FISCALITA

IVA, i chiarimenti delle Entrate

La circolare n. 8/E dello scorso 7 aprile contiene una nutrita serie di chiarimenti interpretativi, relativi ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata. Gli argomenti trattati sono molteplici, dalla rottamazione delle cartelle alla cedolare secca, dalle indagini finanziarie alle detrazioni per l’edilizia e altro ancora: in questa sede riassumiamo quelli riguardanti l’IVA.

Accertamento e riconoscimento delle perdite

Un quesito riguarda il mancato riconoscimento delle perdite in sede di accertamento e la eventuale influenza sui termini di sospensione per impugnare l’atto. In base all’art. 42 del DPR 600/1973 il contribuente può chiedere che le perdite pregresse siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili in sede di accertamento presentando un’apposita istanza che sospende i termini di impugnazione di 60 giorni. Nell’ipotesi di negazione dello scomputo, si chiede se ci sono ipotesi in cui ciò potrebbe invalidare anche la sospensione dei termini, ponendo il contribuente in una condizione di ritardo per la proposizione del ricorso.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 aprile 2016 ha precisato che l’ufficio controlla l’utilizzabilità delle perdite pregresse richieste, ricalcola l’eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni e comunica l’esito al contribuente entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Considerata l’assenza di alcun collegamento tra la sospensione dei termini all’esito del controllo, la presentazione dell’istanza sospende comunque per sessanta giorni il termine per l’impugnazione dell’atto, che in questo caso è di centoventi giorni.

Mancata tenuta del registro dei corrispettivi e benefici premiali

La grande maggioranza dei titolari di partita IVA lavora soltanto emettendo fatture, non avendo rapporti con il pubblico o non essendo esonerata dalla fatturazione, come succede ad esempio per i medici. Si chiede se chi non tiene il registro dei corrispettivi può assolvere l’obbligo mediante opzione in base al D.Lgs. n. 127/2015 al fine di conseguire i relativi benefici premiali.

L’art. 4 del Dl 193/2016, il cosiddetto “decreto fiscale”, ha previsto l’obbligo generalizzato per i soggetti passivi IVA di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, di quelle ricevute e registrate (articolo 25, DPR 633/1972), comprese le bollette doganali, e delle relative variazioni. In base alla normativa vigente possono esercitare le opzioni previste dall’art. 1, comma 3, e dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi che emettono fatture, sia normalmente, sia eventualmente a richiesta del cliente, a condizione che ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti, e si può fruire dei relativi benefici premiali solo al compimento di tutti gli adempimenti richiesti nell’ambito delle opzioni esercitate ai sensi del citato decreto legislativo.

Operazioni non documentate da fattura

La nuova normativa si occupa unicamente della trasmissione dei dati delle fatture. Si chiede se si può ritenere decaduto l’obbligo di segnalare le operazioni da 3.600 euro, IVA inclusa (art. 21, Dl. 78/2010), per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Le modifiche introdotte dal decreto fiscale (Dl 193/2016) hanno determinato il venir meno di questa previsione: ne consegue che nessun obbligo di trasmissione è dunque previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque sia il relativo importo. E’ ancora possibile inviare i dati dei corrispettivi giornalieri su base opzionale (art. 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015).

Altri casi di esonero dalla trasmissione dei dati

L’art. 21, comma 1, del Dl 78/2010 ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane, il che in linea generale porta a ritenere che per i soggetti passivi IVA è venuta meno ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione. I contribuenti avranno quindi l’obbligo di trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse e delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore. Tuttavia, visto che l’invio dei dati ha lo scopo principale di prevenire illeciti nel campo IVA e il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, come chiarito dalla circolare n. 1/2017, si possono ritenere esclusi dagli obblighi dell’art. 21 anche i soggetti in regime forfetario e quelli che, fino al 2015, si sono avvalsi del “regime dei minimi” e lo manterranno fino alla scadenza. Come evidenziato dalla circolare citata, anche le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ricevute, alla luce dell’obbligo di invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (art. 1, legge 244/2007); resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni non trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

Operazioni certificate tramite scontrino

Le modifiche apportate dal Dl 193/2016 all’art. 21 del Dl 78/2010 hanno eliminato qualunque obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura, come ad esempio tramite scontrino o ricevuta fiscale. I dati delle operazioni potranno comunque essere trasmessi – se il contribuente decide di avvalersi, per fruire dei relativi benefici, dell’opzione di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 – secondo le modalità indicate nei provvedimenti del Direttore delle Entrate del 28 ottobre e dell’1 dicembre 2016. Quanto alla “tipologia dell’operazione” – tra i dati delle fatture da inviare – il riferimento è alla natura dell’operazione, al motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura: ad esempio, perché l’operazione è non imponibile, esente o esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Rimborsi e adempimenti

L’art. 7-quater, comma 32, del Dl 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro il limite al di sotto del quale il rimborso è eseguito senza prestare garanzia e senza altri adempimenti. Per le istanze di rimborso presentate prima dell’entrata in vigore della disposizione, la modifica si applica secondo quanto indicato dalla circolare 32/E del 2014, con riguardo alle semplificazioni che avevano già modificato l’articolo 38-bis, DPR 633/1972 (art. 13, D.Lgs. 175/2014). L’innalzamento da 15.000 a 30.000 euro, pertanto, produce effetti anche sui rimborsi in corso di esecuzione dal 3/12/2016, data di entrata in vigore della disposizione. Dopo l’entrata in vigore della modifica, per i rimborsi per i quali in precedenza occorreva la garanzia, l’ufficio o l’agente della riscossione non la richiedere e se l’ha già richiesta, il contribuente che non ha provveduto non è tenuto a presentarla. La nuova disciplina non ha effetti sui rimborsi già erogati al 3/12/2016, per cui le garanzie prestate in corso di validità per i rimborsi già erogati non possono essere restituite. Nel caso in cui ci sia stata la sospensione degli interessi per un ritardo nella consegna delle garanzie, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dal 3/12/2016.

Iper ammortamenti

Vediamo se, per un bene “industria 4.0” acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, l’intero corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure va operata una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto. L’Agenzia ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato insieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento, poiché tale interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.

Il periodo di vigenza del beneficio

L’art. 1, comma 8, della Legge di stabilità 2017 (n. 232/2016) proroga al 31/12/2017 – o al 30/6/2018 in presenza di determinate condizioni – la disciplina relativa al super ammortamento del 40% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, l’iper ammortamento, che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017). L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo dall’1/1/2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31/12/2017 o, come si è visto, al 30/6/2018 in certe condizioni. Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150°%, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super ammortamento, deve seguire le regole generali della competenza, previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. DI conseguenza, un bene materiale strumentale nuovo elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può fruire della maggiorazione del 150% poiché l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.

Applicabilità agli esercenti arti e professioni

Nella circolare 8/E si legge che “Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 (‘Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione…’), il contenuto dell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei ‘Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0’)” e inoltre la tipologia di beni agevolabili fanno sì che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa.

Applicazione del super ammortamento ai beni immateriali

L’art. 1, comma 10, della Legge di bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell’allegato B della legge stessa, beneficio che è riconosciuto ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, dunque, stabilisce un nesso tra il bene immateriale e il soggetto che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (oggetto agevolato). Questo “collegamento” è confermato anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio, per cui il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

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