FISCALITA

La cessione dell’ecobonus quando ci sono diversi fornitori

Per le spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica, al posto della detrazione alcuni dei soggetti beneficiari possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito

gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito: non è prevista la cessione a banche e intermediari finanziari (tranne che in caso particolare, che vedremo più avanti).

Questa possibilità, originariamente riservata ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, dal 1° gennaio 2018 è stata estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli eseguiti sulle singole unità immobiliari (legge 205/2017), e le relative modalità attuative sono state definite con due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate (28 agosto 2017 e 18 aprile 2019).

Il dubbio interpretativo

Il titolare di una ditta individuale chiede chiarimenti riguardo la corretta applicazione della detrazione denominata ecobonus (art. 14, Dl 63/2013) e dei relativi provvedimenti attuativi. Nel 2018 ha eseguito, per conto di un committente, alcuni lavori di “sostituzione quadri elettrici, locali caldaia, rifacimento impianto elettrico centrale termica, collegamenti elettrici per climatizzazione invernale con sostituzione dei conduttori elettrici esistenti all’interno di un più ampio intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria (comma 347)”.

Il committente ha speso una certa somma, una parte per il suo intervento e il rest0 per un intervento effettuato da un secondo fornitore e nel 2019 ha ceduto l’intero credito di imposta dichiarato all’istante, poiché l’altro fornitore non ha voluto acquistare la sua parte pro-quota del credito.

Dopo aver segnalato che il provvedimento attuativo del 2019 (al punto 3.3) prevede che “in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore”, il contribuente chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che ciascun fornitore può essere destinatario solo della quota parte del credito corrispondente alla prestazione erogata o può acquisire anche la quota di credito spettante all’altro fornitore, non interessato ad acquisire il credito.

Il signore ritiene di poter riceve l’intera credito relativo alla detrazione sulla base del tenore letterale delle norma, secondo la quale il soggetto che ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica, in presenza di più fornitori (e solo alcuni dei quali disposti ad acquistare il credito), potrà cedere a questi l’intero credito, suddividendolo tra di loro in proporzione al rapporto delle spese sostenute nei confronti dei soli fornitori acquirenti.

Se accetta un solo fornitore

L’Agenzia delle entrate, con la risposta 425 del 1° ottobre, evidenzia che sono stati forniti chiarimenti con due circolari, n 11 e 17, entrambe del 2018, anche alla luce delle modifiche introdotte con la legge 205/2017): in particolare, la 11/E individua i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito: fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, altri soggetti privati oltre alle persone fisiche, come i soggetti titolari di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti), banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate da soggetti che ricadono nella no tax area.

Con il citato provvedimento del Direttore delle Entrate del 2019 è stata disciplinata l’ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori, precisando che la stessa deve essere comunque, nel suo ammontare massimo, commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza limitare in alcun modo la facoltà di cessione ai singoli fornitori in base al valore dei beni e servizi forniti.

In conclusione, dunque, l’Agenzia sostiene che l’istante, unico fornitore disposto ad accettare il credito che il committente intende cedere, possa acquisire in qualità di cessionario l’intero importo della detrazione maturata dal cedente, “a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito”.

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