FISCALITA FISCO & WEB

La gestione contenzioso tributario telematica del

Nell’ambito del sistema giudiziario italiano, la riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs. 220/2023 costituisce un passaggio essenziale verso la modernizzazione e la digitalizzazione, con le misure in vigore dallo scorso mese di settembre in materia di procura alle liti, notifiche e depositi telematici, comunicazioni via Pec, violazioni regole telematiche e regole sulla forma degli atti. Nonostante l’entrata in vigore a far data dal 4 gennaio

2024, sono operative e quindi applicabili, ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado con ricorso notificato a partire dallo scorso 2 settembre, le nuove disposizioni in materia di procura alle liti, notifica e firma delle deposizioni testimoniali, comunicazioni via Pec, violazioni delle regole telematiche e regole sulla forma degli atti.  Tra le novità, il ricorso e gli atti processuali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico, al fine di rendere più rapida ed efficace la valutazione da parte dei giudici tributari e, quindi, gergo giuridico più sintetico e preciso  per avvocati e i difensori: in caso contrario, il giudice modificherà la determinazione delle spese di giudizio. Inoltre, i provvedimenti giudiziari senza firma digitale sono nulli.

Obiettivi dichiarati: semplificazione della gestione delle liti tributarie e riduzione dei tempi processuali.

La procura alle liti

Per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado, la nuove misure prevedono che:

– se il cliente conferisce l’incarico tramite firma digitale, non è più necessaria l’autenticazione da parte del difensore;

– se la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore è tenuto a depositare telematicamente una copia per immagine, attestandone la conformità mediante l’inserimento della relativa dichiarazione.

Obbligo di notifiche e depositi con modalità telematiche

Per i giudizi instaurati a partire dal 2 settembre 2024, è previsto l’obbligo per le parti (il contribuente ricorrente e l’ente resistente), i consulenti e gli organi tecnici, di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, memorie difensive, documenti probatori e provvedimenti giurisdizionali. L’obbligo generale di utilizzare il deposito telematico comprende anche il deposito del ricorso notificato e la costituzione del ricorrente e del resistente e si estende anche ai soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica. Per la notifica di un ricorso, l’obbligo della modalità telematica scatta anche per le controversie fino a 3.000 euro.

La violazione delle disposizioni su comunicazioni, notificazioni e depositi telematici e delle norme tecniche del processo tributario non rende automaticamente invalido il deposito, a condizione che si provveda alla regolarizzazione entro il termine perentorio fissato dal giudice.

La Pec per tutte le comunicazioni

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato sempre dal 2 settembre 2024, tutte le comunicazioni di segreteria e le notifiche devono essere eseguite con modalità telematica e l’indirizzo Pec del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso (o nel primo atto difensivo). I difensori sono obbligati a mantenere aggiornato l’indirizzo di posta elettronica certificata, comunicandone ogni cambiamento alle parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia. In assenza di tale comunicazione, la segreteria non è tenuta a individuare il nuovo indirizzo del difensore, né a eseguire la comunicazione con deposito in segreteria, per cui le comunicazioni della Corte saranno considerate valide se effettuate presso l’ultimo indirizzo conosciuto.

Pubblicazione della sentenza

Riguardo ai giudizi in primo e in secondo grado instaurati con ricorso notificato dallo scorso 2 settembre la sentenza, nel testo integrale originale, viene pubblicata tramite deposito telematico nella segreteria della Corte di giustizia tributaria entro il termine di 30 giorni dalla data della delibera.

Le fasi successive del giudizio

Nelle fasi successive del giudizio, o nei suoi gradi successivi, gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere depositati di nuovo; non saranno considerati gli atti e documenti cartacei dei quali non sia stata depositata una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay