ECONOMIA FISCALITA LAVORO

La decorrenza del regime speciale per gli impatriati

Una cittadina italiana, residente in Italia dal 6 settembre 2021 e proveniente dalla Svizzera, dove prima è stata residente con iscrizione AIRE del 2015, dichiara che dal suo rientro sta lavorando con telelavoro dalla propria

abitazione e che sarà presente fisicamente in Svizzera soltanto cinque giorni al mese. Precisa, inoltre, che il ritorno in Italia è stato determinato dalle nuove esigenze del datore di lavoro svizzero, che le ha affidato l’incarico di coordinarsi con alcune strutture situate nel territorio italiano.

Alla luce della particolare modalità di svolgimento del suo lavoro, chiede se possa beneficiare del regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dall’art. 16 del D.lgs. 1472015 e, in tal caso, quale sia la decorrenza di tale regime.

La Convenzione tra Italia e Svizzera

La contribuente evidenzia che la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni, all’art. 4, paragrafo 4, prevede che “La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”.

La signora, quindi, sostiene di doversi ritenere fiscalmente residente in Italia a partire dal 6 settembre 2021 e non dal periodo d’imposta 2022, altrimenti per il periodo dal 6settembre al 31dicembre 2021 non avrebbe alcuna residenza fiscale.

Presupposti e modifiche del decreto crescita

Il regime citato è stato introdotto dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il cosiddetto “decreto internazionalizzazione” e per accedervi, dopo le modifiche apportate dal decreto crescita (Dl 34/2019), è necessario che il lavoratore:

a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’art. 2 del TUIR);

b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta prima del trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Inoltre – e questo aspetto non ha subito modifiche – possono fruire del beneficio fiscale in questione i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti vigente una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale:

a) in possesso di un titolo di laurea che abbiano svolto continuativamente un lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

b) che abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione spetta per un quinquennio a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Le modifiche apportate dal decreto crescita a partire dal periodo d’imposta 2019 sono state illustrate con la circolare 33/E del 28 dicembre 2020, nella quale viene precisato che non è richiesto che l’attività lavorativa sia svolta per un’impresa attiva nel territorio dello Stato e pertanto può accedere all’agevolazione chi viene a lavorare in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero o i cui committenti, in caso di lavoro autonomo o d’impresa, siano stranieri (non residenti).

L’applicazione del regime agevolativo richiede, tra l’altro, che l’attività lavorativa sia prestata “prevalentemente” nel territorio italiano, condizione che risulta soddisfatta se la stessa si protrae per un periodo superiore a 183 giorni nel corso dell’anno, considerando non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi.

Da quando si applica

Con riguardo alla decorrenza, nella risposta n. 3 del 7 gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate non condivide la tesi sostenuta dall’istante e afferma che non è rilevante la disposizione richiamata, contenuta nella Convenzione siglata tra Italia e Svizzera, volta a ripartire la potestà impositiva tra i due Stati contraenti, ma che si deve fare riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del citato D.lgs. 147/2015, unicamente alla normativa interna e, in particolare, alle disposizioni del citato art. 2 del TUIR. Pertanto, la contribuente si potrà considerare fiscalmente residente nel territorio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2022 e per i successivi quattro periodi d’imposta.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay