EUROPA FISCALITA

La detraibilità dei canoni di locazione per studenti fuori sede: requisiti e limiti

La Circolare 9/E del 2020 contiene una serie di delucidazioni sulle deduzioni e detrazioni da esporre nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: tra queste, merita secondo noi un approfondimento il trattamento fiscale

riservato alle spese, detraibili al 19%, per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede (art 15, comma 1, lett. i-sexies e lett. i-sexies.01, del TUIR).

I contratti ammessi

E’ detraibile il 19%, per un importo annuo non superiore a 2.633 euro, dei canoni pagati da studenti che frequentano università italiane per i seguenti contratti:

− di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/998, registrati e relativi a un immobile a uso abitativo, quindi anche i canoni corrisposti per contratti a uso transitorio o relativi a un posto letto singolo, redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti; 

− di ospitalità e atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con università, enti per il diritto allo studio, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Il beneficio fiscale non compete per i contratti di sublocazione, non contemplati tra gli schemi contrattuali indicati nel TUIR.

Quali requisiti per la detrazione

Per fruire del beneficio gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università che si trova in un Comune diverso da quello di residenza, distante da questo almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa: oggetto del contratto devono essere immobili ubicati nello stesso Comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. La verifica della distanza deve essere effettuata caso per caso, facendo riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata rispetto a una qualsiasi via di comunicazione, ad esempio ferroviaria o stradale: si ha diritto alla detrazione se almeno uno dei collegamenti risulti pari o superiore a 100 chilometri (circolare 34/2008). Quando nel Comune di residenza dello studente non esiste una linea ferroviaria, il percorso più breve da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento misto, stradale e ferroviario. 

La detrazione – detto che sono irrilevanti sia la facoltà o il corso universitario frequentato, sia la natura pubblica o privata dell’ateneo – spetta anche agli iscritti:

− agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), per i quali le spese in questione sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (parere reso dal MIUR nel 2016);

− ai nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (circolare 20/2011).

Non possono invece fruire della detrazione gli studenti che frequentano corsi post laurea (master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione) sia in Italia che all’estero.

E quali limiti  

Lo sconto del 19% si calcola su un importo massimo, in ciascun periodo di imposta, di 2.633 euro, dal quale sono escluse le spese condominiali, per il deposito cauzionale e/o di riscaldamento comprese nel canone e i costi di intermediazione. Le spese per il contratto di ospitalità sono detraibili con gli stessi limiti, anche se il servizio comprende, senza un corrispettivo ad hoc, servizi come la pulizia della camera e i pasti: tali spese non sono invece detraibili, come altre eventuali diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se vengono addebitate autonomamente dall’istituto.

La detrazione in questione eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata.

Quando il contratto è cointestato a più soggetti, il canone si attribuisce pro quota a ciascun intestatario, a prescindere dal fatto che sussistano o meno i requisiti previsti: la detrazione spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma e viene calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo stabilito.

Il beneficio fiscale per i canoni pagati dal familiare spetta a quest’ultimo, se lo studente è fiscalmente a suo carico: ciascuno dei genitori con due figli universitari a carico, titolari di due diversi contratti di locazione, può fruire della detrazione (circolare 20/2011).  

Se l’università è all’estero

Con le stesse condizioni e lo stesso limite, il risparmio fiscale spetta anche a studenti iscritti presso un’università estera, purché si trovi in uno degli Stati dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula, o al rinnovo, di contratti di locazione e di ospitalità o di atti di assegnazione in godimento, purché l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma (enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative).

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