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica e gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti: tutti i contribuenti possono optare per la cessione del credito invece che delle detrazioni fiscali.

Le detrazioni sono calcolate su un importo complessivo delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio: per questi interventi il limite è sull’ammontare complessivo della spesa, a differenza degli altri interventi per i quali il limite è riferito alla somma massima detraibile.

Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017.

Per potere usufruire delle detrazioni, l’immobile oggetto dell’intervento deve possedere i seguenti requisiti generali:

  • alla data di richiesta di detrazione deve essere “esistente”, ovvero accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato o impianti autonomi) secondo la definizione del D.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.

 

I requisiti tecnici

Quelli che seguono sono i requisiti tecnici specifici dell’intervento:

  • deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno, e deve interessare più del 25% della superficie disperdente;
  • deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’Allegato B al D.M. 11/3/2008, modificato dal D.M. 26/1/2010;
  • può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella relazione tecnica (D.lgs. 192/005, art. 8, comma 1) e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
  • devono essere rispettate le condizioni riportate nel Vademecum “Schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;
  • per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “Decreto linee guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per quella estiva e, inoltre, devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

 

Quali documenti

Questa la documentazione necessaria:

  1. a) documentazione da trasmettere all’Enea entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2017: http://finanziaria2017.enea.it);
  • scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “Decreto edifici” opportunamente modificato e integrato ;
  • scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”).
  1. b) documentazione da conservare a cura del cliente:
  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo professionale) che deve contenere (l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni):
  • la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
  • i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  • i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  • la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
  • i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state installate;
  • per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;

e inoltre

  • la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
  • copia degli attestati di prestazione energetica (Ape) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al “decreto linee guida”). In assenza di impianti centralizzati di climatizzazione estiva, invernale e produzione di acqua calda sanitaria essi possono essere sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al “decreto linee guida” con le caratteristiche ivi indicate;
  • copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali.
  • copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/2005;
  • originali degli Allegati inviati all’ENEA debitamente firmati); (per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra FAQ n. 13).
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti;

Infine, devono essere conservati anche i seguenti documenti di tipo amministrativo:

  • le fatture relative alle spese sostenute;
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale della ripartizione delle spese;
  • la ricevuta del bonifico bancario o postale con l’indicazione, come causale, del riferimento alla Legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario);
  • la ricevuta dell’invio effettuato all’Enea, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa oppure, in caso di invio postale, la ricevuta della raccomandata postale.

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