CASSAZIONE

La fidejussione bancaria sconta solo l’imposta di registro in misura proporzionale

La Cassazione, nella sentenza n. 20969/2015 indica che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, che sia stato escusso dall’Agenzia delle Entrate per l’inadempimento di un’obbligazione d’imposta da parte del debitore principale,

DSCF0384è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA.
Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte riguarda una polizza fideiussoria che una società di capitali presta come garanzia in relazione all’adempimento di un’obbligazione tributaria. Subita l’attività di riscossione coattiva del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria, la società quindi avvia un procedimento monitorio nei confronti del debitore principale. Il conseguente decreto ingiuntivo viene registrato con applicazione di aliquota proporzionale.

La società contribuente chiede il rimborso dell’imposta di registro versata e, formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, propone ricorso innanzi la competente Commissione tributaria provinciale. Le ragioni della società contribuente trovano accoglimento: sia in prime cure, sia in sede di gravame si conferma che la fattispecie è soggetta ad imposta in misura fissa.

La Corte di Cassazione capovolge le conclusioni dei giudici di merito accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria con una soluzione diversa da quella precedente n.14000/2014, in cui gli Ermellini ritenevano che il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA è soggetto all’applicazione dell’imposta in misura fissa.

Nella sentenza odierna il Collegio afferma che, nel caso di specie, l’operazione complessiva è scindibile in più rapporti: il primo lega il debitore principale e il creditore (l’Amministrazione finanziaria), il secondo unisce il creditore al garante (la società contribuente) e il terzo esiste tra il garante e il debitore principale e ha ad oggetto l’obbligazione di prestare garanzia a fronte di un corrispettivo (il “costo delle fideiussioni” nominato ugualmente nell’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente).banche-soldi-euro

La Cassazione rileva inoltre che: “ … Ancora una volta, in base all’art. 1949 c.c. (fattispecie rientrante «negli altri casi stabiliti dalla legge» contemplati dal n. 5 dell’art. 1203), «il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore»: ed il pagamento, da cui scaturisce la cessione dei diritti, si è visto, non è corrispettivo o controvalore di una specifica prestazione della controparte. . – Non avendo spazio il principio di alternatività, trova applicazione l’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al.d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che assoggetta gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi (assoggettati all’imposta di registro ex art. 37 dei medesimo decreto), «recanti condanna al pagamento di somme o valori…», all’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3% (in termini, con riguardo a sentenza di condanna all’adempimento pronunciata nei confronti del debitore ceduto ed a favore del creditore cessionario, Cass. 28 febbraio 2011, n. 4802)”.
A cura di Redazione
Fonte:  www.tcnotiziario.it; www.eutekne.info/

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