La donazione per “obbligo di riconoscenza” non commuove il Fisco
Il quesito che genera la Risposta n. 444 del 29 ottobre 2019 ha come oggetto un matrimonio e il trasferimento di una nuda proprietà per “obbligo di riconoscenza”: una storia di quelle che una volta sarebbe stata definita “da libro Cuore”,
e che risulta particolare perché l’argomento è il fisco, che ha molto poco di sentimentale, e perché di questi tempi il rapporto tra un uomo e una donna, purtroppo e troppo spesso, occupa spazi in cronaca nera.
L’istanza di interpello è stata
presentata da un signore sposato da oltre vent’anni, in regime patrimoniale di
separazione dei beni, che dall’inizio del rapporto di vita coniugale ha potuto
dedicare ogni suo sforzo, mentale, fisico e anche economico, alla propria
attività professionale e agli affari esterni, “senza doversi mai preoccupare della amministrazione e della gestione
della vita familiare e domestica nei suoi aspetti più pratici”.
E proprio perché di questi aspetti della vita quotidiana – che comunque richiedono tempo e impegno – fatta di “assistenza e servizi a favore del coniuge”, se ne è occupata costantemente la moglie, l’istante riconosce di essere in debito di riconoscenza e, di conseguenza, il proprio dovere morale e sociale di provvedere al suo mantenimento e di garantirle, in caso di propria premorienza, il sostegno patrimoniale necessario per una esistenza dignitosa: il tutto, però, senza aggirare le disposizioni in materia successoria che tutelano i diritti dei legittimari.
Come pensa di assolvere a questo che sente come un dovere morale? Trasferendo alla moglie il diritto di nuda proprietà sulla casa coniugale, riservando per sé il diritto di abitazione.
Un dovere morale
Secondo il contribuente il trasferimento dell’appartamento avviene adempiendo a una obbligazione naturale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2034 del Codice Civile e trova la propria causa nel compimento del citato dovere morale e sociale: per questa ragione, pertanto, dovrà essere tassato in base a quanto previsto dall’articolo 9 della Tariffa, Parte Prima allegata al TUR.
Nell’interpello l’istante “Ritiene, infatti, che il trasferimento dell’immobile non avviene per spirito di liberalità, ai sensi degli articoli 769 e seguenti del Codice Civile e non costituisce né una donazione remuneratoria o liberalità d’uso ex articolo 770 del Codice Civile, né una liberalità indiretta ex articolo 809 del Codice Civile”.
Di conseguenza comunica che intende stipulare un atto pubblico di trasferimento alla presenza di testimoni, applicando l’imposta di registro con l’aliquota del 3% (articolo 9 della Tariffa allegata al TUR) e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Codice civile e donazione rimuneratoria
Nella risposta in esame l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’art. 2034 c.c. definisce le obbligazioni naturali come doveri morali o sociali che non presentano il carattere della giuridicità: non sono coercibili, ma una volta eseguite non si può ripetere quanto spontaneamente prestato.
Per quanto concerne, poi, il concetto di doveri morali o sociali si legge che come tali vanno intesi i valori condivisi dalla generalità dei consociati, motivo per cui non possono essere considerati tali i doveri che discendono “dalla morale individuale ovvero di una collettività che non abbia il carattere della generalità”.
Con riferimento, poi, all’adempimento eseguito sulla base di un obbligo di riconoscenza, l’Agenzia sostiene che, nonostante ciò che è normalmente considerato riconoscenza tende a corrispondere a un dovere morale o sociale, all’art. 770 del codice civile è espressamente prevista la donazione rimuneratoria: si tratta di un particolare tipo di donazione, che consiste nella liberalità fatta per riconoscenza, in considerazione di meriti del donatario o per un compenso (o ricompensa) speciale, con il quale si intende dimostra un apprezzamento particolare dei servizi ricevuti dal donatario.
Sebbene in presenza di una sorta di collegamento tra i servizi ricevuti e la conseguente donazione, quest’ultima deve essere fatta in modo spontaneo, senza che il donante vi sia tenuto per obbligo di legge “né di altri obblighi, usi o costumi”.
E’ quanto affermato anche in giurisprudenza, e nella Risposta viene citata la pronunzia Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1999, n. 12769, nella quale si legge che questo tipo di donazione si caratterizza per il motivo dell’attribuzione patrimoniale, che è “correlata ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l’attribuzione non cessi di essere spontanea e l’atto conservi la causa di liberalità”.
Il regime fiscale ordinario
Alla luce di quanto sopra esposto e degli elementi contenuti nell’istanza di interpello, l’Agenzia ritiene che l’atto con il quale il contribuente intende trasferire la nuda proprietà della casa coniugale alla moglie “in adempimento di un dovere morale e di un obbligo di riconoscenza” rientri proprio nello schema della donazione rimuneratoria delineato nell’art. 770 del codice civile.
Di conseguenza, all’atto di donazione dovrà essere applicato il regime fiscale ordinario previsto per l’imposta sulle donazioni dal D.lgs. 346/1990 e le imposte ipotecarie e catastali secondo le previsioni del D.lgs. 347/1990.
