FISCALITA

La detrazione per “mecenatismo culturale”

Il DL 83/2014, convertito nella legge 106/2014, ha introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali a fronte di interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo; l’art. 1 del decreto, modificato dall’art. 5 della legge 175/2017, riconosce un credito di imposta di natura permanente del 65% del valore delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di varia natura, tra cui gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.

Sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito e modalità di fruizione differenziate, in relazione qualifica del soggetto erogatore: per i titolari di reddito d’impresa il credito matura nel limite del 5 per mille dei ricavi annui, e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. I titolari di reddito di impresa lo utilizzano in compensazione con il modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni.

 

Il Mibac e le procedure

L’art. 100, comma 2, lettera m), del TUIR prevede la deducibilità integrale delle erogazioni liberali in denaro da parte di soggetti titolari di reddito d’impresa a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute “per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”.

In base a questa disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali: a) individua periodicamente con proprio decreto, secondo criteri definiti, i soggetti e le categorie destinatarie; b) determina le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; c) definisce gli obblighi di informazione per i soggetti erogatori e per i beneficiari; d) vigila sull’utilizzo delle erogazioni e comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni dagli stessi effettuate. Nel caso in cui, in un anno, gli importi complessivamente elargiti abbiano superato l’importo indicato o determinato, i singoli soggetti beneficiari che hanno ricevuto disponibilità finanziarie maggiori della quota assegnata dal Mibac versano all’entrata dello Stato il 37% della differenza. Come previsto dal D.M. 3/10/2002 (modificato dal D.M. 1911/2010), entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i beneficiari sono tenuti a comunicare allo stesso Ministero l’importo delle erogazioni liberali ricevute, le generalità complete di chi le ha corrisposte e le finalità o le attività per le quali sono state elargite. I soggetti erogatori devono comunicare all’Agenzia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta, specificando le proprie generalità e l’elenco dei soggetti beneficiari. L’Agenzia invia i dati ricevuti al MIBAC, che vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica al sistema informativo delle Entrate, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, l’elenco dei soggetti erogatori che possono beneficiare dell’agevolazione e l’ammontare delle relative erogazioni.

 

La richiesta di chiarimenti

Una società ha stipulato nel 2014 una Convenzione con la Sovrintendenza per un intervento di restauro integrale che prevedeva una certa somma a titolo di erogazione liberale in denaro, pagati dalla società istante secondo un apposito piano triennale (2014/2016).

Nell’interpello puntualizza che il protrarsi dei lavori di restauro oltre i termini previsti ha imposto la modifica delle scadenze dei versamenti indicate nel piano triennale, per cui il versamento dell’ultima quota veniva effettuato nel 2017.

Rispetto agli aspetti fiscali dell’erogazione liberale, la società evidenzia che, in base all’art. 100, comma 2, lettera m), del TUIR, ha dedotto per intero gli importi corrisposti, per la determinazione della base imponibile IRES, applicando il principio di cassa, ovvero nel limite della quota effettivamente versata di volta in volta alla Sovraintendenza nel corso dei periodi d’imposta interessati dai lavori di restauro. Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, inoltre, la società sostiene di aver eseguito l’invio telematico dei dati relativi alle somme erogate a titolo di liberalità entro il 31 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento del denaro, per cui nel gennaio 2018 è stata inviata la comunicazione relativa all’ultimo versamento effettuato nel 2017.

 

Il “mecenate unico”

La Sovraintendenza ha comunicato alla società l’accettazione della manifestazione d’interesse a effettuare, in qualità di “mecenate unico”, un’ulteriore erogazione liberale volta al recupero di un’altra opera d’arte, con l’avvio dei lavori prestabilito a partire dalla fine del 2018. In questa stessa

comunicazione di accettazione è stato anche indicato che nell’importo complessivo necessario per l’intervento di restauro era compresa una somma residua dalla precedente donazione: come precisato con l’integrazione dei documenti, la convenzione con la Sovraintendenza che regolamenta la seconda erogazione risulta ancora in fase di definizione.

Riguardo agli aspetti fiscali, per questa seconda erogazione la società istante, nel ritenere soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma per fruire del credito d’imposta denominato art bonus (art. 1, DL 83/2014, convertito nella legge 106/2014) chiede:

1) se la somma versata nel 2017 e risultata eccedente dalla precedente donazione possa concorrere, insieme alla quota versata entro la fine del 2018, alla maturazione dello sconto fiscale in riferimento ai lavori di recupero, per l’anno d’imposta 2018, da utilizzare in quote annuali di un terzo ciascuna, a partire dal periodo d’imposta successivo;

2) quali siano gli effetti fiscali ai fini IRES, sul periodo d’imposta 2017, derivanti dalla riqualificazione della somma risultata eccedente dalla precedente donazione, come quota che concorre, nell’ambito della seconda donazione, alla maturazione del credito d’imposta.

 

La soluzione prospettata

Per il primo quesito, secondo la società, a fronte del versamento da effettuare entro il 31 dicembre 2018 come parte dell’importo complessivo, il credito d’imposta si può considerarsi “maturato” per intero nell’anno d’imposta 2018, quindi utilizzabile in compensazione in quote annuali di un terzo ciascuna a partire dal 1° gennaio 2019. Sempre secondo l’istante, se l’effettuazione dell’erogazione liberale si rendesse interamente necessaria già entro il 2018, il relativo credito d’imposta dovrebbe considerarsi interamente maturato, in base al principio di cassa, proprio nel periodo d’imposta in cui avviene l’effettivo trasferimento delle somme versate: discorso valido riguardo sia per la quota effettivamente versata entro il 2018 sia per quella risultata eccedente dalla precedente donazione, anche se versata nel periodo d’imposta precedente.

Per il secondo quesito, la società ritiene di dover eseguire in sede di dichiarazione una variazione in diminuzione del reddito imponibile per l’importo relativo all’erogazione effettuata per il primo progetto di restauro per il quale, come già precisato, la società stessa fruisce della deduzione dal reddito imponibile (art. 100, comma 2, lettera m), del TUIR): questa somma è pari alla differenza tra quanto versato nel periodo d’imposta 2017 e la quota eccedente che la Sovrintendenza ha ridestinato al secondo progetto di restauro.

 

La Risposta n. 103

Alla luce del contesto normativo di riferimento rispetto al caso prospettato, l’Agenzia ritiene che le somme versate e risultate eccedenti, nell’ambito di quanto previsto dal citato art. 100, comma 2, lettera m), del TUIR, non possono concorrere alla determinazione del cosiddetto art bonus che la società istante maturerà in riferimento alle somme che intende versare per sostenere il secondo progetto.

Il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, infatti, prevede che le somme versate a titolo di liberalità:

– siano finalizzate allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti beneficiari e alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

– diano diritto, in capo ai soggetti eroganti, alla deducibilità del loro intero ammontare;

– concorrano, insieme a tutte le altre erogazioni effettuate complessivamente in un dato anno, alla determinazione del limite massimo determinato dal Mibac oltre il quale scatta l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire all’erario il 37% della differenza.

Inoltre, gli importi versati e risultati eccedenti non sono soggetti a restituzione, come stabilito dall’art. 4 della Convenzione con la Sovrintendenza, che prevede per il beneficiario l’obbligo “di impiegare completamente le risorse finanziarie donate da …” e nel caso in cui “vi dovessero essere dei residui fondi derivanti dall’espletamento della gara, questi dovranno essere destinati ad ulteriori interventi da concordare tra le parti”.

Dal quadro normativo descritto e dall’assenza di un diritto alla restituzione dei fondi residui da parte della società istante, dunque, la stessa non potrà usufruire del cosiddetto art bonus sulle somme già versate, in quanto acquisite a titolo definitivo dal soggetto beneficiario. Inoltre, in base all’art. 100, comma 2, lettera m), “al ricorrere dei presupposti previsti, la circostanza che le somme versate in un periodo d’imposta risultino, a posteriori, ‘eccedenti’ rispetto alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario non incide in alcun modo sulla piena spettanza dell’agevolazione in esame in capo al mecenate”. Nel 2017 la società ha effettuato erogazioni liberali sulla base di un’apposita Convenzione stipulata con la Sovrintendenza per un intervento di restauro integrale; gli importi versati sono stati regolarmente comunicati all’Agenzia delle entrate entro i termini previsti e acquisiti dal soggetto beneficiario a titolo definitivo, anche se parzialmente destinati alla realizzazione di un nuovo progetto, come previsto dalla citata Convenzione.

Per queste ragioni l’Agenzia afferma che l’agevolazione possa essere legittimamente utilizzata, in applicazione del principio di cassa, esclusivamente nel 2017 e per l’intero importo come deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette.

 

 

 

 

 

 

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