ONLUS

Iscrizione delle ONG nell’anagrafe delle ONLUS

L’agenzia delle Entrate ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti da parte di organizzazioni non governative (ONG), riconosciute idonee in base alla legge n. 49/1987 , in relazione alle modalità da seguire per l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 32, comma 7, della legge n. 125/2014

CASA-DI-RIPOSO-1024x768(“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”). In particolare, il comma 7 dell’art. 32 prevede che “le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49”.
Cosa stabilisce, in pratica, la disposizione? Che le ONG già riconosciute “idonee” in base alla legge n. 49/1987, alla data di entrata in vigore della legge n. 125/2014 – nel caso in cui vogliano mantenere la qualifica di ONLUS – devono presentare una istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, tenuta presso le Direzioni regionali dell’Agenzia.
Ai sensi della nuova normativa, inoltre, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 125 – quindi, fino al 28 febbraio 2015 – o fino al momento dell’avvenuta iscrizione, restano validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa dal Ministero degli Affari Esteri (ora Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
Il dubbio interpretativo manifestato da alcune organizzazioni è se, per effetto delle nuove disposizioni della citata legge n. 125, le ONG già riconosciute “idonee” al 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 125), devono o meno adeguare gli statuti o gli atti costitutivi, ai fini del riconoscimento come ONLUS, a tutti i requisiti previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997. In proposito, nella risoluzione n. 22/E del 24 febbraio 2015, si legge che d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia delle Entrate precisa che le ONG che presentano l’istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, non sono tenute ad adeguare statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. In sostanza, con la richiesta di iscrizione ai sensi dell’art. 32, comma 7, della legge n. 125/2014, le ONG costituiscono, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle ONLUS, una particolare categoria “ad esaurimento” e mantengono le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, la possibilità di accedere al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF e di ricevere erogazioni liberali deducibili e/o detraibili in capo ai soggetti eroganti senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi.

L’iscrizione

05L’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS si realizza presentando alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONG richiedente, l’apposito modello di comunicazione (approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 e reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione riservata al non profit).
Al riguardo l’Agenzia precisa che, ai fini della compilazione di questo modello, in corrispondenza della casella 14 riguardante il settore di attività, deve essere indicato l’acronimo “ONG”. Considerato che, come si è già detto, l’iscrizione avviene senza dover conformare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del citato D.Lgs. n. 460, al modello di comunicazione non dovrà essere allegato lo statuto o l’atto costitutivo.
Per quanto concerne le modalità di presentazione, il modello può essere spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice copia alla Direzione Regionale competente, che provvederà all’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS comunicandolo all’Organizzazione interessata.
Nella risoluzione viene infine precisato che l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS secondo la procedura illustrata è prevista esclusivamente per le ONG riconosciute idonee al 29 agosto 2014.

 

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