FISCALITA

Istituzioni religiose, erogazioni liberali e deducibilità

La risoluzione n. 72/E del 19 giugno 2017 è stata emanata al fine di fornire una serie di chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili dal reddito complessivo.

Con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che, ai fini della deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose – ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. i) ed l) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, DPR n. 917/1986), tali erogazioni sono effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, assegno bancario o circolare. Non si ha diritto allo sconto fiscale per le erogazioni effettuate in contanti, fatta eccezione per quelle in favore della Tavola valdese, organo della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese stessa.

L’art. 1 del Decreto ministeriale 1° dicembre 1989, attuativo dell’art. 3, comma 3, della legge n. 409/1993, che ha modificato l’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, prevede infatti che le erogazioni liberali in denaro a favore di tale istituzione religiosa, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo del contribuente, devono risultare da una attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito in caso di bonifico bancario, dalle attestazioni o certificazioni rilasciate dalla Tavola valdese su appositi stampati preintestati e numerati; gli stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, oltre al cognome, il nome e il Comune di residenza di chi effettua la donazione, l’importo e la causale dell’erogazione liberale.

La certificazione (o attestazione) può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti dalla stessa incaricati presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

 

Se manca la ricevuta di pagamento

Ci sono inoltre altri due documenti di prassi, la circolare n. 21/E del 2010, e la risoluzione n. 69/E del 2011, con i quali l’Amministrazione finanziaria ha confermato che le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese ed Enti valdesi recanti l’indicazione dei dati richiesti sono atte a consentire il beneficio della deduzione dal reddito delle erogazioni liberali, anche se non sono accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente bancario o postale.

Nella risoluzione 72/E del 2017, integrando quanto indicato nella citata circolare 7/E, l’Agenzia fa presente che i chiarimenti forniti per le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese sono da ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di altre istituzioni religiose, deducibili in base alle disposizioni volte a regolare i rapporti tra tali istituzioni e lo Stato sulla base di intese, per le quali i decreti ministeriali attuativi prevedano le stesse modalità di documentazione;

queste modalità sono previste, in particolare, per le erogazioni liberali a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (art. 46, legge n. 222/1985 – D.M. 12 dicembre 1988) e per quelle a favore dell’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno (art. 29, legge n. 516/1988 – D.M. 1 dicembre 1989).

Le medesime istruzioni valgono anche in relazione alle erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali, nelle leggi di regolazione degli accordi con lo Stato italiano, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell’IRPEF senza che sia stato tuttavia emanato alcun provvedimento sulle relative modalità di documentazione a fini fiscali, come nel caso delle erogazioni effettuate in favore dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI – art. 16, legge n. 116/1995) e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI – art. 26, legge n. 520/1995).

Le Comunità Ebraiche

Per quanto concerne le erogazioni liberali a favore dell’Unione delle Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), nel documento di prassi si fa presente che l’art. 30, comma 1, della legge n. 101/1989 – espressamente richiamato nel comma 1, lett. e), dell’art. 10 del TUIR – stabilisce che a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, stipulata il 6 novembre 1996 (integrativa dell’intesa del 27 febbraio 1987), le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo i contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo d’imposta nel quale sono stati versati e le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo.

In vigenza della precedente disposizione, che consentiva la deducibilità dei soli contributi versati alle Comunità ebraiche, era stato emanato il decreto ministeriale 25 marzo 1991, con il quale è stato previsto che i predetti contributi annuali dovessero risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo:

1) dall’attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla Comunità ebraica di appartenenza contenente la causale del versamento e l’indicazione del periodo d’imposta al quale si riferiscono i contributi versati, dovuti alla Comunità a norma del relativo statuto;

2) dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza su appositi stampati predisposti e numerati dalla Comunità stessa, da cui risultino: il numero della quietanza; il cognome, il nome e il Comune di residenza del soggetto che, a norma dello statuto della Comunità, ha effettuato il versamento; l’importo del contributo versato, la causale della contribuzione e il periodo di imposta al quale si riferiscono i contributi versati.

In conclusione, in assenza di successivi provvedimenti emanati a seguito delle modifiche normative sopra indicate, tale modalità probatoria può essere estesa anche alle erogazioni liberali a favore delle predette Comunità ebraiche

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