FISCALITA

IVA e certificazione delle prestazioni sanitarie nelle farmacie

E’ stata richiesta la consulenza giuridica concernente l’interpretazione dell’art. 22 del DPR n. 633/1972. Nello specifico, l’istante fa presente che un decreto ministeriale ha disciplinato fra quelle di farmacia, le seguenti attività:

  • le autoanalisi di prima istanza;
  • la presenza in farmacia di altri operatori sanitari;
  • la prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali.

Questi servizi sanitari, erogabili direttamente dalle farmacie, hanno bisogno di un inquadramento del regime IVA applicabile e dell’obbligo di documentazione dei corrispettivi, in funzione del diritto alla deducibilità o detraibilità per il destinatario. In tale contesto, l’istante chiede conferma della correttezza della soluzione interpretativa prospettata nella richiesta di consulenza giuridica.

 

La soluzione proposta

  1. a) Rispetto alle prestazioni rese dalle farmacie mettendo a disposizione degli operatori sociosanitari (D.Lgs. n. 153/2009, art. 1, comma 2, lett. a), e D.M. 16/12/2010, art. 3), la risoluzione n. 128/E del 2011 ha precisato che “le prestazioni professionali in questione, purché oggettivamente riconducibili alla diagnosi, la cura e la riabilitazione della persona e in quanto materialmente rese da soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari), presentano i requisiti per ricadere nell’ambito di applicazione del regime di esenzione dell’IVA” (art. 10, n. 18, DPR 633/1972).
  2. b) Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo (D.Lgs. 153/2009, art. 1, comma 2, lett. e) e D.M. 16/12/2010, art. 2): sono quelle effettuabili direttamente dal farmacista tramite apparecchiature automatiche presenti nella farmacia, quali i test per la glicemia, la misurazione della pressione arteriosa, ecc. L’istante ritiene che tali prestazioni, pur in assenza di una presenza professionale, siano comunque prodromiche alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, successivamente fornite da figure professionali e che possano, pertanto, beneficiare dell’esenzione IVA.
  3. c) Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello (D.Lgs. 153/2009, art. 1, comma 2, lett. d, e D.M. 16/12/2010, art. 3): prevedono l’erogazione anche da remoto di figure professionali, dispositivi strumentali e servizi di secondo livello, in base alle prescrizioni dei medici di medicina generale e dei pediatri. Queste prestazioni sono oggettivamente riferibili alla sfera della diagnosi, cura e riabilitazione e dovrebbero, pertanto, essere anch’esse esenti dall’imposta.
  4. d) Servizi di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, riscossione del ticket a carico del cittadino e ritiro dei referti (D.M. 8/7/2011): nell’attività svolta in nome e per conto della Azienda U.S.L., la farmacia incassa la quota di partecipazione a carico del paziente, rilascia la ricevuta fiscale e riversa le somme incassate all’azienda U.S.L. Il servizio della farmacia è remunerato dall’Azienda U.S.L. con un corrispettivo assoggettato a IVA ordinaria. Secondo l’istante i corrispettivi di tali prestazioni, in base all’art. 22 del DPR 633/1972, possono essere documentati con scontrino fiscale “parlante”, recante l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

 

La riposta delle Entrate

L’Agenzia fornisce la consulenza giuridica richiesta tramite la pubblicazione della risoluzione n. 60/E del 12/05/2017, nella quale evidenzia che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del DPR 633/1972, sono esenti dall’imposta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;”.

Al riguardo la risoluzione 128/E del 2011, nel richiamare precedenti documenti di prassi (risoluzioni n. 550555 del 1989, n. 119/E del 2003, n. 39/E del 2004 e n. 87/E del 2010) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza n. C-141/00 del 2002), precisa che l’esenzione da IVA alle prestazioni sanitarie “deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende”. Considerato che l’esenzione IVA è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione – diagnosi, cura e riabilitazione – e di colui che la rende – soggetti abilitati all’esercizio della professione – il venir meno di uno dei due requisiti determina il mancato riconoscimento dell’esenzione.

Esaurita questa sorta di premessa, nella risoluzione si affrontano nel dettaglio i quesiti proposti.

  1. a) Prestazioni rese da farmacie mettendo a disposizione operatori socio-sanitari. L’art. 1, comma 2, lett. a), punto 4), del D.Lgs. 153/2009, le descrive come “la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”. Le prestazioni richieste dal medico o pediatra e rese da operatori sociosanitari, da infermieri e da fisioterapisti, soddisfano dunque il duplice requisito oggettivo e soggettivo richiesto per l’esenzione da IVA.
  2. b) Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo. L’art. 1, comma 2, lett. e), del citato decreto 153 le definisce come “l’effettuazione presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;”. In proposito l’Agenzia fa riferimento anche al D.M. 16/12/2010, avente a oggetto “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”, che all’art. 1 dispone: “ L’erogazione dei servizi di cui al presente decreto può essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. 2. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute. 3. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.”.

Inoltre, l’art. 3 dello stesso decreto, al comma 3, prevede che “Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti prestazioni: a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; b) effettuazione di medicazioni e di cicli di iniezioni intramuscolo; c) attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato; d) iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie”. Ai fini dell’imposizione, nei casi in cui le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite con automatiche disponibili in farmacia ma in assenza di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA. Nella risoluzione in commento l’Agenzia sottolinea di aver già escluso in passato, in risposta a un’istanza di interpello, l’applicazione del citato art. 10 alla fattispecie, sostanzialmente analoga a quella rappresentata, del programma “Tele monitoraggio domestico”, nell’ambito del quale le misurazioni periodiche erano effettuate direttamente dal paziente.

  1. c) Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello. L’art. 1, comma 2, lett. d), del decreto 153/2009 le descrive come “la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;”. Se, nel caso presentato, i servizi sono prescritti da medici o pediatri e forniti “anche” avvalendosi di personale infermieristico – rispettando l’art. 3 del D.M. 16/12/2010 – l’esenzione IVA è applicabile essendo soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo sopra enunciato.
  2. d) Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti. Viene confermato che il servizio è soggetto all’imposta ad aliquota ordinaria (art. 3, DPR 633/1972).

Riguardo, infine, all’esenzione o all’imponibilità dei servizi erogati dalle farmacie nel documento di prassi, vengono chiarite la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, richiamando l’art. 22, comma 1, n. 4) del decreto 633/1972, in base al quale l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, “per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;”. Nella risoluzione n. 119/E del 1996 è stato definito “aperto al pubblico” il locale in cui il pubblico può “liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalla qualità del soggetto cedente, e nel quale abitualmente vengano eseguite le operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto e immediato rapporto tra venditore dettagliante e acquirente consumatore”. Questa definizione risulta applicabile anche alle farmacie, per quanto le operazioni di cui si parla non costituiscono la cessione di beni ma la prestazione di servizi sanitari: l’Amministrazione finanziaria non si ravvisa preclusioni alla certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni indicate nell’istanza e detratte mediante lo scontrino fiscale che specifica natura, qualità e quantità dei servizi prestati e con l’indicazione del codice fiscale del contribuente, in conformità con quanto disposto dal TUIR (artt. 10, comma 1, lett. b e 15, comma 1, lett. c). Ciò anche considerando che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, che erogano le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque una fattura nei confronti della stessa, procedura funzionale al successivo inoltro dei dati al Sistema tessera sanitaria.

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